Se il giudice non esplicita le ragioni del provvedimento di sospensione, deve essere disposta la prosecuzione del giudizio

La sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici.

Sul tema la Suprema Corte con l’ordinanza numero 15230/21, depositata il 1° giugno. Il signor A., acquistando un motociclo Kawasaki, deduceva, davanti al Tribunale di Fermo, che tale motociclo fosse stato depotenziato. A causa di un’avaria dovuta a tale depotenziamento, il signor A. impattava contro un muro con danni alla persona e al mezzo. Ne richiedeva quindi i danni patrimoniali e non patrimoniali del danno biologico, del danno patrimoniale relativo alle spese mediche affrontate e del danno emergente inerente le spese legali. Il Tribunale, ritenendo pregiudiziale la decisione su tale ricorso, adottava il provvedimento di sospensione ai sensi dell’art 295 c.p.c Il signor A. ricorre quindi in Cassazione deducendo l’errata applicazione del suddetto articolo, in quanto «applicabile solo nel caso di accertamento che rappresenti il necessario antecedente logico giuridico rispetto all’oggetto del giudizio in esame», mentre nel caso di specie la sospensione sarebbe stata adottata per ragioni di opportunità. Il Tribunale, infatti, avrebbe erroneamente richiamato i presupposti dell’articolo 295 c.p.c. per la sospensione e non l’articolo 337, comma 2, c.p.c. secondo cui «quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata». Ne consegue che il legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex articolo 337, comma 2, c.p.c., richiede «un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. La sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici». La Corte ha già avuto modo di affermare a riguardo che «deve essere disposta la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice che abbia disposto la sospensione del procedimento limitandosi ad evidenziare il rapporto di pregiudizialità con un procedimento pendente davanti ad altro organo giurisdizionale» Cass. numero 14738/2019 . Nel caso di specie il giudice di merito ha erroneamente fatto riferimento ai presupposti dell’articolo 295 c.p.c., non chiarendo, inoltre, le ragioni giustificatrici. Per questi motivi la Corte di Cassazione dispone la prosecuzione del giudizio e fissa la riassunzione del termine ai sensi dell’articolo 50 c.p.c

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 12 gennaio – 1 giugno 2021, numero 15230 Presidente Amendola – Relatore Positano Rilevato che con atto di citazione del 19 luglio 2018, A.C. deduceva, davanti al Tribunale di Fermo, di avere acquistato, nel mese di giugno 2008, dal rivenditore L. Racing il motociclo omissis e che a causa dell’età dell’acquirente la moto era stata depotenziata, su autorizzazione della casa costruttrice Kawasaki Europe Motors, e a ciò aveva provveduto la società P.B. & amp C. Lamentava che, dopo un mese dall’acquisto, mentre l’attore percorreva il centro urbano di Porto San Giorgio il veicolo aveva avuto una avaria, non rispondendo al comando del conducente, restando accelerato e così determinando l’impatto dello stesso contro un muro, con danni alla persona e al mezzo. Il sinistro si sarebbe verificato per una avaria meccanica connessa al depotenziamento del mezzo. Sulla base di tali elementi e dopo avere richiesto, con ricorso ai sensi dell’articolo 696 c.p.c. del 1 agosto 2012, l’accertamento delle cause dell’incidente, A.C. richiedeva al Tribunale il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali rappresentati dal danno biologico, dal danno patrimoniale relativo alle spese mediche affrontate e dal danno emergente concernente le spese legali per l’attività stragiudiziale si costituiva in giudizio la Kawasaki Motors Europe che chiedeva, tra l’altro, la sospensione del giudizio sensi dell’articolo 295 c.p.c. sino all’esito del procedimento promosso dallo stesso A.C. , in ordine alla responsabilità per i danni materiali derivanti dal sinistro e pendente in cassazione. Si costituivano il rivenditore L. Racing e la società che aveva eseguito il depotenziamento, P.B. & amp C. il Tribunale, sciogliendo la riserva, rilevata la pendenza del ricorso per cassazione relativo al procedimento che si era concluso con la sentenza del Tribunale di Fermo, ritenendo pregiudiziale la decisione su tale ricorso, rispetto al giudizio pendente, adottava il provvedimento di sospensione densi dell’articolo 295 c.p.c. avverso tale decisione propone ricorso per cassazione A.C. , affidandosi un motivo. Si costituisce con memoria difensiva Kawasaki Motors Europe NV, filiale italiana, e deposita memoria. Il Procuratore generale conclude per l’inammissibilità del ricorso. Considerato che con il ricorso si deduce l’errata applicazione dell’articolo 295 c.p.c. applicabile solo nel caso di accertamento che rappresenti il necessario antecedente logico giuridico rispetto all’oggetto del giudizio in esame. Al contrario, nel caso di specie, la sospensione sarebbe stata adottata per ragioni di opportunità rileva questa Corte che, nel caso di specie, il giudice, a scioglimento della riserva assunta, rilevata la pendenza del ricorso per cassazione relativo al procedimento che si era concluso con sentenza del Tribunale di Fermo del 2018, ritenendo pregiudiziale e dirimente rispetto alla causa in corso la decisione relativa al ricorso per cassazione, sospendeva il giudizio sensi dell’articolo 295 c.p.c il Tribunale erroneamente richiama i presupposti dell’articolo 295 c.p.c. ai fini della sospensione, mentre il riferimento corretto avrebbe dovuto riguardare l’art 337 c.p.c., comma 2, che recita quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata in questi termini va correttamente qualificato il ricorso nella parte in cui censura il profilo di pregiudizialità di una controversia rispetto all’altra, dovendo i rilievi riferirsi all’articolo 337 c.p.c sotto tale profilo va ricordato che il legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex articolo 337 c.p.c., comma 2, richiede un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta conseguentemente, la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici il provvedimento in oggetto è impugnabile col regolamento di competenza di cui all’articolo 42 c.p.c. e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio Cass. Sez. 6 3, numero 14146 del 08/07/2020 alla luce di tali considerazioni il ricorso deve trovare accoglimento. Questa Corte ha avuto modo di affermare che in applicazione di tale principio deve essere disposta la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice che abbia disposto la sospensione del procedimento limitandosi ad evidenziare il rapporto di pregiudizialità con un procedimento pendente davanti ad altro organo giurisdizionale Cass. Sez. 6 3, Ordinanza numero 14738 del 29/05/2019 si trattava -in quella decisione di un procedimento pendente davanti al Consiglio di Stato, ed il giudice di merito aveva omesso di spiegare perché la sentenza del T.A.R., che lo aveva annullato, fosse inidonea a spiegare effetti di autorità nel giudizio davanti a sé nel caso di specie difetta del tutto la motivazione che, pertanto, non è conforme al diritto vivente espresso da questa Corte in ordine ai presupposti legittimanti della sospensione facoltativa di cui all’articolo 337 c.p.c., comma 2, applicabile in parte qua. Il giudice di merito, infatti, ha erroneamente fatto riferimento presupposti dell’articolo 295 c.p.c. e, comunque, non ha espresso alcuna congrua argomentazione sulle ragioni per le quali non ha inteso riconoscere l’autorità della sentenza già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici a prescindere da ciò va ricordato che, quando -come nel caso in esame tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’articolo 337 c.p.c., comma 2, sicché, ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi del menzionato articolo 337 c.p.c., comma 2 Cass. Sez. 6 1, Ordinanza numero 13823 del 07/07/2016, Rv. 640357 01 sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e l’ordinanza di sospensione del Tribunale di Fermo del 10 dicembre 2019 va cassata con conseguente prosecuzione del giudizio di merito. P.Q.M. La Corte dispone la prosecuzione del giudizio. Fissa per la riassunzione il termine di cui all’articolo 50 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.