Il complesso degli errori materiali posti in essere dal lavoratore non rivelano un’intenzionalità preordinata ad un raggiro, dunque non integrano il fatto doloso compiuto in connessione con il rapporto di lavoro.
A precisarlo è stata la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza numero 3180/13, depositata l’11 febbraio. Il caso. Poste Italiane propone ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale di Agrigento di annullare il licenziamento di un lavoratore e la sanzione della sospensione di 4 giorni dal lavoro e dalla retribuzione. La sanzione era stata comminata perché il lavoratore, nella compilazione di un modulo di missione, aveva inserito tra i giustificativi anche il biglietto di viaggio della moglie. E, per quanto riguarda il licenziamento, secondo la società ricorrente, il dipendente aveva tentato di indurre in errore la stessa società sulla durata della trasferta, per conseguire l’indebito rimborso di somme non dovutegli. Raggiro o mero errore materiale? In Cassazione, dunque, la società ricorrente sostiene la consapevolezza del lavoratore di aver fatto una richiesta di rimborso indebita e non - come sostenuto dai giudici di merito – che lo stesso avesse commesso un mero errore materiale nella compilazione del modulo di rimborso. L’agevole rilevabilità dell’errore è indice di buona fede. Gli Ermellini, dal canto loro, affermano che «l’agevole rilevabilità dell’errore da parte del destinatario dell’atto che deve compiere la verifica è indice di buona fede e non di mala fede di colui che adduce di aver commesso l’errore compilativo». In pratica, visto che il complesso degli errori materiali posti in essere dal lavoratore non rivelano un’«intenzionalità preordinata ad un raggiro» e dunque non integrano il «fatto doloso compiuto in connessione con il rapporto di lavoro», la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di secondo grado è da ritenersi corretta. Ricorso rigettato dunque e datore di lavoro condannato al pagamento delle spese processuali.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 20 dicembre 2012 – 11 febbraio 2013, numero 3180 Presidente Amoroso – Relatore Blasutto Svolgimento del processo Con sentenza del 22 maggio 2008 la Corte di Appello di Palermo rigettava il gravame proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento che, in accoglimento della domanda proposta da T.A. , aveva annullato il licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 26.11.2003, nonché la sanzione della sospensione di quattro giorni dal lavoro e dalla retribuzione irrogata al dipendente il 30.9.2003. Il licenziamento riguardava irregolarità commesse dal T. nella compilazione di un modulo di missione a Lampedusa dal 13 al 24 agosto 2003 e l'inserimento, tra i giustificativi del rimborso, del biglietto di viaggio di ritorno a Porto Empedocle relativo alla moglie del dipendente. La sanzione conservativa si riferiva all'addebito di avere interrotto in data 20 giugno 2003, senza giustificato motivo, le verifiche mirate sulla giacenza ella corrispondenza presso il Settore Recapito di Uffici Postali della provincia di omissis . Osservava la Corte territoriale, quanto al licenziamento, che Poste Italiane s.p.a. aveva addebitato al dipendente di avere tentato di indurre in errore la società sulla durata della trasferta a omissis per conseguire l'indebito rimborso di somme non dovutegli, ma tali fatti, considerate le modalità della condotta, non rivelavano l'intenzione del T. di porre in essere alcun raggiro si era trattato di errori materiali commessi nella compilazione del modulo di rimborso e nella allegazione allo stesso dei giustificativi di spesa. La richiesta doveva essere valutata dal datore di lavoro sulla base dei documenti depositati pertanto, la stessa non poteva integrare l'ipotesi di un uso illecito di somme della società o quella di un un fatto doloso compiuto in connessione con il rapporto di lavoro di cui all'articolo 53, punto VI, c.c.numero l. 2003 l'illecito uso presuppone la disponibilità di somme di pertinenza della società, che nella specie non si era mai verificata l’ipotesi del dolo era parimenti da escludersi, essendosi trattato di errori materiali e di sviste facilmente riconoscibili dalla controparte. Quanto alla sanzione conservativa, la Corte territoriale riteneva l'infondatezza dell'addebito, non essendosi verificata alcuna interruzione della missione. Il ricorrente si era attenuto alla prassi aziendale che, in caso di necessità di spostamento sul territorio e per conseguire il rimborso del relativo trattamento economico, prevedeva una specifica autorizzazione scritta del Direttore di Filiale, che nella specie era pervenuta al T. al termine dell'orario di lavoro del 20 giugno 2003. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Società con tre motivi, cui resiste con controricorso T.A. . La ricorrente ha altresì depositato memoria ex articolo 378 cod. proc. civ Motivi della decisione Con il primo motivo Poste Italiane s.p.a. lamenta vizio di motivazione su punti decisivi della controversia, per avere il giudice di appello trascurato di considerare che l'affermata riconoscibilità degli errori doveva valere anche per il lavoratore che li aveva posti in essere. Da ciò doveva trarsi la prova della consapevolezza della indebita richiesta di rimborso, con conseguente insussistenza della buona fede. