Tagliati i rimborsi agli amministratori locali che si recano in missione

La crisi la sentono tutti. In Gazzetta Ufficiale, infatti, approda il decreto che taglia del 20% i rimborsi sostenuti dagli amministratori locali in trasferta.

Il 3 novembre, sulla Gazzetta Ufficiale numero 256 - in attuazione del d.l. 78/2010 - è stato pubblicato il decreto dei Ministri dell'Interno e dell'Economia del 4 agosto. È arrivato, dunque, il taglio del 20% sulle spese di soggiorno che gli amministratori locali sostengono quando si recano in missione per ragioni inerenti al proprio mandato. 20% di riduzione per ogni voce. La riduzione è prevista per qualsiasi missione. Più nello specifico per le missioni superiori a 24 ore con pernottamento si passa da un rimborso di 230 euro a 184 per quelle fino a 18 ore, sempre con pernottamento, il rimborso è di 160 euro per quelle oltre le 6 ore si scende da 65 a 52 euro e, per quelle inferiori alle 6 ore e per distanze di almeno 60 Km dalla sede, si passa a 28 euro. Il rimborso è uguale per tutti. Agli amministratori, pertanto, si applicano le regole dettate dai contratti nazionali dei dipendenti. Questo significa che, in caso di utilizzo di vettura propria, le tabelle ACI non servono più. Il rimborso spettante è pari a un quinto del costo di un litro di benzina per chilometro percorso. E solo se le spese sono documentate. Senza la corredata documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e le finalità della missione , infatti, non si ha diritto al rimborso. Qualora dalla documentazione risulti un importo inferiore alle cifre sopra elencate, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate.

Decreto 4 agosto 2011 G.U. 3 novembre 2011, numero 256Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali.IL MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEVisto il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali Visto, in particolare, l'articolo 84 del suddetto decreto legislativo, come modificato dall'articolo 5, comma 9, lettere a e b , del decreto-legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, numero 122 Acquisita l'intesa della Conferenza Stato - città ed autonomie locali nella seduta del 16 marzo 2011 Decretano articolo 1Oggetto1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli amministratori degli enti locali, di' cui all'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche.2. Agli amministratori di cui al comma 1 spetta il rimborso delle spese di' viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto previsto dal presente decreto.articolo 2Rimborso delle spese di viaggio1. In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del computo Regioni - autonomie locali.articolo 3Rimborso delle spese di soggiorno1. In occasione delle missioni istituzionali di cui all'articolo 2, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore ai seguenti importi a euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento b euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento c euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore d euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede di appartenenza. 2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio. 3. Il criterio della distanza chilometrica indicato al comma 1, lettera d , e' derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto. In tal caso la misura massima del rimborso e' pari ad euro 58. 4. Le misure fissate ai sensi del comma 1 non sono cumulabili. 5. La liquidazione del rimborso delle spese di cui all'articolo 2 e al presente articolo e' effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'amministratore, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e le finalità della missione. 6. Qualora dalla documentazione di cui al comma 5 risulti un importo inferiore a quello derivante dall'applicazione dell'articolo 2 e del presente articolo, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate.articolo 4Rinvio all'autonomia normativa degli enti locali1. Ferme restando le tipologie di missioni previste dall'articolo 3, comma 1, gli enti locali possono, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi. Gli enti dissestati e gli enti in condizione deficitaria strutturale di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, applicano una riduzione non inferiore al 5% agli importi dei rimborsi di cui all'articolo 3.articolo 5Abrogazione1. È abrogato il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 12 febbraio 2009, recante la fissazione della misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali.