Sì all’ammissione del medico alla scuola di specializzazione: lecita l’ulteriore produzione di titoli

Le dichiarazioni sostitutive sono equipollenti alle certificazioni della PA illegittima l’esclusione del dirigente medico dalla scuola di specializzazione, che aveva autocertificato, nei termini, il possesso dei titoli richiesti e, poi, prodotto un’altra dichiarazione degli stessi da parte della PA.

Il Tar Campania-Napoli sez. VIII numero 522 dello scorso 24 gennaio ha elaborato questa massima circa un peculiare caso di mancata ammissione alla scuola di specializzazione attualissima vista l’imminenza della prossima sessione di esami . Il caso. Il suddetto concorso, relativamente al ramo «Medicina legale I», riservava un posto ad un medico già in servizio presso una pubblica struttura, purchè diversa da quella della specializzazione, con mansioni attinenti al ruolo per cui concorreva. Il bando imponeva di produrne documentazione, anche tramite dichiarazione sostitutiva, da presentare contestualmente alla domanda. «Non sarebbero state prese in considerazione domande inoltrate in difformità da quanto previsto dal presente articolo ovvero non corredate dei prescritti documenti ovvero prive di autocertificazione sostitutiva». La ricorrente, «aiuto chirurgo di ruolo» e «preposta ad effettuare perizie necroscopiche ed ambulatorio medico legale ed attività nel settore della deontologia professionale», depositava autodichiarazioni attestanti genericamente i titoli richiesti e, dopo la scadenza dei termini, consegnava un documento dell’ASL di appartenenza relativo alla sua attività di approfondimento di «problematiche medico-legali inerenti le tematiche di responsabilità professionale, bioetica, deontologia e dottrina medico-legale, nonché di tanatologia forense». Arrivava terza nella graduatoria riservata e contestava il risultato chiedendo l’esclusione degli altri due concorrenti, perché privi dei requisiti richiesti. Con una serie di ricorsi incrociati la vicenda è approdata all’attuale G.A. che ha accolto le sue richieste ed ha annullato il provvedimento che precludeva il suo accesso alla scuola, respingendo la richiesta di risarcimento danni e compensando le spese tra le parti. Equipollenza delle certificazioni rese dal privato e dalla PA. È questa la ratio del DPR 445/00 che individua le ipotesi in cui è possibile rendere dichiarazioni sostitutive, le eccezioni e le sanzioni penali ed amministrative comminate a chi afferma il falso articolo 45-47 e 76 , come l’estromissione dal concorso. Fa venir «meno l'obbligo di produzione della certificazione rilasciata dagli uffici competenti, con correlativa sufficienza della sola dichiarazione sostitutiva del privato» con ovvio risparmio di tempo e denaro, poiché sono equivalenti. La dichiarazione sostitutiva ha valenza legale e dimostra il possesso dei requisiti asseriti, sino a prova contraria, perciò nulla può essere contestato alla dottoressa ex multis TT.AA.RR Veneto, Venezia, sez. I numero 3293/03 TAR Sicilia, Catania, sez. I, numero 1279/08 Calabria, Catanzaro, sez. II numero 57/09 e 1790/06 TAR Campania, Napoli, numero 1358/10 e Salerno sez. I numero 1506/08 Sardegna, Cagliari, sez. I numero 68/11 e Abruzzo, L’Aquila numero 35/12 . Interesse della struttura medica ad incrementare le competenze specifiche. Si noti che è «interesse dell’azienda che propri dirigenti medici acquisiscano le specializzazioni nelle branche in cui operano». Da ciò discende la riserva dei posti a disposizione e la preclusione per i medici, pur competenti e di ruolo, che svolgano mansioni non connesse a quelle del ramo individuato dal bando. Nel nostro caso uno era psichiatra e l’altro un chirurgo d’urgenza ed i loro settori operativi, quindi, non erano conformi con la classe di concorso, perciò è corretto che siano stai depennati dalla graduatoria. La produzione di documenti tardiva ad integrandum quella già prodotta può essere causa di esclusione da un concorso? No, poiché erano stati rispettati tutti gli altri vincoli, come sinora esplicato. Sarebbe opportuno, poi, effettuare tale vaglio prima di permettere la partecipazione del concorrente e non in un momento successivo ed/od a gara conclusa. La firma del direttore equivale a quella dell’organo che amministra. È ovvio che se un documento è sottoscritto dal responsabile di un organo pubblico è come se fosse firmato dallo stesso. La direzione sanitaria è una persona giuridica ed i suoi atti devono necessariamente essere sottoscritti dal suo direttore o da altro funzionario delegato a ciò. Nella fattispecie il timbro dell’ASL sottolineava il suddetto legame, perciò la contestazione, infondata, è stata rigettata.

TAR Campania, sez. VIII, sentenza 5 dicembre 2012 – 24 gennaio 2013, numero 552 Presidente Amodio – Estensore Di Popolo Fatto e diritto 1. Col ricorso in epigrafe, notificato il 30 giungo 2008 e depositato il 16 luglio 2008, Credendino Annamaria impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, i seguenti atti, concernenti il concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al primo anno della Scuola di specializzazione in Medicina legale I anno accademico 2007/2008 , bandito con decreto rettorale della Seconda Università degli studi di Napoli del 10 dicembre 2007 - note del Rettore della Seconda Università degli studi di Napoli, prot. numero 15374, del 9 maggio 2008 e prot. numero 19627, del 16 giugno 2008 - ove necessario, provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva di merito del predetto concorso, riservata al personale medico di ruolo appartenente al servizio sanitario nazionale, nella parte in cui risultassero ammessi De Marinis Tito e Iarrobino Gianfausto - in subordine e ove necessario, silenzio rifiuto sulle proprie istanze di annullamento in autotutela degli atti di ammissione di De Marinis Tito e Iarrobino Gianfausto. Richiedeva, altresì, la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni derivanti dal suo operato asseritamente illegittimo. 2. Alla luce delle allegazioni e delle produzioni documentali delle parti, la vicenda cui si riferisce l’esperito gravame è, in sintesi, la seguente. 2.1. La Credendino aveva presentato, in data 23 gennaio 2008, domanda di partecipazione al predetto concorso per l’ammissione al primo anno della Scuola di specializzazione in Medicina legale I cod. 504 , dichiarando di essere “medico di ruolo dipendente di struttura pubblica ospedaliera del S.S.N. non facente parte della rete formativa della Scuola di specializzazione”, ai fini della fruizione della riserva di posti prevista dagli articolo 1 e 9 del bando in favore dei soggetti rientranti in tale categoria. 2.2. Con riguardo alla Scuola di specializzazione in Medicina legale I cod. 504 , prescelta dalla ricorrente, era, segnatamente, riservato, ai sensi del comb. disp. articolo 1 e 9 del bando, un posto in sovrannumero rispetto agli altri due posti ordinari in favore della categoria di soggetti contemplata dall’articolo 35, comma 4, del d.lgs. 17 agosto 1999, numero 368 “per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola” . Siffatta categoria “è espressamente individuata – recitava il menzionato articolo 9 – nel personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa e riguarda, quindi, esclusivamente i medici dipendenti pubblici, ivi compresi quelli che operino in enti e istituti contemplati nell’articolo 15 undecies del d.lgs. numero 229/1999”. “I consigli delle scuole di specializzazione assegnatarie di posti riservati di cui all’articolo 1, – proseguiva la citata clausola concorsuale – sono tenuti a valutare tutta la documentazione prodotta dal medico beneficiario della riserva di posti e conseguentemente a deliberare in merito alla effettiva corrispondenza tra l’attività svolta dal sanitario presso la struttura di appartenenza ed il percorso didattico-formativo della scuola di specializzazione prescelta. Tale valutazione sarà vincolante ai fini dell’ammissione del sanitario alla scuola di specializzazione”. 2.3. Affinché potessero fruire della riserva sopra illustrata, l’articolo 14 del bando prescriveva ai candidati di allegare alla domanda di partecipazione - “una dichiarazione rilasciata dall’amministrazione pubblica di appartenenza nella quale vengano dettagliatamente esplicitate le attività di servizio svolte dal sanitario presso la struttura di servizio e, inoltre che ‘è interesse preminente dell’amministrazione medesima che il dipendente stesso consegua la specializzazione richiesta’” - “un atto formale della direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera di appartenenza, da cui risulti che il personale in questione è assegnato ad una unità operativa che svolge attualmente un’attività corrispondente alla specializzazione scelta, a tempo pieno, ove poter sviluppare, interamente, il percorso formativo-pratico previsto dall’ordinamento della scuola di specializzazione prescelta”. Soggiungeva, poi, che “i candidati che non dichiarino nell’istanza di partecipazione di essere personale medico di ruolo del S.S.N., appartenente a strutture pubbliche, non potranno far valere successivamente il loro status ai fini dell’eventuale richiesta del posti aggiuntivi di cui all’articolo 9” e che non sarebbero state “prese in considerazione domande inoltrate in difformità da quanto previsto dal presente articolo ovvero non corredate dei prescritti documenti ovvero prive di autocertificazione sostitutiva”. 