Avvocati, artigiani e commercianti: ecco il sistema dei contributi previdenziali minimi obbligatori

Com’è noto la contribuzione previdenziale viene versata in percentuale sulla retribuzione o sul reddito prodotto sino al tetto pensionabile. Il lavoro autonomo, sia pubblico che privato, si caratterizza per l’imposizione di una contribuzione obbligatoria minima, a prescindere dal reddito prodotto.

Così è per la gestione INPS, artigiani e commercianti, come si evince da una nota diffusa dall’Istituto di previdenza, per cui «la legge attribuisce all'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane valore costitutivo, e conferisce all'impresa la qualifica artigiana anche ai fini previdenziali e assistenziali. Tale qualifica viene conservata dalla data di decorrenza dell'iscrizione sino a quella dalla quale ha effetto la cancellazione». Artigiani come si calcola il contributo. I titolari sono responsabili per il versamento dei contributi propri e dei propri collaboratori. È stato definito un reddito minimo minimale di reddito , comunque dovuto anche nel caso in cui quello effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia inferiore o negativo . Tale reddito viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali c.d. contributo minimo obbligatorio . Se il reddito d’impresa supera il reddito minimale devono essere versati anche i contributi eccedenti il minimale o contributi a percentuale . I contributi sono dovuti nei limiti di un reddito massimo imponibile. Per artigiani e commercianti iscritti per la prima volta nella gestione dal 1.1.1996 soggetti privi di anzianità contributiva vige un diverso limite massimo di reddito. Artigiani aliquote e contributi per il 2010. Vedi il pdf allegato. Commercianti come si calcola il contributo. I titolari sono responsabili per il versamento dei contributi propri e dei propri collaboratori. È stato definito un reddito minimo minimale di reddito , comunque dovuto anche nel caso in cui quello effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia inferiore o negativo . Tale reddito viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali c.d. contributo minimo obbligatorio . Se il reddito d’impresa supera il reddito minimale devono essere versati anche i contributi eccedenti il minimale o contributi a percentuale . I contributi sono dovuti nei limiti di un reddito massimo imponibile. Per artigiani e commercianti iscritti per la prima volta nella gestione dal 1.1.1996 soggetti privi di anzianità contributiva vige un diverso limite massimo di reddito. Commercianti aliquote e contributi per il 2010. Vedi il pdf allegato. Cassa Forense pagamento contributi minimi obbligatori. Soggettivo di base. Tutti gli iscritti alla Cassa Praticanti abilitati, Avvocati e pensionati di invalidità devono corrispondere il contributo soggettivo minimo cfr. Tabella contributi/redditi € 2.100,00 per l'anno 2010 . I praticanti con abilitazione al patrocinio e gli avvocati che si iscrivano alla Cassa con decorrenza anteriore al compimento del 35° anno di età e che abbiano presentato la relativa istanza a partire dal 1/1/2009 , hanno diritto di fruire della riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo € 1.050,00 per l'anno 2010 per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa. Il pagamento viene effettuato tramite M.Av. bancario o postale in quattro rate, con scadenza 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre o in unica soluzione entro il termine stabilito per il pagamento della I rata, utilizzando contemporaneamente i quattro bollettini. La busta, contenente gli avvisi di pagamento, corrispondenti alle quattro rate con indicazione delle relative scadenze viene inviata all'indirizzo di studio, conosciuto dalla Cassa. Nel caso di mancata ricezione della stessa, il professionista dovrà contattare la Banca Popolare di Sondrio al seguente numero 800-24.84.64 e segnalare tale circostanza. Sarà, pertanto, cura della banca provvedere alla spedizione di un duplicato nel più breve tempo possibile. Non sono previste forme alternative di pagamento. Pagamento contributi minimi obbligatori. Soggettivo modulare obbligatorio articolo 3, Regolamento dei contributi . Tutti gli iscritti alla Cassa sono tenuti a versare, a decorrere dal 1/1/2010, un contributo minimo che, per tale anno, è fissato in misura pari a € 160,00. Detto contributo non deve essere corrisposto dai pensionati, fatta eccezione per i pensionati di invalidità. I praticanti con abilitazione