Se le apparecchiature elettroniche sono regolarmente omologate, non devono essere sottoposte successivamente ai controlli previsti dal sistema nazionale di taratura.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 15603/2012, depositata il 17 settembre. Il caso. Ad un automobilista viene notificato un verbale di accertamento perché aveva superato il limite di velocità previsto di oltre 40 Km/h. Si rivolgeva così ai giudici di merito per evitare il pagamento della sanzione, ma senza riuscirci. Allora decide di rivolgersi ai giudici della Corte di Cassazione, lamentando la mancata dimostrazione da parte dell’Amministrazione della sussistenza dei parametri di taratura dell’apparecchiatura elettronica usata per il rilevamento dell’eccesso di velocità. Le apparecchiature elettroniche omologate devono essere sottoposte a taratura? La Cassazione, rifacendosi a numerosissime sentenze di legittimità tra cui la numero 23978/08 , sottolinea che «in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’articolo 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla numero 273/1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura». Valore rilevato ridotto del 5% per le apparecchiature elettroniche. La Cassazione, con l’ordinanza numero 15603/2012, ha avuto modo di ribadire che, in tema di accertamenti di velocità, «qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata», al valore rilevato deve essere applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 Km/h. Inoltre, conclude la S.C., il controllo del limite di velocità può essere anche effettuato attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 19 giugno – 17 settembre 2012, numero 15603 Presidente Goldoni – Relatore Falaschi Considerato in fatto E.S E. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello del Tribunale di Tivoli - Sezione distaccata di Palestrina dell'11 marzo 2010 che nell'ambito del giudizio di opposizione ex articolo 22 legge numero 689/1981 promosso dallo stesso E. nei confronti del Ministero dell'Interno e della Polizia Stradale di Roma relativo al verbale di accertamento, notificato il 3.12.2008, per la violazione dell'articolo 142, comma 9, C.d.S., ha respinto il gravame e, per l'effetto, confermato il rigetto dell'opposizione medesima. Il ricorso è affidato a tre motivi di impugnazione. Non sono costituiti in questa fase il Ministero e la Polizia Stradale. Il consigliere relatore, nominato a norma dell'articolo 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all'articolo 380 bis c.p.c., formulando una proposta per il rigetto del ricorso. All'udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione. Ritenuto in diritto Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex articolo 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta Con la prima censura il ricorrente deduce l'omessa pronuncia, da parte dei giudici di merito in ordine alla eccezione sollevata per mancata ottemperanza da parte dell'autorità procedente dell'onere probatorio delle prescrizioni previste dall'articolo 4 legge numero 168 del 2002. La critica è priva di pregio. Il giudice del gravame, infatti, ha correttamente ritenuto confermando la decisione del primo giudice che di nessuna rilevanza, per evidente inammissibilità, era l'eccezione diretta ad invocare la mancata osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 4 legge numero 168/2002, essendo stata sollevata per la prima volta con la memoria integrativa del 23.12.2008 in ricorso dedotti i soli motivi relativi alle prove di omologazione dell'apparecchiatura SICVE e mancata derubricazione . Invero il giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, introdotto con il ricorso in opposizione, ai sensi dell'articolo 22 e ss. della legge numero 689 del 1981, è delimitato, per l'opponente, dalla, causa petendi, fatta valere con quel ricorso, e, per l'amministrazione, dal divieto di dedurre motivi o circostanze diversi da quelli enunciati con l'ingiunzione posta a fondamento della pretesa, sanzionatoria v. in tal senso, di recente, Cass. 18 gennaio 2010 numero 656 Cass. 21 febbraio 2007 numero 4019 Cass. 11 gennaio 2006 numero 217 Cass. 21 luglio 2005 numero 15333 Cass. 25 marzo 2005 numero 6519 , configurandosi come giudizio di cognizione regolato dalla normativa speciale dettata dalla legge citata. Ne discende che essendo l'oggetto delimitato dai motivi di opposizione ex articolo 22 legge cit., gli stessi devono essere proposti al giudice di merito con ricorso entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione, con conseguente pronuncia di tardividà di tutte le domande ed eccezioni ivi compresa quella di osservanza da parte dell'amministrazione delle prescrizioni previste dall'articolo 4 legge numero 168 del 2002 non formulate con l'atto di opposizione ma avanzate per la prima volta in corso di udienza o in sede di precisazione delle conclusioni già Cass. 27 maggio 1999 numero 5184 . Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il giudice del gravame non avrebbe considerato che la violazione era stata rilevata con apparecchiatura automatica, senza che vi fosse stata una dimostrazione da parte dell'amministrazione della sussistenza dei parametri di taratura dell'apparecchiatura elettronica usata per il rilevamento dell'eccesso di velocità. Sul punto mette conto rimandare a Cass. 23978/08, capofila di numerosissime sentenze di questa Corte, che ha avuto modo di affermare che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall'articolo 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla numero 213 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie vedasi anche Cass. 24 aprile 2010 numero 9846 . Con il terzo ed ultimo motivo viene censurata la mancata derubricazione dell'infrazione contestata in riferimento all'articolo 345, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada., che parimenti non è condivisibile per avere il giudice del gravame correttamente osservato che la norma invocata attiene a fattispecie affatto diversa rispetto a quella in esame, ossia ai casi di rilevazione della trasgressione di eccesso di velocità con il c.d. scontrino entrata - uscita autostradale, ai quali è applicata la riduzione progressiva, per essere la misurazione della velocità effettuata con controlli cartacei e non già con apparecchi di misure. Infatti l'articolo 345 del Reg. cit. sotto la rubrica Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità ai primi due commi prevede che Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5% . Al comma terzo, trattando una differente ed alternativa vicenda, prosegue Il controllo dell'osservanza del limite di velocità, può essere anche effettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora , laddove la maggiore elasticità dei valori in riduzione è dettata dalla utilizzazione di metodi empirici . Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni contenute nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite della fase di legittimità non essendo costituite le controparti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.