Nei giudizi di opposizione avverso una pretesa formalmente avanzata dalla parte convenuta, attore in senso sostanziale è la parte formalmente convenuta mentre è la parte opponente, attrice solo in senso sostanziale ma sostanzialmente convenuta , ad avere un onere di contestazione che si sostanzia nelle ragioni dell’opposizione.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza numero 23421/18 depositata il 27 settembre. Il caso. La Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva le domande formulate da un Avvocato nei confronti della Cassa Forense per la restituzione parziale delle somme trattenute - quali contributi non versati in un periodo compreso tra il 1998 ed il 2011 - all’atto della liquidazione della pensione di vecchiaia, condannando quindi l’Ente previdenziale a restituire la differenza tra l’importo trattenuto e la somma effettivamente dovuta. Ad avviso dei Giudici di merito, in particolare, l’appellante – che aveva formulato richiesta di accesso al trattamento pensionistico nel maggio 2004 - era tenuta a versare i contributi negli anni successivi alla maturazione della pensione di vecchiaia, ma solo nella misura di cui all’articolo 10 l. numero 576/1980 a mente del quale «il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto agli albi professionali tenuto all'iscrizione [.] è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ma l'obbligo del contributo minimo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo è dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dell'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione [.]» . Avverso tale pronuncia la Cassa Nazionale Forense proponeva ricorso alla Corte di Cassazione, articolando vari motivi. La parte opponente, convenuto in senso sostanziale, deve contestare i fatti allegati dall’opposto. In particolare ad avviso della ricorrente, per quanto qui interessa, i Giudici di merito avevano pronunciato su contribuzioni in realtà mai contestate dalla resistente avendo altresì valorizzato, ai fini dei propri conteggi, contributi diversi da quelli previsti dall’applicabile disciplina normativa. Doglianze che vengono condivise dalla Cassazione la quale accoglie il ricorso. Ed infatti, nell’avviso della Corte, nel contestare le trattenute sulla pensione effettuate dalla Cassa Forense l’Avvocato-resistente riconosceva come dovuti sulla base dei conteggi da lei stessa effettuati i contributi per gli anni anteriori al 2004, contestando unicamente l’applicazione di sanzioni ed interessi. Analoga posizione, prosegue la Corte, veniva assunta in relazione ai contributi relativi agli anni 2004 e 2006, mentre solo per quelli relativi al periodo 2008-2010 essa assumeva di dovere contributi in misura inferiore a quella calcolata dalla Cassa Forense. Tali circostanze, sulla base del principio esposto in massima, avrebbe dovuto indurre i Giudici di merito a ritenere non contestata dall’opponente come visto, convenuto sostanziale nella controversia di opposizione alla richiesta dell’Ente tale contribuzione. La non contestazione rende pacifico il fatto. Per l’effetto, prosegue la Cassazione, «l’omesso esame dei conteggi dell’opponente ha condotto il Giudice dell’appello a considerare nel calcolo complessivo dei contributi dovuti alla Cassa [.] anche contributi che non erano affatto oggetto del recupero anni 2005, 2007 e 2011 nonché per gli anni 2004 e 2006 contributi di importo superiore a quanto richiesto dalla Cassa Forense». In definitiva, conclude la Corte, «il dovuto è stato determinato in sentenza sottraendo importi non omogenei tanto per le causali che per quantum della pretesa della Cassa Forense». Il contributivo soggettivo è dovuto anche dai pensionati. Parimenti fondato è, infine, l’ulteriore profilo di doglianza della Cassa in quanto, ai sensi del disposto del summenzionato articolo 10 l. numero 576/1980, il contributo soggettivo è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all’Albo degli Avvocati «con la sola esclusione, dall’anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, dell’obbligo contributivo minimo soltanto dall’anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione il contributo è dovuto in misura ridotta». Contrariamente a tale disposto normativo, i Giudici di merito avevano nella specie «erroneamente ritenuto dovuti in misura ridotta i contributi per gli anni compresi nel primo quinquennio successivo al pensionamento».
