Disabile trascurato dalla badante: sono maltrattamenti

Atteggiamenti autoritari ingiustificati e disinteresse per le condizioni psico-fisiche della persona, affetta da sindrome di Down, a lei affidata questo il comportamento tenuto da una badante, assunta dal fratello della persona assistita. Respinta la tesi del difensore della donna, secondo cui vi era semplicemente inadeguatezza ad affrontare tale delicato compito.

Pessimo umore, malessere fisico, e anche un’immagine poco edificante trasmessa all’esterno. Questi i ‘frutti’ negativi, evidenti agli occhi, del pessimo comportamento, caratterizzato da «virulenza autoritaria» e da «costante trascuratezza», tenuto da una badante nei confronti della persona disabile a lei affidata, e apparsa a tutti in pessime condizioni. E proprio alla luce di tale status psico-fisico è addebitabile alla donna il reato di maltrattamenti Cassazione, sentenza numero 9724/2013, Sezione Sesta Penale, depositata oggi . Umiliazione. Nessun dubbio, vista la ricostruzione della vicenda, sul pessimo stile di vita a cui il disabile era stato costretto, per mesi, dalla badante, assunta – con tanto di vitto e alloggio – dal fratello. E proprio per questo, sia i giudici di primo che di secondo grado, reputano assolutamente legittima la contestazione dell’ipotesi dei maltrattamenti. Come qualificare, altrimenti, le vessazioni subite dall’uomo? A leggerne solo alcuni esempi viene la pelle d’oca Più in dettaglio, la badante – una cittadina ucraina – «ha sempre tenuto un atteggiamento molto rude e imperioso» nei confronti dell’uomo «più volte sgridandolo a voce alta, non curandosi della pulizia dell’appartamento», né «dell’igiene» del disabile, addirittura «tenuto con la stessa camicia per più giorni», e «trascurandone l’alimentazione scadente e scarsa, tanto da rendere palese il dimagrimento del giovane , sovente lasciandolo solo esposto a pericoli di vario genere per trattenersi a parlare con le amiche sotto casa». Assolutamente lapalissiano, quindi, il «comportamento» tenuto dalla donna, caratterizzato da «contegni di consapevole e continua umiliazione» nei confronti dell’uomo, ridotto a «uno stato di palese turbamento e di ingiustificata prostrazione e sofferenza» e a un «contegno mortificato e abulico», testimoniato dall’essere, l’uomo, «mal vestito e poco curato nella persona». Dignità. Di fronte a un quadro così netto – reso chiaro dalle dichiarazioni non solo del fratello del disabile, ma anche di due amici –, unico appiglio difensivo, per il legale della donna, è la mancanza del «dolo» e il richiamo – punto centrale nel ricorso per cassazione – a una presunta «incolpevole inadeguatezza, ovvero inidoneità ad espletare il peculiare compito di assistere e accudire una persona portatrice dei problemi, anche di comunicazione verbale, connessi alla sindrome di Down». Ma è una tesi, questa, assolutamente risibile. Per due ragioni fondamentali, secondo i giudici primo, è cristallina la «peculiarità dei comportamenti», tenuti dalla badante, «di disdicevole svilimento e indifferenza per le fondamentali esigenze di vita» dell’uomo, fatto oggetto anche «di costante trascuratezza e inutile virulenza autoritaria» secondo, è da tener presente che «la peculiarità e le caratteristiche delle esigenze vitali e dei ben definiti bisogni di socialità e affettività di una persona affetta da sindrome di Down» possono «considerarsi acquisiti al patrimonio di conoscenza collettivo», tanto da «non richiedere alcuna speciale perizia e preparazione tecnica o medica che trascendano il buon senso, una comune sensibilità e un doveroso rispetto per la diversità di una persona disabile per limiti cognitivi e difficoltà motorie quale portatore di sindrome di Down», sensibilità e rispetto «tanto più doverosi e ineludibili se connessi», come in questo caso, «ad un rapporto professionale di affidamento e cura della persona portatrice di handicap». E