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'articolo 53 par. VI c.c.numero l. per non avere il giudice di appello considerato che, ai fini dell'integrazione della fattispecie di fatti o atti dolosi compiuti in connessione con il rapporto di lavoro , non è richiesto che il dipendente abbia effettivamente tratto un vantaggio dalla propria condotta. Il terzo motivo censura la sentenza nella parte relativa all'annullamento della sanzione conservativa, denunciando l'erronea interpretazione dell'articolo 53 punto VI c.c.numero l. 2003, nonché vizio di motivazione. Se la Corte di appello avesse adeguatamente tenuto conto delle comunicazioni del 18, 19 e 20 giugno 2003 e della prova espletata, avrebbe potuto rilevare che in nessun caso il lavoratore era autorizzato a disattendere il programma di lavoro già deciso dall'azienda, dovendo egli concludere la prestazione il giorno 20 giugno 2003, come da ordine antecedentemente e validamente ricevuto. I primi due motivi, riguardanti l'annullamento della sanzione espulsiva, sono inammissibili. Il primo censura vizio di motivazione, ma non è indicato quale sarebbe il fatto controverso e decisivo per il giudizio che la Corte avrebbe omesso di considerare. La ricorrente si duole di un erroneo apprezzamento, da parte del giudice di appello, della riconoscibilità dell'errore ed in particolare della sua agevole rilevabilità anche da parte del dipendente, da cui intende argomentare l'insussistenza della buona fede di quest'ultimo. Non è chiaro il vizio logico che inficerebbe l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito, posto che l'agevole rilevabilità dell'errore da parte del destinatario dell'atto che deve compierne la verifica è indice di buona fede e non di mala fede di colui che adduce di avere commesso l'errore compilativo, ossia l'opposto di un raggiro, in cui l'operazione è connotata da una maggiore difficoltà di rilevazione del dato erroneo. La condotta contestata costituiva una richiesta di rimborso che, dovendo essere sottoposta alla verifica da parte del datore di lavoro proprio mediante il raffronto con i documenti giustificativi prodotti dal lavoratore, si rivelava intrinsecamente inidonea a costituire un artificio o un raggiro. Corretta è dunque la ricostruzione in fatto compiuta nella sentenza impugnata, nonché la sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, laddove è stata esclusa la violazione dell'articolo 53, punto VI, c.c.numero l., poiché il complesso di errori materiali posti in essere dal T. non rivelavano un'intenzionalità preordinata ad un raggiro e dunque non integravano il fatto doloso compiuto in connessione con il rapporto di lavoro , mentre l'altra ipotesi tipizzata di illecito uso di somme della società presuppone la disponibilità delle somme stesse da parte del lavoratore, che nell'ipotesi di richiesta di rimborso è ontologicamente esclusa. A ciò aggiungasi che non è stata in alcun modo censurata l'altra ratio decidendi su cui la decisione si fonda e che si trae dall'insieme della motivazione, incentrata sulla considerazione della insussistenza di alcuni degli errori originariamente ascritti e nella giustificabilità di altri, da cui il venir meno del dato strutturale della contestazione medesima in cui la gravità è data dalla pluralità degli errori compiuti in un unico contesto. Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza v., tra le più recenti, Cass. nnumero 3386 del 2011, 22753 del 2011 . Parimenti inammissibile, per difetto di specificità, è il motivo con cui ci si duole che il giudice di appello abbia omesso di considerare che il licenziamento senza preavviso, per la fattispecie normativa in esame articolo 53 c.c.numero l. , non richiede l'effettivo conseguimento di un vantaggio da parte del lavoratore che abbia posto in essere la condotta dolosa addebitata. La sentenza impugnata ha ritenuto non integrata la fattispecie di cui all'articolo 53, punto VI, c.c.numero l. non per assenza del conseguimento di un vantaggio economico da parte del lavoratore, ma per insussistenza del dolo, elemento soggettivo costitutivo della condotta tipizzata. L'odierna ricorrente muove dunque da una premessa errata. La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'articolo 366, numero 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio Cass. numero 21490 del 7 novembre 2005, 9 ottobre 1998 numero 9995, 26 marzo 2010 numero 7375 . La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso rilevabile anche di ufficio per mancanza di motivi che possano rientrare nel paradigma normativo di cui all'articolo 366, numero 4, cod. proc. civ Cass. 23 maggio 2001 numero 7046 . Il terzo motivo investe il capo della sentenza con cui è stata annullata la sanzione conservativa. Esso, seppure formalmente proposto cumulativamente come vizio di interpretazione della norma contrattuale articolo 53, punto VI, c.c.numero l. e vizio di motivazione, in realtà riguarda solo le argomentazioni addotte dal giudice di appello a sostegno della ritenuta insussistenza del rifiuto di eseguire le disposizioni di servizio e dunque attiene esclusivamente al vizio di motivazione, come peraltro è reso evidente dallo stesso tenore del quesito sottoposto all'esame di questa Corte. Anche tale motivo è inammissibile per difetto di specificità rispetto alla sentenza impugnata. Questa aveva evidenziato come il dipendente avesse atteso l'autorizzazione preventiva occorrente - secondo le risultanze istruttorie, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità - per l'esecuzione della missione ed essendo questa pervenuta oltre la fine dell'orario di lavoro del giorno 20.6.2003 non poteva addebitarsi al T. di avere disatteso il programma di lavoro già deciso dall'Azienda ha altresì evidenziato come - secondo quanto riferito dai testi - una volta ricevuta l'autorizzazione, il dipendente avesse concluso la missione nel termine assegnato. Nessuno di tali passaggi argomentativi è stato censurato dall'attuale ricorrente, che ha disatteso l'iter logico seguito dal giudice di appello, omettendone l'esame per opporre una diversa ricostruzione dei fatti, inammissibile in questa sede. In conclusione, il secondo e il terzo motivo, ancorché corredati da quesiti di diritto ex articolo 366 bis cod. proc. civ., risultano inammissibili perché non conformi al modello voluto dall'articolo 366 numero 4 cod. proc. civ Dal rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 50,00 per esborsi, oltre accessori di legge.