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza 6 giugno – 27 settembre 2018, numero 23421 Presidente Doronzo – Relatore Spena Rilevato in fatto che con sentenza in data 16 giugno - 18 luglio 2016 numero 692 la Corte d’appello di Palermo - riformava la sentenza del Tribunale di Marsala, nella parte in cui aveva respinto la domanda proposta dall’avvocato T.L. nei confronti della CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE nel prosieguo la CASSA FORENSE per la restituzione parziale delle somme trattenute all’atto della liquidazione della pensione di vecchiaia per recupero dei contributi non corrisposti nel periodo dal 1998 al 2011 per l’effetto, dichiarava la CASSA FORENSE tenuta a restituire la differenza tra l’importo trattenuto Euro 31,236,51 e la somma effettivamente dovuta Euro 23.560,18 - confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto la domanda di risarcimento del danno proposta dalla T. per la ritardata liquidazione della pensione, nell’anno 2011, rispetto alla domanda del 31.5.2004 che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che l’avvocato T. era tenuta a pagare i contributi negli anni successivi alla maturazione della pensione di vecchiaia nella misura di cui all’articolo 10 della legge numero 576/1980 ed all’articolo 2 del Regolamento dei Contributi della Cassa. Pertanto, alla luce dei conteggi formulati dall’avvocato T. , non contestati dalla Cassa ed emendati da errori materiali e di calcolo la somma dovuta era pari ad Euro 23.560,18 . La domanda di risarcimento del danno andava, invece, respinta, in quanto la prima domanda di pensione, del 31 maggio 2004, era priva della necessaria dichiarazione di non avere svolto l’esercizio della libera professione in situazioni di incompatibilità si trattava di una condizione del riconoscimento della contribuzione versata ai fini pensionistici, che doveva essere attestata con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. L’avvocato T. per sua scelta personale aveva restituito il modulo inviato tempestivamente dalla Cassa, contenente la domanda di pensione con le relative dichiarazioni, soltanto in data 8 giugno 2011. che ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la CASSA FORENSE, articolato in tre motivi, cui ha opposto difese con controricorso l’avvocato T.L. , contenente altresì ricorso incidentale, articolato in due motivi, cui ha resistito con controricorso la CASSA FORENSE che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione della udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ. che le parti hanno depositato memoria Considerato in diritto che la CASSA FORENSE, ricorrente principale, ha dedotto - con il primo motivo - ai sensi dell’articolo 360 numero 3 cod.proc.civ. - violazione dell’articolo 10 della legge 20 settembre 1980 numero 576 e dell’articolo 2 del regolamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa dell’anno 2002 e successive modifiche. Ha dedotto che la Corte territoriale errava nell’affermare che la Cassa avrebbe dovuto calcolare l’importo dei contributi dovuti nel periodo successivo al pensionamento di vecchiaia nell’anno 2004 ai sensi della legge numero 576/1980 e dell’articolo 2 del regolamento dei contributi della stessa Cassa. La contestazione verteva sui contributi relativi al primo quinquennio successivo al pensionamento anni 2005-2009 , per i quali l’articolo 10 della legge 576/1980 prevedeva dovuto dai pensionati che proseguivano l’esercizio della professione forense il contributo soggettivo pieno. La ratio della contribuzione piena era correlata alla possibilità per i primi cinque anni solari successivi a quello del pensionamento di incrementare l’ammontare della pensione di vecchiaia, in quanto i redditi professionali davano diritto ad un supplemento di pensione. Soltanto successivamente al quinquennio il pensionato pagava un contributo soggettivo ridotto, pari al 3%, con funzione solidaristica, senza conseguire ulteriori aumenti. Il regolamento dei contributi emanato dalla Cassa - in virtù del potere impositivo riconosciutole dall’articolo 1, comma 4 e dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, decreto legislativo 30 giugno 1994 numero 509 - aveva disposto la variazione negli anni delle percentuali del contributo soggettivo, fermo restando il contributo pieno per il primo quinquennio - con il secondo motivo, ai sensi dell’articolo 360 numero 3 cod.proc.civ., violazione dell’articolo 167 comma 1 e dell’articolo 416 comma 3 cod.proc.civ La CASSA FORENSE ha impugnato la sentenza per avere riformato la statuizione resa nel primo grado, per i contributi anteriori al pensionamento, sulla base della non contestazione dei conteggi formulati dell’avvocato T. emendati degli errori materiali e di calcolo . Ha dedotto