testimonianza solare dei maltrattamenti compiuti dalla badante, evidenziano i giudici, è stata la «radicale, negativa trasformazione, umorale ed emotiva, e di benessere fisico e di immagine», avvenuta in pochi mesi e «subito percepita, oltre che dal fratello del giovane, dai suoi conoscenti». Assolutamente legittima, quindi, la contestazione del reato di maltrattamenti – reso ancora più grave perché avente come vittima «una persona menomata» – nei confronti della donna, che si salva solo e soltanto sfruttando la prescrizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 17 gennaio – 28 febbraio 2013, numero 9724 Presidente De Roberto – Relatore Paoloni Motivi della decisione 1. A conclusione di giudizio ordinario il Tribunale di Roma con sentenza emessa il 3.5.2007 ha riconosciuto la cittadina ucraina M.K. colpevole del delitto di maltrattamenti commesso dall’agosto 2004 al 31.10.2000 in pregiudizio di A.G., portatore di sindrome di down e inabile totale, nella sua qualità di “badante” convivente, con diritto a vitto e alloggio all’uopo assunta dal fratello della vittima. 2. Adita dall’impugnazione della K., la Corte di Appello di Roma con sentenza resa il 5.3.2012 ha confermato in punto di responsabilità la decisione di primo grado, condividendone la ricostruzione storica e valutativa della condotta della prevenuta, cui - tuttavia - ha ridotto la pena in misura, con le già concesse attenuanti generiche, pari a otto mesi di reclusione. Pena sospesa alle condizioni di legge. La Corte territoriale ha giudicato privi di pregio i rilievi critici formulati avverso la sentenza del Tribunale adducenti carenza di prove della materialità del contestato reato di maltrattamenti e dell’elemento soggettivo caratterizzante il reato. Nel ribadire che il reato ex articolo 572 c.p. è sorretto dal dolo generico, i giudici di appello hanno rilevato che il comportamento tenuto dalla K. nei confronti della persona affidata alla sua assistenza, vigilanza e cura è stato improntato a contegni di consapevole e continuativa umiliazione, tali da determinare nel malcapitato A.G., in rapporto alla sua speciale condizione di difficoltà relazionale, uno stato di palese turbamento e di ingiustificata prostrazione e sofferenza. Evenienze, tutte, emergenti dalle dichiarazioni di verificata attendibilità del denunciante fratello di A., A.G. non costituitosi parte civile , quali frutto della sua diretta o indiretta constatazione non vive in casa con il fratello del regime di vita imposto dalla badante al suo congiurato malcurato, tenuto in stato di scarsa igiene personale e ambientale, triste e dimesso e delle notizie di conferma raccolte presso i vicini di casa. Dichiarazioni che trovano decisivi riscontri nella testimonianza dell’insegnante S.C., abitante nello stesso stabile dei G., legata da risalente amicizia e da affetto verso il giovane A. La C., pur dichiarando di non aver mai visto la K. picchiare o compiere gesti di violenza verso A., ha riferito tutta una serie di episodi e di particolari, che i giudici di appello hanno ritenuto - sulla scia della prima decisione - univocamente integrativi della fattispecie di maltrattamenti in ragione della loro quotidianità e dei destabilizzanti effetti emotivi prodotti sull’assistito. In sintesi la C. ha personalmente verificato, anche frequentando A. e la sua abitazione in virtù del suo rapporto di conoscenza e vicinato e degli additivi compiti di sorveglianza sul fratello affidatile dallo stesso A.G., che la K. ha sempre tenuto un atteggiamento molto rude e imperioso nei confronti di A., più volte sgridandolo a voce alta, non curandosi della pulizia dell’appartamento e dell’igiene dello stesso A. spesso tenuto con la stessa camicia per giorni e giorni , trascurandone l’alimentazione scadente e scarsa, tanto da rendere palese il dimagrimento del giovane , sovente lasciandolo solo esposto a pericoli di vario genere per trattenersi a parlare con le amiche sotto casa e via discorrendo. Analoghe, seppur meno specifiche, evenienze ha posto in luce il teste T.N., titolare di un esercizio commerciale frequentato da A. con la badante, che ha raccontato di aver visto A. tenere - diversamente dal recente passato - un contegno mortificato e abulico, mostrandosi mal vestito e poco curato nella persona. 3. Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, lamentando violazione di legge articolo 572 c.p. ed insufficienza e illogicità della motivazione con particolare riferimento alla deficitaria verifica dell’elemento soggettivo del reato sotteso alla presunta condotta maltrattante ascritta alla K. E’ vero che il reato di cui all’articolo 572 c.p è qualificato dal dolo generico, ma l’atteggiamento volitivo di prevaricazione deve pur sempre inscriversi in una progettualità criminosa reiterativa dei fatti vessatori in danno della vittima, senza la quale viene meno l’indispensabile elemento della continuità temporale della condotta abitualità che, solo, consente la configurabilità del reato di maltrattamenti. Vale a dire la possibilità di sussumere nella fattispecie descritta dall’articolo 572 c.p. una pluralità di episodi dotati di efficacia oppressiva per la vittima. Al di là del richiamo a formule di stile i giudici di merito non hanno sviluppato un’attenta verifica dell’atteggiamento soggettivo dolo con cui la K. ha svolto le proprie mansioni di badante. Non è un caso che i1 Tribunale del riesame abbia annullato, a suo tempo, il provvedimento coercitivo cautelare adottato a carico dell’imputata proprio per l’ipotizzata assenza del dolo. Né è casuale che lo stesso P.G., di appello intervenuto in udienza abbia concluso per il proscioglimento dell’imputata per lo stesso motivo. In realtà all’imputata può muoversi unicamente il rilievo, avulso da ogni volontarietà di segno penale, di incolpevole inadeguatezza ovvero di inidoneità ad espletare il peculiare compito di assistere e accudire una persona portatrice dei problemi anche di comunicazione verbale connessi alla sindrome di down da cui è affetto A.G. 4. Gli enunciati motivi di censura della ricorrente sono destituiti di fondamento fino a lambire i contorni dell’inammissibilità per carente indicazione delle specifiche doglianze rivolte alla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di motivi che per larga parte riproducono le critiche mosse alla prima sentenza, pur adeguatamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale. 4.1. Diversamente da quanto si prospetta nel ricorso, i giudici di appello hanno articolato una adeguata disamina dell’elemento soggettivo del reato, individuandone gli elementi dimostrativi proprio nella peculiarità dei comportamenti, stabilmente istituiti dalla badante e custode K., di disdicevole svilimento e indifferenza per le fondamentali esigenze di vita di A.G. nonché di costante trascuratezza e inutile virulenza autoritaria adottati verso il disabile. Fino a determinarne, pur nel volgere di pochi messi, una radicale negativa trasformazione umorale ed emotiva e di stesso benessere fisico e di immagine igiene, vestiario, ecc. , subito percepita, oltre che dal fratello del giovane, dai suoi conoscenti. Non è superfluo rammentare che il reato di maltrattamenti è integrato non soltanto da specifici fatti commissivi direttamente opprimenti la persona offesa, si da imporle un inaccettabile e penoso sistema di vita, ma altresì da fatti omissivi di deliberata indifferenza verso elementari bisogni esistenziali e affettivi di una persona disabile. L’indifferenza espressa con dissimulata severità e fonte di inutile mortificazione, tali da incidere - non meno di gesti di reale violenza - sulla qualità di vita della persona offesa, contraddistinta da quotidiani atti commissivi sgridate, rimproveri ed omissivi vestiario dimesso e sporco, scarsità del cibo, mancanza di igiene producenti gratuite umiliazioni e durevoli sofferenze psicologiche della stessa persona offesa affidata per ragioni di cura e vigilanza al soggetto agente cfr. Cass. Sez. 6, 27.5.2003 numero 37019, Caruso, rv. 226794 Cass. Sez. 6, 21.12.2009 numero 8592,/10, rv. 246028 . 