È tutto chiariss...IMU: gli errori in buona fede sono perdonabili

La Circolare numero 3/DF, diramata dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze venerdì 18 maggio 2012, chiarisce tutti gli aspetti relativi all’applicazione dell’IMU. Nello specifico vengono precisate quali sono le modalità di calcolo dell’IMU detrazioni e categorie di soggetti ai quali si applica. Inoltre, chiarisce quali sono le modalità di applicazione delle agevolazioni per particolari categorie di fabbricato, come quelli rurali o i terreni agricoli.

IMU per tutti. Assoggettati all’imposta sono tutti i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni a qualsiasi uso destinati, compresi tutti gli immobili delle imprese, indipendentemente dalla loro classificazione catastale. Ai fini della determinazione della base imponibili – come sancito dal “Salva Italia” – è previsto un primo sostanziale adeguamento dei valori immobiliari ai valori di mercato. Inoltre, il Ministero ha chiarito – in riferimento alle aliquote – che i limiti, sia minimi che massimi, stabiliti dalla legge costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del comune. L’aliquota base dell’imposta è pari allo 0,76% articolo 13, comma 6, d.l. numero 201/2011 , che può essere modificata con delibera del consiglio comunale nella misura dello 0,3%, in aumento o diminuzione. Errare è umano, quindi nessuna sanzione. Il Dipartimento ha affermato che, in vista del pagamento della prima rata in scadenza il 18 giugno, non sono previste sanzioni e interessi per chi dovesse commettere errori nel calcolo o nel versamento dell’IMU. Insomma, è applicabile il principio della «tutela dell’affidamento e della buona fede» articolo 10, comma 3, l. numero 212/2000, Statuto del contribuente , se gli errori sono determinati da «obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria». Come individuare l’abitazione principale? Per quanto riguarda l’individuazione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, la circolare numero 3 ha sottolineato che deve essere composta da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto. In pratica, per abitazione principale viene inteso l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Quindi, il contribuente non può usufruire delle agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto all’accatastamento unitario. La restrizione, infatti, vuole evitare che due coniugi stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso Comune, col fine di usufruire delle agevolazioni dettate per l’abitazione principale e per le pertinenze relative. Dimora e residenza non coincidono? L’agevolazione è una. Se dimora e residenza della famiglia non coincidono, l’agevolazione è prevista per uno solo degli immobili. Stesso discorso – come già accennato - se i coniugi, non legalmente separati, dimorano e risiedo in luoghi diversi l’agevolazione spetta solo ad uno di loro. E se i coniugi sono separati? Il coniuge a cui viene assegnata la casa dovrà pagarsi l’IMU, ma potrà beneficiare delle agevolazioni previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. Pertinenze dell’immobile che possono essere al massimo 3 e devono appartenere a categorie catastali differenti. Il figlio cambia casa La circolare si occupa anche del caso in cui un figlio dimora e risiede in un altro immobile. In questo caso, trattandosi di un nuovo nucleo familiare, il genitore non perde l’agevolazione prima casa, ma soltanto l’eventuale maggiorazione di 50 euro della detrazione prevista per chi ha figli di età inferiore ai 26 anni. Il credito 730 per compensare l’IMU. Per concludere, è bene evidenziare che la circolare del Mef conferma la possibilità di compensare l’IMU con eventuali crediti erariali da 730. Come? Attraverso il modello F24. Il credito da 730, infatti, attraverso la compensazione, potrà essere utilizzato per pagare l’IMU.

PP_FISCO_Circolare_n_3_DF_IMU