La riduzione dei trattamenti economici per i soci lavoratori può essere solo temporanea

Ai sensi della lettera d dell’articolo 6 legge numero 142/2001, che contiene una deroga al principio generale di divieto di incidenza in pejus sul trattamento economico minimo di cui all’articolo 3 comma 1 della stessa legge, è consentito ridurre la retribuzione dei soci lavoratori.

Tuttavia, al fine di evitare possibili abusi a danno dei soci lavoratori, la deliberazione del piano di crisi aziendale deve contenere elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare l’effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge, la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi ed uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l’applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame. Lo ha precisato la Cassazione, sez. Lavoro, con sentenza numero 19096/18, depositata il 18 luglio. Il caso. La Corte d’Appello di Torino ha respinto il gravame proposto da una società cooperativa avverso la sentenza che aveva accolto la domanda di due socie lavoratrici volta ad ottenere un trattamento retributivo non inferiore a quello minimo previsto dal contratto collettivo di riferimento. Infatti, in un periodo di crisi aziendale, la società cooperativa aveva deliberato la riduzione degli stipendi sotto il minimo previsto dall’articolo 3 comma 1 legge numero 142/2001, in asserita conformità della deroga prevista dalla lettera d dell’articolo 6 della stessa legge. Secondo la Corte territoriale, il predetto articolo 6 prevede la possibilità di ridurre temporaneamente i trattamenti integrativi di cui al comma 2 dell’articolo 3 , ma non di ridurre il trattamento minimo di cui al comma 1 della medesima norma. Peraltro, ha osservato il Collegio, le misure derogatorie rispetto ai trattamenti economici minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale non possono comunque incidere nel senso di violare l’intangibilità dei trattamenti previsti da normativa di fonte legale e comunque, a prescindere dalla derogabilità o meno ai trattamenti minimi, le norme in esame chiaramente imponevano un limite temporale di tale riduzione. Il limite della riduzione dei trattamenti economici. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso promosso dalla società cooperativa, concludendo per l’illegittimità della delibera di riduzione dello stipendio delle lavoratrici. In primo luogo, con riferimento alla possibilità di ridurre i trattamenti economici anche al di sotto dei valori minimi previsti dalla contrattazione nazionale del settore o della categoria affine, i Giudici di legittimità hanno concentrato la loro attenzione sui requisiti per la deroga in pejus prevista dall’art 6 della legge numero 142/2001 ed in particolare la necessaria temporaneità della predetta riduzione, che deve costituire una misura per contrastare la crisi aziendale con carattere straordinario ed eccezionale, di limitata durata nel tempo. Secondo la Suprema Corte, dunque, dalla lettura del combinato disposto dell’articolo 3 comma 1 e dell’articolo 6 comma 2 emerge il carattere derogatorio rispetto al principio generale del divieto di incidenza in pejus sul trattamento economico minimo. Anche il Ministero del Lavoro, in sede di interpello nel 2009 in materia di regolamentazione contributiva, ha avallato tale interpretazione. Necessità di un limite temporale. La Corte di Cassazione ha dunque concluso per l’illegittimità della deliberazione di riduzione, sul presupposto della mancanza di una chiara indicazione della durata della stessa. Posto che è l’articolo 6 stesso a prevedere che la riduzione sia temporanea, la mancata indicazione di un termine finale allo stato di crisi, nonostante non vi sia nella legge una previsione specifica, assolve alla necessità di prevenire la lesione dei diritti fondamentali a tutela dei lavoratori che, in assenza, potrebbero astrattamente essere sottoposti ad libitum alla riduzione. Peraltro, solo una predeterminazione temporale chiara ed inequivoca può consentire al lavoratore una valutazione piena e consapevole del contenuto della delibera e consentirgli, prima, di esprimere il proprio voto con cognizione di causa e, poi, eventualmente di impugnarla.

Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza 9 maggio – 18 luglio 2018, numero 19096 Presidente Napoletano – Relatore Arienzo Fatti di causa 1. Con sentenza del 16.11.2012, la Corte di appello di Torino respingeva il gravame proposto dalla Postal Coop Soc. Coop. avverso la decisione del locale Tribunale che, sulle cause riunite proposte da G.G. e da C.T. , socie lavoratrici subordinate della società rispettivamente dal gennaio 1995 al novembre 2007 e dal gennaio 2003 al novembre del 2007, aveva accolto la domanda delle predette, intese ad ottenere un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dal CCNL di riferimento in conseguenza dell’operata riduzione dello stesso al di sotto del limite previsto dall’articolo 3, comma 1, l. 142/2001, nell’ambito di una situazione di crisi aziendale e della adozione di delibera assembleare del 6.2.2004, in asserita conformità alla previsione dell’articolo 10 del Regolamento della possibilità di riduzione del trattamento economico e/o dell’imposizione di forme di apporto economico da parte dei soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 6 l. 142/01. 2. Rilevava la Corte che non poteva essere presa in esame l’eccezione, prospettata dalla società, di mancata impugnativa della delibera, perché connotata da novità e perché nel caso di specie le lavoratrici avevano fatto valere profili di nullità, sempre azionabili nel merito, riteneva che i provvedimenti adottati, che avevano determinato la percezione di un trattamento retributivo complessivo ridotto rispetto a quello previsto dal CCNL Trasporto Merci con situazione protrattasi per vari anni, non potessero trovare sostegno nelle previsioni della legge 142/2001. 3. Premesso che l’articolo 6, comma 1, lett. d prevedeva la possibilità di ridurre temporaneamente i trattamenti integrativi di cui al comma 2 dell’articolo 3, ma non di ridurre il trattamento minimo di cui al comma 1 dell’articolo 3, e che l’articolo 6, 1 comma, lett. e , nel riferirsi a forme di apporto, anche economico da parte dei soci lavoratori in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie , non autorizzava a ritenere consentita la decurtazione del trattamento economico minimo previsto dal CCNL applicabile, osservava che in primo luogo nella delibera non era stato introdotto alcun limite temporale allo stato di crisi aziendale ed alle riduzioni retributive operate e, per altro verso, che la previsione di forme di apporto non poteva essere intesa quale riduzione del trattamento retributivo. Ciò senza considerare che, ove fosse stato ritenuto consentito, con riferimento all’ipotesi di cui alla lett. e di incidere in peius sul trattamento di cui all’articolo 3, comma 1, si sarebbe delineato un incomprensibile contrasto con quanto previsto dalla precedente lett. d . Aggiungeva, poi, il giudice del gravame che la formulazione della norma con riguardo all’incipit del comma 2 dell’articolo 6, anche in relazione alle modifiche introdotte dall’articolo 9, comma 1, della legge 30/2003, ne consentiva, al di là della confusione generata dal suo testo letterale, di interpretarne la portata nel senso - individuato dal primo giudice che le misure derogatorie rispetto ai trattamenti economici minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale articolo 3 co. 1 non potevano comunque incidere nel senso di violare l’intangibilità dei trattamenti previsti da normativa di fonte legale, in base ad una lettura orientata dell’articolo 1, comma 3, ult. parte l. 142/01. 4. Alla stregua di tali considerazioni e della condivisa interpretazione della normativa fornita dal Tribunale - che la Cooperativa non aveva specificamente contrastato in sede di gravame con adeguata controdeduzione nell’atto di appello - doveva concordarsi sulla illegittimità della delibera del 6.2.2004. 5. Di tale decisione domanda la cassazione la società, affidando l’impugnazione a due motivi, cui non hanno opposto difese le lavoratrici, rimaste intimate. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, è denunziata violazione o falsa applicazione dell’articolo 6 l. 142, con riferimento all’applicazione del comma 1 lett. d ed e , in rapporto all’articolo , 3, comma 2, lett. b , ex articolo 360, numero 3, c.p.c 2. Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’articolo 360, numero 5, c.p.c, si lamenta nel secondo motivo, sulla base del rilievo che l’interpretazione della Corte non rispetta né la ratio, né il tenore letterale della norma, atteso che la legge 142/01, con la specifica previsione dell’articolo 6 lett. e introduce una espressa deroga al principio enunciato dall’articolo 3 circa l’intangibilità dei trattamenti economici e che il socio lavoratore, nel momento della sottoscrizione del contratto associativo, aderisce alle disposizioni del regolamento interno, tra cui può esservi la possibilità per la società, in caso di crisi aziendale, di deliberare una riduzione temporanea non solo dei trattamenti economici integrativi, potendo la deliberazione prevedere, altresì, forme di apporto anche economico da parte del socio lavoratore al solo scopo di superare la difficoltà economica in cui versa l’impresa, anche in vista dell’esigenza di salvaguardia dell’occupazione. 3. Nei motivi si rileva che la delibera del 2004 era stata assunta proprio contemperando l’esigenza anzidetta con quella del mantenimento di una remunerazione per i soci comunque adeguata ai sensi dell’articolo 36 Cost., nonché nel rispetto della l. 142/01, e si ritiene che, in presenza di stato di crisi genuino, non solo debba considerarsi consentita la possibilità di riduzione dei trattamenti economici integrativi, ma anche quella di cui all’articolo 6, comma 1, lett. e , relativa al conferimento di forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi . 3. In tal caso deve ritenersi possibile, secondo la ricorrente, la riduzione della retribuzione anche sotto il minimo di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 142/01, con preventiva informazione dei soci, come nella specie era risultato confermato da prova testimoniale. 4. Si evidenzia che il testo della legge è chiara laddove la lettera e , comma 1, dell’articolo 6 prevede anche tale possibilità in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie del socio lavoratore ed in consonanza con l’articolo 2516 c.c. principio della parità di trattamento in ambito mutualistico e che la portata della norma non può essere esclusa sul semplicistico presupposto che l’incipit del comma 2 salvo quanto previsto alle lett. d e ed f del comma 1 nonché all’articolo 3, comma 2 bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all’articolo 3 comma 1 sia frutto di una semplice svista. 5. Si aggiunge che anche il Ministero del Lavoro, in sede di interpello del 6 febbraio 2009 numero 7/2009 , e di successivo numero 48/2009 del 5 giugno, in materia di regolamentazione contributiva, ha avallato una tale interpretazione, purché la cooperativa proceda con trasparenza nel rispetto delle regole democratiche della deliberazione assembleare. 6. Si assume che, in ogni caso, la rinuncia della retribuzione è pur sempre, sotto il profilo delle conseguenze dell’azione, una forma di apporto, senza considerare che neanche dall’articolo 1, comma 3, si possono trarre spunti interpretativi a sostegno della lettura data dalla Corte territoriale alla norma, non venendo in nessuna disposizione della legge 142/01 operata una specifica distinzione tra elementi retributivi di natura legale e contrattuale, limitandosi la legge a fare riferimento ai trattamenti retributivi previsti nei contratti collettivi nazionali e quindi sia a quelli legali che e a quelli di derivazione contrattuale. 7. Si contesta la decisione anche in ordine alla ritenuta lesione, da parte della Corte territoriale, dei diritti fondamentali posti a tutela dei lavoratori per la mancata apposizione di un termine finale allo stato di crisi, non essendovi nella legge alcun preciso riferimento a limiti temporali, né essendone previsto il carattere di essenzialità rispetto alla legittimità della delibera, per essere richiesto unicamente che lo stato di crisi sia effettivo, così come verificatosi nel caso di specie, in cui lo stesso era stato recepito ed avallato dall’accordo Quadro siglato con il sindacato FIT-CISL ed approvato dall’Assemblea dei soci in data 10.7.2008. 8. I due motivi possono essere trattati congiuntamente in relazione alla evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto, osservandosi che il secondo contiene una denunzia ai sensi dell’articolo 360, numero 5, c.p.c. secondo lo schema previsto dalla vecchia formulazione della norma, non più applicabile ratione temporis a sentenza depositata, come quella qui impugnata, dopo il 12.9.2012. 9. A prescindere dall’evidenziato profilo di inammissibilità, le doglianze si fondano nella sostanza sul rilievo della ritenuta possibilità di ridurre i trattamenti economici anche al di sotto dei trattamenti minimi previsti dalla contrattazione nazionale del settore o della categoria affine, in coerenza con le previsioni normative richiamate, che sarebbero state erroneamente interpretate dalla Corte territoriale. 