4.2. La ricostruita dinamica della complessiva condotta dell’imputata offerta dalle due conformi decisioni di merito non lascia spazio alcuno alla situazione di semplice ed incolpevole inadeguatezza professionale della K., quasi sorta di mero inadempimento contrattuale, delineata dal ricorrente difensore. La peculiarità e le caratteristiche delle esigenze vitali e dei ben definiti bisogni di socialità e affettività di una persona affetta da sindrome di down esigenze e bisogni che, nel caso specifico di A.G., la sentenza di primo grado assimila a quelli di un bambino di tre/quattro anni debbono - nella elementarità delle loro connotazioni - considerarsi, nell’attuale momento storico, acquisiti al patrimonio di conoscenza collettivo, in guisa da non richiedere alcuna speciale perizia e preparazione tecnica o medica, che trascendano il buon senso, una comune sensibilità e un doveroso rispetto per la diversità di una persona disabile per limiti cognitivi e difficoltà motorie quale un portatore di sindrome di downumero Sensibilità e rispetto tanto più doverosi e ineludibili se connessi, come nel caso della K., ad un rapporto professionale di affidamento e cura della persona portatrice di handicap. Nella conclamata sussistenza dei fatti realizzanti maltrattamento correttamente la Corte di Appello, con motivazione lineare e logica, ha ravvisato nella generale condotta dell’imputata il dolo generico del reato, inteso corre rappresentazione e volontà di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze psico-fisiche in forma abituale e tali da produrre la sistematica compressione della sua particolare personalità cfr. Cass. Sez. 6, 22.9.2005 numero 39927, Agugliaro, rv. 233478 . E quanto mai opportuno appare nel caso di specie l’assunto dei giudici di appello che, rimarcata la “notoria grande sensibilità” dei soggetti portatori di sindrome di down, hanno evidenziato come il fatto che gli atti sopraffattori siano compiuti nei confronti di una persona menomata non solo non elide il dolo dell’agente, ma vale ad “accentuare semmai la gravità del fatto”. 4.3. L’illustrata infondatezza dei motivi di ricorso non può far velo, tuttavia, alla constatazione che il reato ascritto all’imputata è oggi attinto da causa estintiva per decorso del corrispondente termine prescrizionale nella sua massima estensione ex articolo 161 c.p. sette anni e sei mesi . I fatti integranti l’accusa sono cessati, come da imputazione, alla data del 31.10.2004. Il relativo termine massimo di prescrizione è spirato il 30.5.2012 dovendosi tener conto di una sospensione ex lege del termine pari a trenta giorni e, quindi, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello impugnata. La descritta emergenza impone l’annullamento senza rinvio della sentenza e la declaratoria della sopravvenuta causa estintiva del reato in ossequio all’obbligo di cui all’articolo 129 co. 1 c.p.p., in carenza - per le ragioni dianzi esposte - di elementi che elidano la responsabilità penale della ricorrente o configurino situazioni suscettibili di ricadere nel paradigma di cui all’articolo 129 co. 2 c.p.p. Evenienza da escludersi alla luce della logica e corretta motivazione della sentenza di appello, unico atto in base al quale in uno alla confermata sentenza di primo grado questo giudice di legittimità potrebbe individuare il profilarsi di una più favorevole causa liberatoria ex articolo 129 co. 2 c.p.p. rispetto alla causa estintiva prescrizionale cfr. Cass. Sez. 4, 18.9.2008 numero 40799, Merlo, rv. 241474 Cass. Sez. 6, 12.6.2008 numero 27944, Capuzzo, rv. 240955 . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.