di Angelo Buscema
di Angelo Buscema *Con la sentenza numero 18897 del 16 settembre 2011, la Corte di Cassazione ribadisce che la revocazione è un mezzo d'impugnazione a critica vincolata ossia è un mezzo limitato ed eccezionale d'impugnazione.La vicenda. Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso in revocazione del contribuente avverso l' ordinanza con la quale la stessa Corte, in una controversia concernente l'impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso Irap, aveva accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e cassato con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.Le sentenze e le ordinanze ex articolo 375 cpc pronunciate dalla Cassazione senza decidere nel merito sono impugnabili esclusivamente per errore di fatto. La configurabilità della revocazione per errore di fatto articolo 395 c.p.c. presuppone che la decisione sia fondata su di un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti o dei documenti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. I motivi di impugnazione per revocazione hanno una specifica funzione e non sono destinati a far valere le censure per nullità ex articolo 161 c.p.c. proponibili invece con l'appello e il ricorso per cassazione. Inoltre, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 391 bis c.p.c. nella parte in cui non prevede come causa di revocazione la nullità del provvedimento decisorio della Corte di Cassazione posto che la costituzione non prevede vincoli al legislatore ordinario con riguardo al sistema delle impugnazione se non per la previsione all'articolo 11 Cost. della ricorribilità per cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali.Quali pronunce sono revocabili? Oltre alle sentenze delle Commissioni tributarie, sono revocabili le pronunce della Cassazione, ma solo nei limiti dell'articolo 391 bis c.p.c., che prevede la possibilità di impugnare in revocazione, ai sensi del numero 4 dell'articolo 395 c.p.c., le sentenze della Corte di Cassazione nel termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza o di un anno dal deposito. Secondo la sentenza numero 6513/2005 del giudice di legittimità, il fatto che la Corte di Cassazione ignori una circostanza es. impugnazione di una decisione di primo grado di cui la medesima non risulta essere stata portata a conoscenza, o che comunque non emergeva dagli atti interni direttamente esaminabili, non costituisce errore di fatto immediatamente percepibile e di natura revocatoria. L'errore revocatorio presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti, una dalla sentenza e I'altra dai documenti ed atti processuali, con assoluta immediatezza e senza la necessita di particolari indagini ermeneutiche o di argomentazioni induttive. Tale tipo di contrasto, per esempio, è stato escluso laddove I'errore dedotto costituisca il frutto dell'apprezzamento implicito o esplicito delle risultanze processuali e rappresenta semmai un errore di giudizio come quello sulla legittimità di una notifica denunciabile, eventualmente solo per cassazione. Quando si configura l'errore di fatto? Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità della revocazione per errore di fatto presuppone che la decisione sia fondata su di un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti o dei documenti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. Per la configurabilità dell'errore di fatto revocatorio è pertanto necessario che l' asserita svista materiale attenga a circostanze rilevabili immediatamente attraverso la lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, ossia di quegli atti che la Corte deve, e può, esaminare direttamente con propria autonoma indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso, non sussistendo alcun dovere per la Corte di esaminare direttamente tutti i documenti contenuti nei fascicoli di merito, non posti in connessione con il ricorso e nello stesso richiamati. La richiesta di correzione di errore materiale non può convertirsi in richiesta di revocazione. È utile rammentare che, per le sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione, la revocazione per errore di fatto va tenuta distinta dalla procedura di correzione degli errori materiali infatti, la revocazione per errore di fatto presuppone l'erroneità del decisum, per effetto di un'errata percezione delle risultanze di fatto da parte del giudice, mentre la correzione suppone l'esattezza della decisione giudiziale, nonostante l'erroneità dei dati indicati. * Esperto tributario
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 15 febbraio - 16 settembre 2011, numero 18897Presidente Plenteda - Relatore PolichettiIn fatto e in diritto1. Lo Studio Legale Associato Bracciale - in persona degli avvocati Ferdinando, Regina ed Elena Bracciale - propone, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate che non ha resistito , ricorso successivamente illustrato da memoria per la revocazione della ordinanza numero 24349/09 con la quale questa Corte, in controversia concernente impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso Irap, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e cassato con rinvio la sentenza numero 13/40/2008 della C.T.R. Lazio.2. I ricorrenti chiedono la revocazione dell'ordinanza impugnata deducendone la nullità sia perché conseguente ad una relazione ex articolo 380 bis c.p.c., nulla per violazione del principio del contraddittorio sia per difetto di motivazione, essendo state con tale ordinanza rigettate senza alcuna motivazione le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso dell'Avvocatura dello Stato formulate dallo Studio Associato controricorrente.In subordine, i ricorrenti chiedono che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 391 bis c.p.c. nella parte in cui non prevede come causa di revocazione la nullità del provvedimento decisorio della Corte di Cassazione .L'impugnazione proposta è inammissibile.In proposito, occorre innanzitutto rilevare che la revocazione è un mezzo di impugnazione limitato, perché proponibile soltanto per un ristretto numero di motivi specifici tassativamente elencati dalla legge e che, ai sensi del combinato disposto degli articolo 391 bis e 391 ter, le sentenze e le ordinanze ex articolo 375 c.p.c. pronunziate dalla Corte di Cassazione senza decidere nel merito sono impugnabili esclusivamente per errore di fatto ai sensi dell'articolo 395 numero 4 c.p.c Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l'errore di fatto di cui al numero 4 dell'articolo 395 citato consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che risulti, invece, in modo incontestabile escluso o accertato in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempre che la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, con la conseguenza che deve escludersi la sussistenza dell'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico v. tra numerose altre Cass. numero 22171 del 2010 e numero 8180 del 2009 .Deve inoltre ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 391 bis c.p.c., nella parte in cui non prevede come causa di revocazione la nullità del provvedimento decisorio della Corte di Cassazione questione peraltro sollevata senza neppure indicare la norma costituzionale rispetto alla quale il citato articolo 391 bis c.p.c., si porrebbe in contrasto , posto che la Costituzione non prevede vincoli al legislatore ordinario con riguardo al sistema delle impugnazioni se non per la previsione, all'articolo 111 Cost., della ricorribilità per cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali.Ne consegue che l'organizzazione del sistema impugnatorio è rimessa esclusivamente alla discrezionalità del legislatore ordinario, il quale non è neppure tenuto a prevedere un doppio grado di giudizio, se non limitatamente alla necessità di assicurare la possibilità di ricorrere per cassazione per violazione di legge avverso tutte le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale.Con particolare riguardo alla problematica in esame, il legislatore ordinario - peraltro in maniera ragionevole e coerente con un sistema impugnatorio che non può dilatarsi all'infinito in contrasto con l'esigenza di stabilità delle relazioni giuridiche espressa anche dalla previsione dell'istituto del giudicato - ha disposto che i motivi di impugnazione per revocazione abbiano nel sistema una propria specifica funzione e non siano destinati a far valere le censure per nullità ex articolo 161 c.p.c., proponibili invece con l'appello e il ricorso per cassazione.3. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. In assenza di attività difensiva nessuna decisione va assunta in ordine alle spese processuali.P.Q.M.Rigetta il ricorso.