Dal MEF via libera al monitoraggio delle opere pubbliche

In attuazione dell'articolo 5 del D.lgs. 29 dicembre 2011, numero 229, il Ministero dell’Economia e delle Finanze MEF ha individuato il contenuto minimo ed i dettagli applicativi di quella che si preannuncia essere una disciplina finalizzata all’acquisizione delle informazioni necessarie al monitoraggio delle opere pubbliche future e, in parte, attualmente in corso di realizzazione. Il provvedimento si inserisce nel più vasto obiettivo di verifica e controllo della spesa pubblica.

Un passaggio che arriva da lontano. Le indicazioni fornite dal Ministero trovano la loro origine già nelle disposizioni di cui alla Legge 31 dicembre 2009 numero 196, attuate più recentemente dal D.lgs. 29 dicembre 2011, numero 229. L’idea sottesa ai predetti provvedimenti è stata quella di permettere un coordinamento delle informazioni relative ai diversi interventi, evidentemente finalizzato allo studio ed alla verifica dei dati che ne scaturiscono. In sostanza il rilevamento dello stato di avanzamento delle singole opere pubbliche, rappresenta un adempimento propedeutico al monitoraggio dell’impegno finanziario, fisico e procedurale. I soggetti obbligati. In tale ottica, sia le disposizioni sopra richiamate sia il decreto segnalato, precisano che gli obblighi informativi si applicano innanzitutto alle amministrazioni pubbliche, intendendosi gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche, individuati dall'Istituto nazionale di statistica ISTAT . Inoltre, sotto il profilo concreto, l’adempimento di estende anche ai soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, in quanto destinatari di finanziamenti e agevolazioni a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, individuati dal decreto ministeriale con i termini «amministrazioni e i soggetti aggiudicatori». Le opere oggetto di rilevazione. L’articolo 1 del decreto ministeriale precisa che sono oggetto di rilevazione le opere pubbliche in corso di progettazione o realizzazione alla data del 21 febbraio 2012, nonché quelle avviate successivamente a detta data, anche se, in questo caso, la data indicata può essere anticipata e concordata. Il contenuto minimo delle rilevazioni. Ad individuare concretamente quali dati devono essere trasmessi dai predetti soggetti obbligati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche è l’allegato A al decreto. Diversi gli aspetti rilevanti. Una prima parte dei dati identifica i codici in grado di individuare il progetto e le sue fonti di finanziamento, la localizzazione, le criticità finanziarie, il quadro economico, i ribassi d’asta. Un’altra sezione mira al monitoraggio fisico delle opere pubbliche, rappresentando un momento fondamentale di verifica delle effettive realizzazioni conseguite attraverso l’utilizzo di risorse pubbliche. In quest’ambito vengono definiti anche indicatori utili a misurare l’impiego di lavoro o l’attivazione di occupazione nella realizzazione delle opere medesime. Anche l’iter procedurale è oggetto di monitoraggio e la specifica sezione è deputata all’inserimento delle informazioni relative alla tempistica previsionale ed effettiva di espletamento dei vari passaggi amministrativi. Una parte finale è ovviamente dedicata allo stato di avanzamento dei lavori, alle eventuali sospensioni delle lavorazioni ed alle relative motivazioni. Concludendo. È evidente che la soluzione di un problema passa per una corretta analisi delle sue cause. In tale ottica, sembra che il legislatore stia avviando una mini rivoluzione tecnologica anche nella gestione delle procedure ad evidenza pubblica, affidando alle banche dati e, in generale, agli strumenti informatici il compito di mettere insieme dati ed informazioni, permettendone una analisi congiunta. L’idea di fondo non può che essere accolta favorevolmente, specie se definita ed attuata in un quadro d’azione programmatico che assume un obiettivo in maniera chiara e netta. Tuttavia, ad una prima valutazione, l’impressione generale e che il provvedimento segnalato carica ulteriormente le amministrazioni aggiudicatrici di adempimenti di dettaglio non del tutto semplici, duplicando alcune informazioni e generando una potenziale confusione. Sarà dunque tutto da valutare se, a fronte di tali nuove incombenze sicuramente non semplificatrici, discenderanno poi benefici obiettivi ed in grado di giustificare lo sforzo.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 26 febbraio 2013 G.U. 5 marzo 2013, numero 54 Attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, numero 229, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, numero 196. IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Vista la legge 31 dicembre 2009, numero 196, recante norme in materia di contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'articolo 13 che istituisce la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche e l'articolo 30, comma 8, che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi al fine di disciplinare l'attivita' di valutazione dei finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche, nonche' le procedure di monitoraggio, sullo stato di attuazione delle opere e un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti erogati anche in parte a carico del bilancio dello Stato nei tempi previsti Visto l'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, numero 