al patrocinio e gli avvocati, che si iscrivano alla Cassa con decorrenza anteriore al compimento del 35° anno di età, hanno diritto di fruire della riduzione del 50% del contributo soggettivo MINIMO modulare obbligatorio per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa. Il pagamento viene effettuato tramite M.Av. bancario o postale in unica rata con scadenza che, per il 2010, è fissata al 30/4/2010. Pagamento contributi minimi obbligatori. Integrativo. Il contributo integrativo minimo per l'anno 2010 è pari a € 550,00 cfr. Tabella contributi/redditi . Il pagamento deve essere effettuato tramite MAV con le stesse modalità e termini stabiliti per la corresponsione del contributo soggettivo minimo obbligatorio di base. Sono esonerati dal pagamento di tale contributo minimo i praticanti abilitati per l'intero periodo di iscrizione alla Cassa coincidente con il praticantato e gli avvocati per il periodo di iscrizione alla Cassa coincidente con i primi cinque anni di iscrizione agli albi. In Cassa Forense vi è poi una particolarità agli effetti della continuità professionale non essendoci un allineamento tra contributi minimi obbligatori e redditi previsti per la continuità professionale. Ed infatti Prestazioni previdenziali criteri per la prova dell'esercizio continuativo della professione. Per il periodo del 1988 in poi - Modalità di convalida ordinaria autodichiarazione di un reddito professionale Irpef netto o di un volume di affari Iva pari a quanto stabilito dal Comitato dei Delegati cfr. Tabella contributi/redditi . - Facilitazioni per i primi 3 anni di iscrizione alla Cassa, coincidenti con il triennio iniziale di iscrizione all'Albo, è sufficiente un volume di affari Iva di qualunque importo, per ciascun anno successivo al primo. Nei 5 anni successivi al triennio iniziale, di iscrizione all'albo e dopo il compimento del 60° anno di età i limiti di reddito e di volume di affari Iva sono ridotti alla metà. È ammessa la media tra redditi e volumi di affari Iva, in tre anni consecutivi. Con delibera del 19 ottobre 2007, il Comitato dei Delegati ha stabilito di computare, ai fini della media triennale, anche gli anni per i quali risultino dichiarati importi pari a zero o negativi, nei casi nei quali non si sia proceduto al rimborso dei contributi, ai sensi dell'articolo 22 della legge numero 576/1980. Per la maternità, la madre è esonerata dalla prova dell'esercizio continuativo della professione per due anni, compreso quello di nascita del figlio. Analogamente, la Giunta Esecutiva, nei casi comprovati di malattia, di altro grave impedimento o di impossibilità del professionista di fornire tutti gli elementi richiesti ai fini dell'autocertificazione, di cui sopra, può convalidare, a sua discrezione, anni per i quali la prova della continuità dell'esercizio professionale non è stata fornita nei modi di rito, tenendo presente ogni elemento fornito dall'interessato e, comunque, sentito il parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'avvocato. Tabella CONTRIBUTI/REDDITI importi espressi in euro Anno Soggettivo Integrativo Maternità Soggettivo Modulare Obbligatorio Tetto Contributo Soggettivo Minimo IRPEF per prova eserc. cont. prof. Minimo IVA per prova eserc. cont. prof. 1980/81 309,87 rid. 154,94 / / 20.658,28 1.549,37 2.582,28 1982 309,87 rid. 154,94 92,96 / 20.658,28 1.549,37 2.582,28 1983 366,68 rid. 183,34 110,01 / 24.531,70 1.466,74 2.200,11 1984 428,66 rid. 214,33 128,60 / 28.508,42 1.714,64 2.571,96 1985 490,63 rid. 245,32 147,19 / 32.795,01 2.453,17 3.679,76 1986 542,28 rid. 271,14 162,68 / 36.255,27 2.711,40 4.067,10 1987 588,76 rid. 294,38 176,63 / 39.354,02 3.532,57 5.298,85 1988 624,91 rid. 312,46 187,47 / 41.729,72 3.749,48 5.624,22 1989 655,90 rid. 327,95 196,77 / 43.692,25 3.935,40 5.903,10 1990 688,44 rid. 344,22 206,58 / 45.913,02 4.130,62 6.195,93 1991 733,37 rid. 366,68 220,01 / 48.960,11 4.400,21 6.600,32 1992 779,85 rid. 389,92 233,95 / 51.955,57 4.679,10 7.018,65 1993 831,50 rid. 415,75 249,45 46,48 55.260,89 4.988,97 7.483,46 1994 877,98 rid. 438,99 263,39 46,48 58.256,34 5.267,86 7.901,79 1995 914,13 rid. 457,06 274,24 46,48 60.580,40 5.484,77 8.227,16 1996 950,28 rid. 475,14 285,08 51,65 63.059,39 5.701,68 8.552,53 1997 1.007,09 rid. 503,55 302,13 56,81 66.726,23 6.042,55 9.063,82 1998 1.048,41 rid. 524,20 315,04 69,72 69.308,52 6.290,45 9.435,67 1999 1.063,90 rid. 531,95 320,20 70,75 70.496,37 6.383,41 9.575,11 2000 1.084,56 rid. 542,28 325,37 103,29 71.787,52 