Accerta la paternità sulla base di elementi indiziari: valida anche in Italia la sentenza del giudice straniero

Non è contrario all'ordine pubblico il riconoscimento della paternità, avvenuto sulla base di una serie di elementi indiziari la sentenza straniera può essere accolta nel nostro ordinamento.

Per il riconoscimento di paternità non sono sufficienti la sola dichiarazione della madre e l'esistenza di rapporti tra lei e il preteso padre, ma se queste circostanze concorrono con altri elementi, anche presuntivi, possono essere utilizzate dal giudice a sostegno del proprio convincimento è quanto stabilisce la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 12646 dello scorso 9 giugno, in relazione a un giudizio di delibazione di una pronuncia straniera.La fattispecie. Con una sentenza romena un cittadino italiano veniva riconosciuto padre di una bambina e condannato al pagamento degli alimenti, con assegno mensile fino alla maggiore età della figlia. L'uomo chiedeva alla Corte d'Appello di Cagliari l'accertamento negativo dei requisiti per il riconoscimento della sentenza nell'ordinamento italiano la moglie, romena, si costituiva chiedendo, invece, il riconoscimento della sentenza. I giudici accoglievano quest'ultima domanda e l'uomo proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di riconoscimento.Non c'è contrasto con l'ordine pubblico. Il ricorrente lamenta violazione dei principi di ordine pubblico, ex articolo 269, comma 4, c.c., da parte della sentenza romena, in quanto la paternità sarebbe stata riconosciuta solo sulla base delle dichiarazioni della madre.Il Collegio ritiene, al contrario, che non vi sia stata alcuna violazione dell'ordine pubblico la norma citata, infatti, pur prevedendo che la sola dichiarazione della madre e l'esistenza di rapporti tra questa e il presunto padre non costituiscono prova sufficiente della paternità, non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possono concorrere a formare il convincimento del giudice.La paternità è suffragata da una serie di elementi indiziari. Ebbene, nel giudizio di delibazione della sentenza straniera la Corte d'Appello ha accertato che l'accertamento era fondato su una serie di elementi indiziari concordanti, idonei a dimostrare la paternità, quali, a titolo di esempio, la deposizione di un teste, la mancata presentazione del preteso padre all'interrogatorio, il fatto che la coppia avesse soggiornato per un mese in una stanza d'albergo, circa nove mesi prima della nascita della bambina, le avvenute pubblicazioni di matrimonio nel comune di residenza dell'uomo. Rispettati i requisiti per il riconoscimento delle sentenze straniere. L'accertamento della paternità da parte del giudice straniero, insomma, è avvenuto nel pieno rispetto dei principi stabiliti dalla legge italiana e la relativa sentenza può, quindi, trovare esecuzione nel nostro ordinamento. Anche perché, continua la S.C., i giudici italiani hanno effettuato i controlli prescritti dall'articolo 64, l. numero 218/95 per il riconoscimento delle sentenze straniere, ovvero quelli relativi al rispetto dei diritti di difesa e del contraddittorio nel giudizio straniero.Il ricorso viene, pertanto, respinto.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 19 aprile - 9 giugno 2011, numero 12646Presidente Luccioli - Relatore RagonesiSvolgimento del processoIl Presidente della Pretura di Targu Mures Romania , con sentenza in data 25.11.2003 pronunciata a seguito del procedimento civile promosso da O. O., madre della piccola A., nata il 16.9.01 nella medesima città, ebbe a dichiarare che quest'ultima era figlia di I. V., nato a Cagliari il omissis .Con la stessa sentenza, il padre veniva condannato a pagare, a titolo di alimenti dovuti per la minore un assegno mensile di € 800,00 sino alla sua maggiore età.A seguito dell'avvenuto riconoscimento di paternità, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di S. provvedeva alla relativa trascrizione negli appositi registri.Con atto di citazione in data 25.5.2006, V. l. -residente a S.