che il principio di non contestazione era stato erroneamente applicato nella fattispecie di causa, nella quale era stata la parte attrice a contestare con la domanda giudiziale i conteggi dei contributi articolati della CASSA FORENSE, proponendo dei conteggi alternativi mentre la Cassa aveva mantenuto fermi in giudizio i conteggi originari. - con il terzo motivo, ai sensi dell’articolo 360 numero 5 cod.proc.civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti. Ha esposto che la motivazione fondata sulla mancata contestazione dei conteggi non consentiva di comprendere quali fossero i contributi dovuti i conteggi dell’avvocato T. indicavano, infatti, anche causali diverse rispetto a quelle poste dalla CASSA FORENSE a fondamento delle trattenute. La Corte territoriale aveva omesso di considerare che l’avvocato T. aveva riconosciuto legittimo l’ammontare delle trattenute per il periodo fino al dicembre 2004 nella misura di Euro 19.195,71 e che l’unica contestazione in relazione a tale periodo riguardava l’importo delle sanzioni e degli interessi per il mancato versamento dei contributi. La sentenza avrebbe dovuto pronunziare, pertanto, sulla questione controversa, concernente la sussistenza e l’ammontare del debito per sanzioni ed interessi - che la ricorrente incidentale ha dedotto - con il primo motivo - ai sensi dell’articolo 360 nr.5 cod.proc.civ. - difetto di motivazione su un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, consistente nella maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 65^ anno di età la domanda del 14 giugno 2004 era idonea a rendere edotta la Cassa della maturazione del diritto, senza altro adempimento a proprio carico. - con il secondo motivo - ai sensi dell’articolo 360 nr.2 rectius nr 3 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione degli articolo 2043, 2056, 2059,1226 cod. civ., dell’articolo 2 L. 576/1980 come mod. dall’articolo 1 L. 141/1992 e dell’articolo 2 Regolamento per le prestazioni previdenziali. Ha esposto che il ritardato pensionamento aveva determinato un danno non patrimoniale, consistito nel dover continuare nell’esercizio della professione forense fino all’anno 2011.11 danno era in re ipsa, trattandosi della violazione del diritto della persona ad adottare una legittima scelta di vita, costituzionalmente garantito. che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso principale e respingere quello incidentale che, invero - quanto al ricorso principale, va premesso che il recupero effettuato dalla CASSA forense riguardava i contributi non versati per alcuni anni anteriori al pensionamento 1998, 2000, 2001, 2002, 2003 i contributi dell’anno del pensionamento 2004 ed i contributi per alcuni anni successivi al pensionamento 2008, 2009,2010 oltre ad Euro 10 per sanzioni nell’anno 2006. La T. , nel contestare le trattenute sulla pensione effettuate dalla CASSA FORENSE, riconosceva come dovuti per quanto risulta dal prospetto redatto dalla stessa parte i contributi per gli anni anteriori al 2004, per l’importo richiesto, contestando unicamente la applicazione di sanzioni ed interessi. Analoga posizione veniva assunta quanto ai contributi dell’anno 2004 e dell’anno 2006 riconosciuti dovuti, anzi, per importi superiori a quelli recuperati dalla Cassa . Solo per gli anni 2008,2009 e 2010 la T. assumeva di dovere i contributi per un importo inferiore a quello calcolato dalla CASSA e, comunque, di non dover corrispondere sanzioni ed interessi . Per completezza si osserva che la T. riconosceva come dovuti i contributi anche per anni 2005, 2007 e 2011 che non erano oggetto del recupero della CASSA FORENSE. Così ricostruita la posizione delle parti di causa, appaiono fondate le censure proposte con il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale per vizio di motivazione ed erronea applicazione del principio di non contestazione. Sotto il profilo di diritto, oggetto del secondo motivo, va precisato che nei giudizi di opposizione avverso una pretesa formalmente avanzata della parte convenuta, attore in senso sostanziale è la parte formalmente convenuta mentre è la parte opponente, attrice solo in senso formale ma sostanzialmente convenuta , ad avere un onere di contestazione, che si sostanzia nella indicazione delle ragioni della opposizione. Nella fattispecie di causa la T. , parte opponente, aveva contestato parzialmente, nei sensi sopra esposti, la pretesa comunicatale dalla CASSA FORENSE sicché erroneamente la sentenza impugnata ha posto a carico della CASSA FORENSE, che aveva mantenuto ferma la pretesa originaria, un onere di