6.507,36 9.761,04 2001 1.100,05 rid. 550,03 330,53 111,04 72.923,71 6.600,32 9.900,48 2002 1.130,00 rid. 565,00 340,00 119,00 74.800,00 6.780,00 10.170,00 2003 1.160,00 rid. 580,00 350,00 173,00 76.800,00 6.960,00 10.440,00 2004 1.190,00 rid. 595,00 355,00 173,00 78.650,00 7.140,00 10.710,00 2005 1.220,00 rid. 610,00 365,00 173,00 80.600,00 7.320,00 10.980,00 2006 1.245,00 rid. 622,50 375,00 173,00 82.200,00 7.470,00 11.205,00 2007 1.265,00 rid. 632,50 380,00 173,00 83.600,00 7.590,00 11.385,00 2008 1.290,00 rid. 645,00 385,00 173,00 85.250,00 8.000,00 12.000,00 2009 1.310,00 rid. 655,00 395,00 135,00 86.700,00 9.000,00 13.500,00 2010 2.100,00 rid. 1.050,00 550,00 157,00 160,00 rid. 80,00 89.450,00 10.000,00 15.000,00 2011 2.400,00 rid. 1.200,00 650,00 158,00 180,00 rid. 90,00 90.100,00 10.100,00 15.100,00 2012 2.440,00 rid. 1.220,00 660,00 116,00 185,00 rid. 90,00 91.550,00 10.300,00 15.300,00 In questi giorni stanno arrivando agli iscritti i MAV per il pagamento dei contributi minimi obbligatori e c’è molto fermento perché i contributi ivi indicati non corrispondono ai redditi percepiti dagli iscritti stessi. Trattasi di giovani avvocati, all’inizio del percorso previdenziale in grossa difficoltà dal punto di vista economico – finanziario a farvi fronte. Si dolgono quindi sia del fatto dell’imposizione di una contribuzione minima obbligatoria scorrelata dal reddito percepito, sia del fatto del mancato allineamento tra contributi minimi e redditi previsti per la continuità professionale, sia del fatto che nella gestione speciale INPS a fronte di una contribuzione in percentuale pari al 27,72% del reddito percepito non è prevista alcuna contribuzione obbligatoria minima, sia della violazione dei principi di parità che sono stati progressivamente estesi all’area previdenziale dalle direttive europee. Vediamo di fare il punto della situazione. La contribuzione minima obbligatoria risponde alla necessità di finanziare per quanto più possibile la pensione minima evitando così di aumentare il già consistente debito previdenziale maturato. Per questo con la riforma del 2010 la contribuzione minima obbligatoria è stata aumentata mantenendola però dall’anno 2012 costante, salvo l’aumento ISTAT. Lo stesso criterio informa la gestione INPS, artigiani e commercianti. Con l’opzione al sistema di calcolo contributivo di cui all’articolo 24, comma 24 della legge 214/2011 i minimi contributivi potrebbero essere aboliti, così uniformandosi ai criteri che disciplinano la gestione speciale presso l’INPS di cui alla legge 335/1995. INPS gestione separata - aliquote contributive anno 2012. L'INPS, con la circolare numero 16 del 3 febbraio 2012, informa che le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2012 e le relative aliquote di computo sono complessivamente fissate come segue Soggetti Aliquote soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 27,72% 27,00%IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 18,00% In ogni caso, anche rimanendo nel sistema di calcolo retributivo non vi è motivo per non allineare la contribuzione minima con i redditi previsti per la continuità professionale. Ben più complicate le ricadute del problema ove si volesse trovare un allineamento con la normativa europea. La sicurezza sociale è tutt’ora largamente al di fuori delle competenze comunitarie ma decenni di elaborazione comunitaria hanno configurato la uguaglianza di trattamento e di opportunità come principio ispiratore dell’Europa sociale che è ora riconosciuto dalla carta dei diritti articolo 20-26 . Al punto che una parziale ma significata eccezione riguarda i principi di parità che sono stati progressivamente estesi all’aerea previdenziale con la direttiva 7/1979, completata dalla direttiva 378/1986 e infine dalla direttiva 613/1986. In forza di questa normativa il principio di parità si applica ai regimi previdenziali legali contro i rischi di malattia, invalidità, vecchiaia, infortuni sul lavoro e malattie professionali, disoccupazione ed ai relativi regimi complementari, integrativi o sostitutivi. La direttiva 7/1979, prevede all’articolo 7.1., che i paesi membri possano escludere alcuni elementi dal campo di applicazione della parità come ad esempio la fissazione del limite di età per la pensione di vecchiaia Manuale di diritto privato europeo, Giuffrè, 2007, di Carlo Castronovo e Salvatore Mazzamuto, volume III, pag. 609 . La Corte Europea di Giustizia ha però ritenuto che il divieto di discriminazione nei sistema