La contestazione dell'effettivo svolgersi dei fatti, accertato dagli agenti nel verbale, è riservata a un giudizio di querela di falso, data la fede privilegiata di cui gode l'atto.
Il contenuto del verbale di accertamento di infrazione ha efficacia probatoria privilegiata, e la contestazione della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgimento dei fatti non è ammessa nel giudizio di opposizione al pagamento della sanzione amministrativa, essendo necessario un autonomo giudizio di querela di falso. È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 14570 del 4 luglio.Il caso. Un automobilista veniva multato per avere effettuato un sorpasso in prossimità di un incrocio. Si opponeva al verbale di contestazione ma il Giudice di pace rigettava la sua domanda, e il Tribunale confermava la sentenza. Proponeva, infine, ricorso per cassazione.Sostiene il ricorrente che il verbale non costituisce l'esito dell'accertamento di una realtà statica, ma di una percezione sensoriale degli agenti, come tale suscettibile di possibili errori. Lamenta anche, in proposito, che il Tribunale non ha accolto le sue richieste istruttorie, volte a dimostrare le condizioni e i limiti di percepibilità dell'evento da parte dei carabinieri, che si trovavano a qualche centinaio di metri di distanza dall'incrocio e in una posizione dalla quale non era facile rilevare l'infrazione.Limitata la contestazione dell'accertamento d'infrazione. La S.C., però, ritiene infondati i motivi di ricorso e conferma la decisione del giudice di merito. L'opposizone, infatti, era stata correttamente rigettata in quanto il verbale di contestazione, avente efficacia probatoria fino a querela di falso, attestava che gli agenti avevano rilevato l'infrazione, e non emergevano elementi di apprezzamento che potessero inficiare la fede privilegiata riconosciuta al verbale stesso.Il verbale ha piena efficacia probatoria fino a querela di falso. Il Collegio richiama il pacifico principio per cui nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, per violazione del codice della strada, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute nella presenza dell'agente attentatore, o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata. È riservata, invece, a un separato e autonomo giudizio di querela di falso l'esame di ogni questione relativa all'alterazione, anche se involontaria, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgimento dei fatti riportati nel verbale.Il contenuto del verbale, insomma, fa piena prova fino a querela di falso.Alla luce di queste considerazioni, viene ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo alla richiesta istruttoria, che è preclusa e palesemente incompatibile con l'efficacia probatoria privilegiata del verbale di accertamento.Il ricorso, quindi, viene rigettato.Sullo stesso argomento, leggi anche Verbale valido anche senza il numero di matricola dell'autovelox, DirittoeGiustizi@ 6 luglio 2011