- conveniva in giudizio, davanti alla Corte di appello di Cagliari, O. O. chiedendo l'accertamento negativo dei requisiti per il riconoscimento dell'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza straniera, della quale preliminarmente deduceva l'inesistenza per mancata sottoscrizione da parte del giudice.La convenuta si costituiva eccependo preliminarmente domanda formulata dall'attore eccezione precisazione delle conclusioni , della quale comunque chiedeva il rigetto. In via riconvenzionale, la Orza proponeva poi domanda di riconoscimento della sentenza del giudice straniero con la conseguente esecutività della stessa.La Corte d'appello, con sentenza 228/10,rigettava la domanda del V. e, in accoglimento della riconvenzionale della O. O., accertava la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della sentenza della pretura di Targu Mures.Avverso detta sentenza ricorre per cassazione sulla base di due motivi il V.Resiste con controricorso la O.Il Collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso per la motivazione semplificata della presente sentenza.Motivi della decisioneCon il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta I'avvenuta violazione nell'avvenuto riconoscimento della sentenza straniera dei principi di ordine pubblico per effetto della violazione dell'art 269 comma 4 c.c. in quanto la paternità sarebbe stata riconosciuta sulla base delle sole dichiarazioni della madre.Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione da parte della sentenza impugnata nonché la violazione dell'art 116 cpc per avere il giudice male esercitato il prudente apprezzamento della prova, nonché dell'art 2697 c.c. per avere male valutato l'assolvimento dell'onere probatorio.Il primo motivo di ricorso è infondato.Non è necessario addentrarsi nell'esame della questione se l'art 269 comma 4 c.c. costituisce norma di ordine pubblico interno la cui violazione costituirebbe limite al riconoscimento della sentenza straniera.E' sufficiente rilevare che , nel caso di specie, non vi è stata alcuna violazione dell'articolo del codice civile in esame.L'articolo 269,, quarto comma,cod. civ. - secondo il quale la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale - non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possano essere utilizzate a sostegno del proprio convincimento dal giudice del merito. Cass 22490/06 2640/03 14910/00 .La sentenza impugnata nell'esaminare con attenzione la decisione del giudice romeno ha rilevato che essa era fondata non solo sulle dichiarazioni della O., ma su tutta una ulteriore serie di elementi indiziari costituiti dalla deposizione della teste T. che ha riferito delle frequentazioni del ricorrente con la O. e la di lei famiglia e del fatto che questi si era detto contento dell'arrivo del bambino dalla mancata presentazione all' interrogatorio da parte del V. dal fatto che dalle schede dell'albergo SC International Sa Sinaia era risultato che le parti avevano soggiornato nella stanza 212 dal 30 dicembre 2000 al 3 gennaio 2001 poco piu di nove mesi prima delta nascita della piccola A. dal fatto che l'ambasciata italiana in Bucarest aveva certificato, in data 3.5.01 , che le parti avevano eseguito pubblicazioni di matrimonio nel Comune di S.L'accertamento della paternità, così come risulta verificato dalla sentenza della Corte d'appello, che oltretutto non risulta censurata in ordine alle sopra citate argomentazioni, è dunque avvenuto nel pieno rispetto dei principi stabiliti dalla legge italiana, così come gli stessi risultano interpretati dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, onde certamente nessuna violazione dell'ordine pubblico interno si è verificata.Il secondo motivo è inammissibile.Lo stesso propone invero delle censure alla motivazione della sentenza romena ed alla valutazione delle prove da questa effèttuata, senza considerare che il giudice italiano in sede di delibazione deve solo limitarsi ad accertare che, in tema di riconoscimento di sentenze straniere, l'articolo 64, comma I, lettera b ,, della legge 3 I maggio 1995, n, 21 8 prevede un duplice requisito a che I'atto introduttivo del giudizio sia portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si e svolto il processo b che nell'ambito del processo svoltosi dinanzi al giudice straniero non siano stati violati i diritti essenziali della difesa con un controllo di regolarità dell'intero processo alla stregua dei principi di ordine pubblico sanciti dall'ordinamento interno a salvaguardia del contraddittorio e del diritto di difesa in ambito processuale. Cass 13662/04 Cass 10378/04 .Tale controllo è stato attentamente effettuato dalla Corte ritenuto infondati anche alcuni motivi di appello sul riproposti dal V. in questa sede di legittimità.Nessun controllo doveva invece la Corte predetta valutazione delle prove da parte del giudice romeno.Il ricorso va in conclusione respinto.Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi ex art 52 d.lgs 196103.PQMRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2000 ,00 per onorari oltre euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.