di previdenza legale sia di applicazione diretta verticale nei confronti delle Pubbliche amministrazioni degli Stati e che esso operi qualunque sia il gruppo sfavorito. Si tratta allora di accertare se la differenziazione reddituale, agli effetti dell’iscrizione a Cassa Forense, costituisca violazione di quel principio di parità progressivamente esteso all’area previdenziale. Oggi l’obbligo di iscrizione scatta per coloro che siano titolare di un reddito pari o superiore ad € 10.300,00 o di un volume di affari pari o superiore ad € 15.300,00. Il fatto di potersi iscrivere a Cassa Forense oggi da diritto a fruire della pensione retributiva che è notoriamente costruita con criteri più favorevoli rispetto a quella contributiva e a tutta una serie di benefici collaterali che scattano per il solo fatto di essere iscritto a Cassa Forense. Ne consegue che chi non è titolare di quella posizione reddituale o di volume d’affari potrà facoltativamente iscriversi a Cassa Forense e versare la contribuzione minima obbligatoria ma potrebbe incorrere nella non validazione degli anni di iscrizione agli effetti pensionistici se titolare di un reddito inferiore ai limiti di cui sopra. Per non correre rischi dovrebbe quindi iscriversi alla gestione speciale INPS dove non avrà minimi o validazione degli anni ai fini della continuità professionale ma una contribuzione pari a circa il doppio 27,62% piu’ 4% di contribuzione integrativa di quella richiesta da Cassa Forense 13 % piu’ 1% di modulare piu’ 4% di contributo integrativo maturando poi una pensione contributiva. Si tratta di accertare se queste difficoltà all’ingresso, di solo ed esclusivo profilo reddituale, assumano rilevanza ai fini di un’eventuale violazione dei principi di parità progressivamente estesi all’area previdenziale dalla direttive europee sopra richiamate. La soluzione va meditata con attenzione tenendo però presenti i precedenti resi dalla Corte di Giustizia UE. Faccio riferimento in particolare alla sentenza della Corte di Giustizia UE 10.06.2010, numero 395, Sezione II. La sentenza in commento si è occupata dei riflessi previdenziali della direttiva 97/81/CE continuando ad ampliare la portata del principio di non discriminazione, che sempre più costituisce il fondamentale contrappeso alla flessibilizzazione delle condizioni di lavoro e della tipologie contrattuali Alessandro Premoli, Principio di non discriminazione e anzianità contributiva del lavoratore a tempo parziale di tipo verticale, in Riv. It. Dir. Lav. 2011, 02, 0536 . In quel precedente la Corte di Giustizia al punto 33, sia pure in relazione al contratto part-time, ha affermato che le condizioni economiche, quali quelle relative alle retribuzioni e alle pensioni, vanno interpretate nell’ambito della tutela accordata ai lavoratori contro le discriminazioni evitando di introdurre distinzioni basate sulla natura delle condizioni di impiego. Al punto 58 ha affermato che il divieto di discriminazione non è che l’espressione specifica del principio generale di uguaglianza, che rappresenta uno dei principi fondamentali del diritto dell’Unione. In forza dell’affermazione di tali principi la Corte Europea di Giustizia ha concluso affermando che la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale deve essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive. Tirando le fila del nostro dire a me pare che rimanendo nell’ambito del sistema di calcolo retributivo della pensione sussistano ragioni obiettive atte a giustificare sia l’esistenza del contributo minimo obbligatorio sia la sua entità finalizzata al miglior finanziamento della pensione minima. Siffatte ragioni obiettive, a nostro sommesso avviso, verrebbero a cadere una volta esercitata l’opzione al sistema di calcolo contributivo della pensione perché Cassa Forense, utilizzando al meglio la propria autonomia normativa, potrebbe abolire la contribuzione minima obbligatoria e cosi la validazione degli anni utili agli effetti della continuità per parametrare la curva della contribuzione, resa flessibile, alla curva reddituale dell’Avvocatura italiana garantendo in ogni caso che ,alla fine del percorso contributivo di 40 anni, quantomeno la pensione minima risulti finanziata per intero. Le problematiche sono però sul tappeto e meritano un sicuro approfondimento che il Comitato dei Delegati di Cassa Forense, così come quello di altre Casse similari, sarà quanto prima chiamato a fare.

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