10. L’articolo 3 l. 142/2001, nel prevedere un trattamento economico del socio lavoratore proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, ne stabilisce una misura minima che non può essere inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. 12. Con riguardo al contenuto del regolamento interno delle cooperative previste dall’articolo 1 della legge 142/01 dispone l’articolo 6 della stessa legge, che enumera le previsioni essenziali che lo stesso deve contenere, tra cui, alla lettera d , l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2 lett. b dell’articolo 3, il divieto per l’intero durata del piano, di distribuzione di eventuali utili ed, alla lettera e , l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, nell’ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d , forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità finanziarie 13. Lo stesso articolo 6 contiene, al comma 2, la seguente previsione Salvo quanto previsto alle lettere d , e ed f del comma 1 nonché all’articolo 3 comma 2 bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all’articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla . 14. L’articolo 9 della legge 14.2.2003 numero 30, in sede di modificazioni alla legge 3 aprile 2001 numero 142, aveva previsto che le parole ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all’articolo 3 fossero sostituite dalle seguenti al solo trattamento economico minimo di cui all’articolo 3, comma 1 . 15. Il carattere derogatorio rispetto al principio generale di divieto di incidenza in pejus sul trattamento economico minimo di cui all’articolo 3 comma 1 anzidetto si evince chiaramente dalla portata dell’articolo 6, comma 2, laddove la norma esordisce con la previsione di salvezza delle previsioni di cui alle lett. d e ed f del comma 1 dello stesso articolo, e non vi sono appigli normativi o altre evidenti ragioni plausibili di natura sistematica che conducano ad avallare l’ipotesi di una svista del legislatore, così come sostenuto dalla Corte del merito. 16. Tuttavia, al di là della necessità di considerare l’estensione della portata derogatoria della disposizione, deve, prim’ancora, ritenersi conforme ai canoni di ermeneutica legale la lettura coordinata delle norme suindicate effettuata dalla Corte di Torino in relazione alla temporaneità dello stato di crisi che legittima gli interventi derogatori individuati dall’articolo 6, 2 co., l. 142/2001, temporaneità che, benché non prevista espressamente dalle norme scrutinate, è stata ritenuta rilevante ai fini della possibilità di deliberare riduzioni retributive nell’ambito di una crisi aziendale. 17. Ciò è stato argomentato anche dal riferimento, contenuto nella lett. d dell’articolo 6 l. 142/2001 alla possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi e tale opzione interpretativa risulta conforme ai principi già affermati da questa Corte cfr. Cass. 28.8.2013 numero 19832 secondo cui, al fine di evitare possibili abusi a danno dei soci lavoratori, la Deliberazione del piano di crisi aziendale deve contenere elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare - l’effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge - la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi - uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l’applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame. 18. Anche nell’interpello del Ministero del Lavoro 7/2009, richiamato dalla Postal Coop, con riguardo alle ipotesi derogatorie previste dalle lett. d ed e dell’articolo 6, comma 1 della legge, si fa riferimento alla temporaneità dello stato di crisi per entrambe, indipendentemente dalla previsione solo nell’ipotesi di cui alla lett. d della temporaneità della riduzione dei trattamenti economici integrativi. 19. La infondatezza del rilievo relativo all’ asserita inessenzialità del requisito della apposizione di un termine finale allo stato di crisi, la cui mancanza ha comportato una riduzione retributiva ininterrotta per le lavoratrici socie, assume carattere assorbente rispetto ad ogni altra doglianza prospettata negli stessi motivi. 20. Alla luce delle esposte considerazioni, deve pervenirsi al rigetto del ricorso. 21. Nulla va statuito per le spese del presente giudizio di legittimità, essendo la G. e la C. rimaste intimate. 22. Sussistono le condizioni di cui all’articolo 13, comma 1 quater, dPR 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’articolo 13, comma 1bis, del citato D.P.R