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che prevede la predisposizione di una ricognizione degli interventi infrastrutturali ai fini della perequazione infrastrutturale Visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, numero 3, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla legge 17 maggio 1999, numero 144 Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163, recante codice dei contratti pubblici, e sue successive modificazioni ed in particolare l'articolo 3, comma 8, recante la definizione di lavori e opere pubbliche Vista la legge 13 agosto 2010, numero 136, modificata dal decreto-legge del 12 novembre 2010, numero 187, con particolare riferimento alle procedure ivi previste in materia di tracciabilita' dei pagamenti, anche in relazione all'attuazione dell'articolo 30, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2009, numero 196, nonche' in ordine all'obbligo di richiesta del Codice identificativo gare CIG , per le medesime finalita' Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, numero 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, numero 42 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, numero 123, recante disposizioni di riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, numero 196. Visto in particolare l'articolo 10, comma 3, lettera a , del citato decreto legislativo 30 giugno 2011, numero 123 Vista la determinazione dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici del 18 novembre 2010, numero 8, che chiarisce l'ambito di applicazione e le modalita' attuative della citata legge 13 agosto 2010, numero 136, e fornisce spiegazioni in relazione al Codice identificativo di gara CIG ed al Codice unico di progetto CUP nonche' alla gestione dei movimenti finanziari e alle comunicazioni obbligatorie Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, numero 228 recante norme di attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a , b , c e d , della legge 31 dicembre 2009, numero 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, numero 229, di seguito d.lgs. numero 229/2011, recante norme di attuazione dell'articolo 30, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, numero 196, lettere e , f , g e, in particolare, l'articolo 1 che definisce l'ambito di applicazione del medesimo decreto e prevede tra l'altro l'obbligo per i soggetti individuati di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonche' all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere Visto in particolare l'articolo 2 del medesimo d.lgs. numero 229/2011, concernente la comunicazione dei dati che costituiscono il contenuto informativo minimo dei sistemi informatizzati di cui al citato articolo 1, alimentanti la banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi della'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, numero 196 Visto in particolare l'articolo 5 del medesimo d.lgs. numero 229/2011 concernente la definizione, tramite apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - del dettaglio delle informazioni di cui al citato articolo 2 del medesimo decreto legislativo Visto in particolare l'articolo 6 del medesimo d.lgs. numero 229/2011 concernente modalita' e regole di trasmissione dei dati Visto il decreto-legge 9 luglio 2012, numero 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, numero 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» Visto in particolare l'articolo 6, comma 5 del citato decreto-legge numero 95 del 2012, le cui disposizioni sono prioritariamente dirette a garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilita' nazionale relativi alle modalita' di registrazione degli investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra nella disponibilita' dell'acquirente o, per i beni prodotti secondo contratti pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori Visto in particolare l'articolo 6, comma 8 del citato decreto-legge numero 95 del 2012, che prevede che, a decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato adeguano i propri sistemi contabili allo scopo di garantire le informazioni necessarie all'attuazione delle finalita' di cui al comma 5, e che le modalita' di contabilizzazione degli investimenti per tali amministrazioni sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT Vista la decisione della Commissione europea numero 3329 del 13 luglio 2007, con la quale e' stato approvato il Quadro Strategico nazionale QSN 2007/2013, come modificata dalla decisione della stessa Commissione numero 4697 del 5 settembre 2008 Vista la delibera CIPE numero 166 del 21 dicembre 2007 di attuazione del QSN 2007/2013 Visto il «Protocollo di colloquio-descrizione dei dati da trasmettere al sistema nazionale di monitoraggio del QSN» che definisce il contenuto e le modalita' di raccolta omogenea ed univoca dei dati da trasmettere al Sistema Nazionale di Monitoraggio del QSN 2007/2013 Considerata l'esigenza di assicurare un efficace monitoraggio della spesa pubblica in conto capitale destinata ad opere pubbliche Considerata l'esigenza di definire uno standard nazionale di rilevazione di opera pubblica relativo all'anagrafica, nonche' al monitoraggio finanziario, procedurale e fisico della stessa Considerata l'opportunita' di razionalizzare l'invio dei dati relativi ad opere pubbliche alle amministrazioni centrali, nonche' la necessita' di non appesantire i sistemi informativi esistenti presso le amministrazioni pubbliche Sentiti l'Istat e l'Agenzia per l'Italia digitale Decreta articolo 1 Finalita' ed ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce il dettaglio dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali delle opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 5 del d.lgs. numero 229/2011 nonche', ai sensi dell'articolo 6 dello stesso decreto legislativo, le informazioni relative allo scambio dei dati tra le amministrazioni interessate. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, numero 196, nonche' ai soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche destinatari di finanziamenti e agevolazioni a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di seguito denominati «le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori». 3. Costituiscono oggetto di rilevazione ai sensi del d.lgs. numero 229/2011 le opere pubbliche in corso di progettazione o realizzazione alla data del 21 febbraio 2012, nonche' quelle avviate successivamente a detta data, fatto salvo quanto espressamente previsto dal comma 4. Con riferimento alle predette opere, in occasione del primo invio, ai sensi dell'articolo 3, sono rese disponibili le informazioni riguardanti la totalita' degli eventi avvenuti dal momento dell'avvio dell'opera. 4. Per opere pubbliche oggetto di rilevazione da parte di titolari di banche dati gia' esistenti, la data indicata al comma 3 puo' essere anticipata e concordata secondo le modalita' descritte all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. articolo 2 Contenuto informativo 1. Il contenuto informativo di cui all'articolo 1 si basa su quanto previsto dal sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013 ed, in particolare, dal documento denominato «Protocollo di colloquio-descrizione dei dati da trasmettere al sistema nazionale di monitoraggio del QSN». 2. Il contenuto informativo previsto dagli articoli 2 e 5 del d.lgs. numero 229/2011 e' definito nel documento di cui all'Allegato A. 3. I campi identificati con l'Allegato A, ai sensi rispettivamente degli articoli 2 e 5 del d.lgs. numero 229/2011, costituiscono a le informazioni che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rendono disponibili alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - prevista dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, numero 196 di seguito denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche» b il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono obbligati a detenere, ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. numero 229/2011. articolo 3 Tempistica 1. Le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano le informazioni individuate dall'Allegato A riferite allo stato di attuazione delle opere alle date del 28 febbraio, del 30 aprile, del 30 giugno, del 31 agosto, del 31 ottobre e del 31 dicembre di ciascun anno e le rendono disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro i trenta giorni successivi. 2. In sede di prima applicazione del presente decreto le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano le informazioni con riferimento allo stato di attuazione delle opere al 30 giugno 2013 e le rendono disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche nelle date comprese tra il 30 settembre 2013 e il 20 ottobre 2013. 3. A partire dalla rilevazione riferita allo stato di attuazione delle opere alla data del 31 ottobre 2013, sono adottate le cadenze temporali previste dal comma 1. 4. La periodicita' della rilevazione di cui al comma 1 puo' essere modificata anche per consentire eventuali allineamenti ad altre rilevazioni di settore. articolo 4 Modalita' di trasmissione dei dati 1. Le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori, anche secondo quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del d.lgs. numero 229/2011, rendono disponibili le informazioni di cui all'Allegato A alla banca dati delle amministrazioni pubbliche secondo le modalita' gia' operanti per la trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del d.lgs. numero 229/2011 in merito alla obbligatorieta' di adeguamento e, qualora se ne presenti la necessita', la Ragioneria generale dello Stato predispone una apposita procedura di raccolta dei dati per la trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni di piccole dimensioni inizialmente non in grado di gestire tali informazioni nell'ambito dei propri sistemi. 3. Per i titolari di banche dati di cui all'articolo 7 del d.lgs. numero 229/2011 sono predisposti appositi protocolli tecnici tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - e le Amministrazioni ed i soggetti interessati. articolo 5 Mancata comunicazione 1. L'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 1 del d.lgs. numero 229/2011 e regolati dal presente decreto e' un presupposto del relativo finanziamento a carico del bilancio dello Stato, verificato all'atto della sua erogazione dai competenti Uffici preposti al controllo di regolarita' amministrativa e contabile. articolo 6 Pubblicazione e successive modifiche 1. Eventuali modifiche dell'Allegato A, dovute a subentrate esigenze conoscitive o ad adeguamenti normativi, formano oggetto di apposita circolare della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 2. Il presente decreto, e sue successive modifiche ed integrazioni, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.