La compensazione tra crediti per onorari di avvocato da gratuito patrocinio nei confronti dello Stato, maturati anteriormente al 2016 e non ancora saldati, natura giuridica del contributo previdenziale e Cassa Forense.
articolo 1 comma 778 legge 28 dicembre 2015, numero 208. A decorrere dall’anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, numero 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto IVA , nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati CPA . Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, numero 115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati CPA . Sono sorte nei social forum diverse interpretazioni tra loro contrastanti. Sulla questione il Presidente di Cassa Forense ha emesso un comunicato agli iscritti del seguente tenore In riferimento alla previsione del comma 778 dell’articolo 1 della l. 28/12/2015, numero 208 legge di stabilità 2016 Cassa Forense ritiene doveroso precisare che la compensazione tra crediti per onorari di avvocato da gratuito patrocinio nei confronti dello Stato, maturati antecedentemente al 2016 e non ancora saldati, è ammessa esclusivamente con imposte e tasse, nonché con i contributi previdenziali dovuti all’INPS per i dipendenti degli studi professionali e non anche per i contributi previdenziali dovuti dai professionisti a Cassa Forense. Ciò, si evince chiaramente dal tenore letterale della norma, nonché dai lavori parlamentari , anche indipendentemente dal previsto decreto interministeriale che dovrà stabilire i criteri e le modalità per l’attuazione delle misure di cui al citato comma 778. La precisazione ufficiale di questa Cassa si rende doverosa a seguito di alcune imprecisioni e/o diverse opinioni personali circolate in ordine alla effettiva portata della norma, tali da poter ingenerare confusione tra gli iscritti, con possibili errori od omissioni nei versamenti dovuti alla Cassa e conseguenti danni alla propria posizione previdenziale. Tale precisazione, peraltro, non diminuisce certo il valore del risultato conseguito, a seguito di un incessante e determinato lavoro portato avanti da Cassa Forense e condiviso dalle altre istituzioni ed associazioni forensi. L'occasione è utile per ribadire che il nostro impegno su tal fronte proseguirà affinché in futuro si possano studiare dei meccanismi per ampliare la possibilità di compensazione e, soprattutto, aumentare le disponibilità economiche destinate a tale importante strumento introdotto dall’ultima legge di stabilità. Nel comunicato il Presidente di Cassa Forense promette, testualmente, che in futuro si possano studiare dei meccanismi per ampliare la possibilità di compensazione e, soprattutto, aumentare le disponibilità economiche destinate a tale importante strumento introdotto dall’ultima legge di stabilità. Tutto vero ma il Presidente di Cassa Forense dimentica un passaggio importante e cioè che l’impossibilità della compensazione per i crediti maturati anteriormente al 2016 è dovuta al fatto che Cassa Forense non ha recepito, come avrebbe potuto fare, il d.m. del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10.01.2014, qui ritrascritto. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241 che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, dello stesso decreto legislativo Visto, in particolare, l'articolo 28, comma 1, del predetto decreto legislativo numero 241 del 1997, il quale prevede che i versamenti unitari e la compensazione si applicano, a decorrere dal 1999, oltre che all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL , all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS e all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali INPDAI , anche agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, numero 509, che ha previsto la trasformazione in persone giuridiche private dei seguenti enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali Cassa di previdenza dottori commercialisti Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri Cassa nazionale di previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti Cassa nazionale del notariato Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro Ente nazionale di previdenza e assistenza medici Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Opera nazionale di assistenza orfani sanitari italiani Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo numero 509 del 1994, il quale ha stabilito che gli enti privatizzati continuano a svolgere le attivita' previdenziali e assistenziali in atto, riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando l'obbligatorieta' dell'iscrizione e della contribuzione Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, numero 103 di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, numero 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione Considerato che, ai sensi degli articoli 3 e seguenti del citato decreto legislativo numero 103/1996, si sono costituiti e sono tuttora invita gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di seguito specificati Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, numero 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze Visto l'articolo 45 del decreto legislativo numero 300 del 30 luglio 1999,che ha disposto l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la contestuale attribuzione allo stesso delle funzioni in precedenza svolte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale Visto l'articolo 62, comma 2, del suddetto decreto legislativo 300 del 1999, in virtu' del quale l'Agenzia delle entrate e' competente a svolgere i servizi affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori Tenuto conto del fatto che sono gia' stati emanati decreti interministeriali che hanno individuato l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti fra gli enti cui e' divenuto applicabile il regime della riscossione, tramite il sistema dei versamenti unitari e la compensazione, di cui al capo III del menzionato decreto