Avvocati: la nuova sospensione cautelare è immediatamente applicabile

Come noto la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense , ha introdotto novità significative rispetto al vecchio impianto normativo risalente alla legge professionale del 1933. Tra le novità più importanti sono da segnalarsi quelle relative al procedimento disciplinare e, più specificamente, tra le varie, quelle relative alla sospensione cautelare.

E’ altresì noto che il Consiglio Nazionale Forense, con un dossier del 22/1/13, relativo al cosiddetto timing dei provvedimenti di attuazione della riforma, ebbe a precisare che le norme relative al procedimento disciplinare contenute nella nuova legge art. 59 e segg. , non potevano considerarsi immediatamente applicabili. Procedimento disciplinare per il CNF non applicabilità immediata delle nuove norme. La ragione di tale scelta sta nel fatto che le norme sul procedimento disciplinare, per essere applicabili, presupporrebbero, secondo il CNF, l’emanazione di due distinti regolamenti da parte di quest’ultimo il primo regolamento relativo alla costituzione dei cosiddetti Consigli Distrettuali di Disciplina che sostituiranno gli Ordini nell’ambito della cosiddetta giurisdizione domestica di primo grado il secondo riguarda invece la disciplina del procedimento vero e proprio. La scelta del CNF peraltro non è stata priva di immediate critiche. Si è sostenuto infatti che le norme di favor rei si pensi, per esempio, alla nuova prescrizione dell’illecito deontologico certamente più favorevole, in concreto, rispetto alla vecchia, e si pensi anche al cosiddetto richiamo verbale applicabile nei casi di violazioni consistenti in infrazioni lievi e scusabili che non costituisce sanzione disciplinare erano da ritenersi immediatamente applicabili sia perché più favorevoli all’incolpato, sia perché tutta la legge n. 247/12 è ispirata, nella materia disciplinare, a principi di garanzia. Tali critiche sono senz’altro condivisibili anche in considerazione del fatto che il principio del favor rei , di chiara matrice penalistica, trova senz’altro applicazione nel nuovo ordinamento forense prova ne sia che l’art. 65, comma 5, della nuova legge professionale degli avvocati, lo richiama espressamente. Vero è che detto richiamo riguarda le norme del codice deontologico che verrà e che dovrà essere riformato secondo i principi di tipizzazione dell’illecito, ma è altresì vero che il richiamo al favor rei è espresso in maniera esplicita da poter ritenere che valga come principio generale del nuovo procedimento disciplinare cfr., sul principio di tipicità del nuovo illecito disciplinare, G. Gambogi, Avvocati alle prese con l’illecito disciplinare ed il principio di tipicità”, in Diritto & amp Giustizia del 21/6/13 . Per quanto attiene alla nuova sospensione cautelare, si deve altresì segnalare che il Consiglio Nazionale Forense, con un parere datato 10/4/2013, ha ribadito la propria posizione già assunta nel gennaio 2013 escludendo, ancora una volta, la possibilità di applicare immediatamente l’art. 60, della citata legge n. 247/12. A parere del CNF, infatti, la nuova sospensione cautelare, è profondamente diversa da quella disciplinata dalla vecchia legge professionale non foss’altro perché la misura relativa alla vecchia normativa era atipica mentre la nuova è, all’opposto, tipica. In altre parole, sempre secondo il CNF, la vecchia misura cautelare della sospensione poteva adottarsi anche in casi diversi da quelli previsti dalla legge e cioè quando il comportamento dell’interessato avesse comunque creato disdoro all’Avvocatura, con compromissione dell’immagine di quest’ultima, mentre - al contrario - la nuova normativa può essere applicata solo nei casi previsti esclusa la sussistenza di un qualsiasi potere discrezionale cfr., per una nota critica sul parere sopra richiamato, G. Gambogi, Le nuove norme sulla prescrizione e sulla sospensione cautelare sono immediatamente applicabili oppure no?”, in Diritto & amp Giustizia, 3/5/13 . Ciò nonostante il CNF ha escluso l’applicazione immediata della norma di cui trattasi proprio perché presupporrebbe l’emanazione del regolamento per la costituzione del Consiglio Distrettuale di Disciplina. Da notare che il parere è perfettamente aderente con il dossier del 22/1/13 nel quale, proprio relativamente all’art. 60, si leggono le stesse indicazioni inapplicabilità immediata della norma per mancanza del regolamento sul nuovo organo di giustizia disciplinare. Rilievi critici. Il parere del CNF non può davvero essere condiviso. Non solo e non tanto perché è evidente che la motivazione addotta, che tende ad evidenziare le differenze tra vecchia e nuova sospensione cautelare, se logicamente applicata porterebbe alla conclusione esattamente opposta a quella poi adottata, ma anche perché, ed è questo l’aspetto sicuramente più importante, la nuova sospensione cautelare, non foss’altro perché tipica rispetto alla vecchia, è norma di garanzia, più favorevole all’incolpato, e quindi di immediata applicabilità. Non v’è dubbio quindi che si sia persa una buona occasione per dare un’interpretazione adeguata all’art. 60 sopra richiamato. Come vedremo tra poco però l’impostazione del CNF è stata recentemente disattesa dal Consiglio dell’Ordine di Brindisi. L’art. 60, infatti, offre sicuramente garanzie significative e marcate rispetto alla vecchia norma evidenziando, in maniera puntuale, le varie ipotesi tipiche in cui la sospensione cautelare può essere disposta. Peraltro il lettore, confrontando il nuovo art. 60 con l’art. 43 della vecchia legge professionale, potrà facilmente avere conferma di quanto sopra. Senza considerare che vi è un’altra ragione in forza della quale può ritenersi immediatamente applicabile l’art. 60 più volte richiamato. Quest’ultima norma, infatti, non ha necessità di alcun elemento integrativo o comunque