600mila euro di sanzione a Fastweb per telemarketing aggressivo, sì allo schema di decreto per le forze di polizia sui luoghi di lavoro e modalità di trattamento dei dati personali nella procedure di rilascio dei visti. Questi i temi affrontati dal Garante Privacy nella newsletter numero 444 del 10 settembre 2018.
Telemarketing aggressivo. Nella newsletter del 10 settembre 2018 il Garante Privacy ha reso nota la sanzione di 600mila euro erogata a Fastweb per aver condotto campagne di telemarketing senza il consenso delle persone contattate e per aver adottato modalità di profilazione non corretta dei propri clienti. Inizialmente la somma sanzionatoria erogata all’esito del procedimento istruttorio per il telemarketing aggressivo era stata quantificata in 150mila euro tenendo conto delle molteplicità delle condotte illecite commesse e dei numerosi procedimenti sanzionatori già subiti dalla società. Con l’ordinanza di ingiunzione la somma da pagare è stata quadruplicata dal Garante a 600mila euro, «in considerazione della circostanza che le particolari condizioni economiche dell’operatore telefonico ne avrebbero altrimenti reso inefficace l’effetto sanzionatorio». Sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre nella newsletter il Garante ha reso parere favorevole allo schema di decreto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per Forze di Polizia, Vigili del fuoco, protezione civile ed altre categorie affini. L’Autorità non ha ritenuto doversi rilevare particolare criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali. Tuttavia, sotto altro profilo, il Garante «ha chiesto al Ministero dell’interno di valutare la necessità del doppio regime di comunicazione delle segnalazioni e delle trasmissioni dei documenti del personale dell’amministrazione civile dell’Interno, sia alle ASL che agli organi di vigilanza interni». Inoltre precisa il Garante che la trasmissione all’INAIL dei dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale ai fini statistici, prevista nello schema di decreto, deve avvenire solo per le finalità «volte ad orientare, pianificare e valutare l’efficacia della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi». Privacy e rilascio dei visti. Infine, si legge nella newsletter, l’Autorità ha recentemente concluso una complessa attività di verifica sulla legittimità del trattamento dei dati personali effettuati nelle procedure di rilascio dei visti e nel sistema di informazione visti. All’esito dei controlli effettuati presso la sede del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e in altri luoghi il Garante «ha adottato un provvedimento con il quale ha indicato al Maeci una serie di misure che consentiranno di migliorare ulteriormente la sicurezza e, più in generale, la conformità alle disposizioni sul trattamento dei dati personali effettuato dal Ministero nell’ambito del VIS». Precisa l’Autorità che il VIS «è un sistema di scambio di dati tra i paesi dell’Unione europea relativi ai visti d’ingresso nello Spazio Schengen, che contiene i dati, anagrafici e biometrici, di tutte le persone tenute a chiedere il visto d’ingresso per soggiorni di breve durata, istituito con la Decisione del Consiglio dell’Unione Europea 2004/512/CE del 8 giugno 2004 e disciplinato dal Regolamento CE numero 767/2008 del Parlamento e del Consiglio e dalla decisione del Consiglio 2008/633/HA del 23 giugno 2008».