legislativo numero 241/1997 Ritenuto, altresi', che nulla osta all'emanazione di un unico decreto interministeriale ricognitivo che consenta a tutti gli enti di previdenza di accedere, in armonia con le disposizioni regolamentari e statutarie specifiche dei singoli enti, al sistema dei versamenti unitari e della compensazione, di cui al piu' volte citato decreto legislativo numero 241/1997 Considerata, pertanto, l'opportunita' di procedere all'emanazione di un decreto-quadro, al fine di realizzare un'economia degli atti e dei tempi dei percorsi burocratici, in un'ottica di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa Decreta articolo 1 1. Le disposizioni in tema di versamenti unitari e compensazione, previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241 si applicano, fermi restando i servizi gia' attivati e le relative convenzioni stipulate ai sensi della legislazione vigente, ai seguenti enti di previdenza, qualora dagli stessi richiesto e a seguito di delibera, a modifica delle disposizioni statutarie e/o regolamentari vigenti, soggetta all'approvazione dei dicasteri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, numero 509 Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti CNPADC Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri CNPAG Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti INARCASSA Cassa nazionale del notariato Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali CNPADC Ente nazionale di assistenza per i rappresentanti di commercio Fondazione ENASARCO Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro ENPACL Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri ENPAM Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti ENPAF Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari ENPAV Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura ENPAIA Fondo agenti spedizionieri e corrieri FASC Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani INPGI Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani ONAOSI Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale EPAP Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati EPPI Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi ENPAB Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi ENPAP Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica ENPAPI . 2. Le modalita' di riversamento delle somme, di trasmissione dei flussi informativi e il rimborso delle spese relative alle operazioni di riscossione previste dal comma 1, sono disciplinati con convenzioni stipulate tra gli enti di previdenza di cui al precedente comma e l'Agenzia delle entrate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 gennaio 2014 Oggi, sempre sui social forum, si scrive ma cosa centra il d.m. del 2014 con l’articolo della legge di stabilità? Ricordo, per dovere di cronaca, che l’Ordine degli Avvocati di Bari nella seduta consigliare del 02.04.2014 ebbe ad invitare, inutilmente, Cassa Forense ad adottare ogni provvedimento necessario all’attuazione del sistema di compensazione introdotto dal legislatore e, a tal fine, ad adottare le seguenti linee guida a prevedere modalità di pagamento dei contributi previdenziali alternativi a quelle attualmente in vigore in via esclusiva mediante MAV bancario o forense card e previsione dell’assolvimento degli obblighi contributivi anche a mezzo modello F24 b richiedere all’Agenzia delle Entrate l’attribuzione di specifici codici tributi afferenti i contributi previdenziali soggettivo, integrativo e di maternità e che consentano la compilazione del modello F24 ai fini della compensazione. Il COA di Bari invitò anche il Consiglio Nazionale Forense, le Associazioni forensi e gli Ordini circondariali a condividere l’iniziativa. Il tutto per la ricostruzione storica dei fatti. Cassa Forense non ha inteso recepire il DM del 2014 perché “il decreto nascondeva un pericolo per le Casse di trovarsi a rimettere nelle mani dello Stato la gestione di una fetta importante del loro patrimonio” Italia Oggi del 25.01.2014 . La questione impone di affrontare e risolvere il problema della natura giuridica della contribuzione previdenziale. Autorevole dottrina Mattia Persiani e, tra i tributaristi e di recente, Paolo Puri sostiene che i contributi previdenziale siano dei tributi anziché prestazioni previdenziali imposte. Chi sostiene la natura tributaria dei contributi previdenziali fa leva sul sistema di finanziamento a ripartizione non essendoci un capitale previdenziale accantonato non vi sarebbero legami o nessi causali tra quanto versato oggi per pagare gli attuali pensionati e quanto si riceverà domani a titolo di pensione grazie ai contributi delle future generazioni. Accedendo a questa linea interpretativa che qualifica i contributi previdenziali come tributi, la compensazione risulterebbe possibile anche per gli onorari dell’avvocato maturati prima del 2016 se solo fosse applicabile il d.m. 10.01.2014. È vero che nella finanziaria il legislatore ha espressamente previsto accanto alle imposte e tasse anche i contributi previdenziali ma questo argomento logico letterale non mi sembra risolutivo per la questione in esame. Sul tema della natura giuridica della contribuzione previdenziale si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con sentenza 25.05.2011, numero 20845 affermando che i contributi non costituisco parte integrante del salario ma un tributo, in quanto tale da pagare comunque e in ogni caso, indipendentemente dalle vicende finanziarie dell’Azienda. Ciò trova la sua ratio nella finalità, costituzionalmente garantita, cui risultano preordinati i versamenti contributivi e anzitutto la necessità che siano assicurati i benefici assistenziali e previdenziale a favore dei lavoratori. È vero che il precedente è intervenuto sulla contribuzione a favore del dipendente ma non credo che vi siano ragioni valide per distinguere tra la natura giuridica del contributo previdenziale dovuto al dipendente rispetto a quello del lavoro autonomo.