dell’emanazione di una disposizione attuativa dei principi in essa contenuti. Del resto come può negarsi che l’art. 65, comma 1, della nuova legge professionale, stabilisce espressamente che fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate . A parere di chi scrive dal suddetto comma discende, inequivocabilmente, che allorquando una disposizione della vecchia legge professionale sia incompatibile con la nuova e quest’ultima non abbia necessità di integrazioni per essere applicata immediatamente debba gioco forza intendersi vigente la nuova disposizione. Nel caso della sospensione cautelare pare altrettanto ovvio che la vecchia disposizione, in quanto meno garantista, atipica e addirittura senza previsione di un termine massimo di durata, sia incompatibile con la nuova. La decisione 18 giugno 2013 del consiglio dell’ordine degli avvocati di Brindisi. In tema di sospensione cautelare si deve peraltro segnalare, come già anticipato, una importante decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi del 18/6/13. Con tale decisione il Consiglio di Brindisi ha affermato, in aperto dissenso con il C.N.F., che l’art. 60 della legge 247/12 trovi immediata applicazione. La decisione è importante anche per le motivazioni addotte che sono estremamente interessanti e, a parere di chi scrive, anche pienamente condivisibili. Rileva innanzi tutto il Consiglio di Brindisi che proprio in forza dell’art. 65, comma 1, della nuova legge professionale, poco sopra richiamato, si debba necessariamente compiere un giudizio di compatibilità tra la nuova disciplina della sospensione cautelare e quella vecchia. I Consiglieri dell’Ordine di Brindisi, rispetto a questa comparazione, non hanno dubbi nel ritenere che il legislatore, ridisegnando l’istituto di cui trattasi e ancorandolo a ipotesi tassative, abbia adottato scelte incompatibili con il vecchio sistema. L’incompatibilità porta a ritenere che la vecchia norma sia ormai completamente disapplicabile anche perché, rileva ancora il Consiglio dell’Ordine di Brindisi, la nuova disciplina appare in sé compiuta e autosufficiente e quindi di effettiva ed immediata applicazione da notare che nel provvedimento si richiama anche un passaggio del parere 10/4/13 del CNF laddove lo stesso Consiglio, pur arrivando a decisioni opposte, come abbiamo visto, rileva che di per sé niente osterebbe all’operatività immediata della nuova norma . Apprezzabile anche il ragionamento dei Consiglieri brindisini laddove negano che vi possa essere inapplicabilità dell’art. 60 per la mancata istituzione del Consiglio Distrettuale di Disciplina e cioè del nuovo organo giudicante in sede disciplinare. Rilevano infatti che l’istituto della sospensione cautelare, così come introdotto nel 2012, ha caratteristiche tali per contenuti e previsioni non legate e non condizionate al soggetto che deve decidere sulla misura restrittiva dell’esercizio professionale . Da notare infine che proprio in forza della interpretazione sopra indicata il Consiglio di Brindisi arriva ad una decisione di evidente e condivisibile giustizia revocando il provvedimento interdittivo precedentemente adottato nei confronti di un iscritto al suddetto Ordine proprio perché già trascorso il tempo di durata massima previsto dall’art. 60 della nuova legge professionale. La funzione giurisdizionale dell’avvocato esige precise garanzie anche a livello disciplinare. Non può esservi dubbio, a parere di chi scrive, che la nuova sospensione cautelare, così come tutte le altre norme di favor rei contenute nella nuova legge professionale debbano essere immediatamente applicabili laddove non necessitano di una integrazione attuativa. La nuova legge professionale, infatti, offre garanzie maggiori rispetto al passato e negarlo sarebbe davvero un controsenso. Ne sono prova, ad esempio, le norme sul procedimento vero e proprio, quelle sulla prescrizione, il richiamo verbale ed anche quell’onere di tipizzare l’illecito disciplinare che attualmente, con il codice deontologico vigente, non può definirsi tale. L’art. 60 del Codice Deontologico Forense, oggi vigente, infatti, pur recando il titolo Norma di chiusura , stabilisce che le disposizioni specifiche del Codice stesso costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi. In altre parole non v’è dubbio che l’attuale sistema si fonda su un illecito deontologico atipico e non v’è altresì dubbio che il legislatore del 2012 abbia deciso di intraprendere una strada non soltanto diversa, ma addirittura opposta, proprio perché finalizzata a tipizzare, il più possibile, le ipotesi di responsabilità. Il principio di tipicità, del resto, può essere richiamato anche per la sospensione cautelare visto e considerato che, come scritto in precedenza, il tratto distintivo tra vecchia e nuova disciplina è proprio caratterizzato dalla tipicità del nuovo art. 60 della legge professionale. La nuova sospensione cautelare non ha spazi per quella discrezionalità sulla base della quale è invece stata applicata per molti anni la vecchia norma contenuta nell’art. 43 della legge professionale del 1933. E’ davvero pensabile che il C.N.F. possa, con un semplice parere, bloccare l’immediata operatività di una norma di legge tra l’altro più favorevole? La risposta è negativa nel senso che non esiste un simile potere ed anzi i principi generali che riguardano l’applicazione e l’entrata in vigore e quindi l’efficacia della legge, portano a soluzioni diametralmente opposte. Nel caso della sospensione cautelare peraltro non solo vi sono maggiori garanzie per l’incolpato e ciò ben si coniuga con la portata complessiva della nuova legge professionale , ma addirittura non vi sono, come bene evidenziato dall’Ordine degli Avvocati di Brindisi, ragioni che possano far pensare ad una non operatività della norma tenuto conto che quest’ultima non ha necessità alcuna di essere integrata.