ulteriore contestazione. In punto di fatto,poi, appare decisivo il rilievo della mancata considerazione da parte del giudice dell’appello dei contenuti della contestazione sollevata dalla T. con la opposizione, che per gli anni fino al 2006 riguardava la sola applicazione degli interessi e delle sanzioni in relazione alla quale il giudice dell’appello ha del tutto omesso la motivazione . L’omesso esame dei conteggi della T. ha condotto, poi, il giudice dell’appello a considerare nel calcolo complessivo dei contributi dovuti alla CASSA FORENSE Euro 23.560,18 anche contributi che non erano affatto oggetto del recupero anni 2005, 2007 e 2011 nonché per gli anni 2004 e 2006 contributi di importo superiore a quanto richiesto dalla CASSA FORENSE. In sostanza, il dovuto è stato determinato in sentenza sottraendo importi non omogenei tanto per causali che per quantum oggetto della pretesa della CASSA FORENSE. Parimenti fondato è il primo motivo del ricorso principale. Si è già detto che i contributi recuperati riguardavano anche il quinquennio 2005-2009. A tenore dell’articolo 10, comma 3, legge 20 settembre 1980, numero 576, di riforma del sistema previdenziale forense, il contributo soggettivo è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all’albo degli avvocati o all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori con la sola esclusione, dall’anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, dell’obbligo del contributo minimo soltanto dall’anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione nella specie anno 2010 il contributo è dovuto in misura ridotta 3 per cento del reddito . Cfr. in termini Cassazione civile, sez. unumero , 14/10/1997, numero 10033 che, seppure relativa a fattispecie disciplinata ratione temporis dal testo dell’articolo 10 legge 576/1980 previgente alla legge 11 febbraio 1992 numero 141, chiarisce in motivazione che la successiva disciplina si limita ad una più chiara formulazione della medesima norma. Pertanto, la Corte territoriale erroneamente ha ritenuto dovuti in misura ridotta i contributi per gli anni compresi nel primo quinquennio successivo al pensionamento che il ricorso incidentale è infondato e deve essere disatteso che, invero, oggetto di censura è la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dalla T. per la ritardata liquidazione della pensione. A fondamento della pronuncia la Corte territoriale ha osservato che tale ritardo non era affatto imputabile alla CASSA FORENSE ma interamente attribuibile a negligenza della stessa parte attrice, che aveva trasmesso soltanto nel giugno 2011 il modulo inoltratole tempestivamente dalla CASSA FORENSE, che conteneva la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà necessaria al riconoscimento a fini pensionistici della contribuzione versata. Tale ratio decidendi non è posta in discussione dal secondo motivo del ricorso, con il quale si assume la sussistenza di un danno in re ipsa, in quanto la risarcibilità dal danno è in radice esclusa dalla accertata insussistenza dell’inadempimento colpevole. Il primo motivo deduce, invece, un vizio di motivazione allegando un fatto già esaminato in sentenza -ovvero il compimento del 65^ anno di età nel novembre 1994 - senza aggredire specificamente la ratio decidendi del capo impugnato, secondo cui per la liquidazione della pensione occorreva non già utilizzare i moduli predisposti dalla CASSA FORENSE ma, piuttosto rendere una dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine al mancato esercizio della libera professione in situazioni di incompatibilità, dichiarazione nella specie omessa. che, conclusivamente, in conformità alla proposta del relatore, la sentenza deve essere cassata con ordinanza ex articolo 375 cod.proc.civ in accoglimento del ricorso principale, respinto il ricorso incidentale la causa deve essere rinviata ad alto giudice, che si individua nella Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione perché provveda, in ordine alla sola domanda relativa alla contribuzione, ad un nuovo esame dei fatti, immune dal vizio di motivazione evidenziato ed alla luce dei principi di diritto sopra esposti che il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente grado che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’articolo 1 co 17 L. 228/2012 che ha aggiunto il comma 1 quater all’articolo 13 DPR 115/2002 della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia - anche per le spese - alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione. Ai sensi dell’articolo 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.