2.4. Alla propria domanda di partecipazione la Credendino aveva allegato, ai fini della fruizione della riserva di posti prevista comb. disp. articolo 1 e 9 del bando - una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. numero 445/2000, attestante l’attuale svolgimento di mansioni di “medico legale nell’ASL NA 2”, “attinenti alla specializzazione prescelta”, in qualità di “aiuto chirurgo di ruolo”, nonché in quanto “preposta ad effettuare perizie necroscopiche ed ambulatorio medico legale ed attività nel settore della deontologia professionale” - una certificazione dell’ASL Napoli 2, prot. numero 92815, del 19 dicembre 2007, attestante che l’interessata prestava servizio, in qualità di medico dirigente a tempo indeterminato, “presso l’Unità operativa Medicina legale e invalidi civili” e che era “interesse dell’azienda che propri dirigenti medici acquisiscano le specializzazioni nelle branche in cui operano”. In data 31 marzo 2008, ossia dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione 12 febbraio 2008 cfr. articolo 14 del bando , la ricorrente aveva prodotto una ulteriore certificazione dell’ASL Napoli 2, prot. numero 482, rilasciata in pari data dal responsabile dell’Unità operativa di Medicina legale e invalidi civili e dal direttore sanitario, con la quale si attestava che l’interessata, in servizio presso la predetta Unità operativa, “si occupa di approfondire problematiche medico-legali inerenti le tematiche di responsabilità professionale, bioetica, deontologia e dottrina medico-legale, nonché di tanatologia forense”. 2.5. In esito all’espletamento della procedura selettiva, la Credendino risultava classificata con punteggio pari a 68,55 al nono posto della graduatoria definitiva generale di merito ed al terzo posto della graduatoria definitiva di merito riservata alla categoria prevista dall’articolo 35, comma 4, del d.lgs. numero 368/1999, dopo De Marinis Tito con punteggio pari a 77,85 e Iarrobino Gianfausto con punteggio pari a 73,50 . 2.6. Anche alla luce delle istanze di riesame presentate dalla ricorrente, e in base alle deliberazioni del Consiglio della Scuola di specializzazione in Medicina legale I del 26 marzo 2008 e del 3 aprile 2008, l’amministrazione universitaria aveva disposto l’esclusione del De Marinis e dello Iarrobino, in quanto entrambi – in servizio, rispettivamente, in qualità di dirigente di secondo livello presso l’Unità operativa di Psichiatria dell’ASL Salerno 2 e in qualità di dirigente medico di primo livello presso l’Unità operativa di Chirurgia d’urgenza dell’Azienda ospedaliera S. Sebastiano di Caserta – erano risultati svolgere attività solo parzialmente ed occasionalmente coincidenti con la specializzazione prescelta e, quindi, non in possesso di uno dei requisiti richiesti dall’articolo 14 del bando cfr. retro, sub numero 2.3 . 2.7. Quanto alla Credendino, l’amministrazione intimata, con le impugnate note del Rettore della Seconda Università degli studi di Napoli, prot. numero 15374, del 9 maggio 2008 e prot. numero 19627, del 16 giugno 2008, aveva ritenuto che essa, ammessa a partecipare al concorso de quo, non fosse legittimata alla fruizione della riserva di posti di cui al comb. disp. articolo 1 e 9 del bando ciò, in quanto l’interessata non aveva tempestivamente documentato il possesso di uno dei requisiti all’uopo necessari, ossia, segnatamente, in quanto non aveva presentato entro il termine fissato dal successivo articolo 14 12 febbraio 2008 la prescritta certificazione della direzione sanitaria della struttura di appartenenza, attestante l’assegnazione ad una unità operativa “che svolge attualmente un’attività corrispondente alla specializzazione scelta, a tempo pieno”. Aveva, altresì, rilevato che, in allegato alla domanda di partecipazione presentata il 23 gennaio 2008, non figurava alcuna dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso del requisito in parola e che, comunque, la certificazione dell’ASL Napoli 2, prot. numero 482, del 31 marzo 2008, esibita in pari data, ossia tardivamente, non risultava emessa dalla direzione sanitaria della medesima ASL, così come richiesto dalla lex specialis. 3. Avverso siffatte determinazioni venivano dedotte le seguenti censure. 1. Violazione dell’articolo 7 della l. numero 241/1990. I provvedimenti impugnati, in quanto asseritamente adottati in autotutela, sarebbero inficiati dall’omessa comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento con essi definito. 2. Violazione dell’articolo 14 del bando. La contestata esclusione sarebbe illegittima, innanzitutto, in quanto l’articolo 14 del bando non comminerebbe la sanzione espulsiva per il caso di mancata esibizione della prescritta certificazione circa l’impiego in unità operativa preposta ad attività corrispondente alla specializzazione prescelta, e, poi, in quanto la Credendino avrebbe, comunque, allegato alla propria domanda di partecipazione una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di tale requisito. 3. Violazione dell’articolo 21 nonies della l. numero 241/1990. I provvedimenti impugnati, in quanto asseritamente adottati in autotutela, sarebbero inficiati dall’omessa motivazione in ordine all’interesse pubblico giustificativo della contestata esclusione. 4. Violazione dell’articolo 14 del bando. Il requisito consistente nell’impiego in unità operativa preposta ad attività corrispondente alla specializzazione prescelta, necessario ai fini del conseguimento del posto in sovrannumero, sarebbe già ricavabile dalla certificazione dell’ASL Napoli 2, prot. numero 92815, del 19 dicembre 2007, ove si dichiara che la ricorrente è addetta “presso l’Unità operativa Medicina legale e invalidi civili”. 5. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Erroneo sarebbe il rilievo secondo cui la certificazione dell’ASL Napoli 2, prot. numero 482, del 31 marzo 2008 risulta emessa dal direttore sanitario, anziché dalla direzione sanitaria della menzionata ASL Napoli 2, poiché un simile atto non avrebbe potuto non essere sottoscritto dall’organo direttore sanitario preposto all’ufficio competente direzione sanitaria . 6. Violazione dell’articolo 14 del bando. Ove non declinata dall’amministrazione universitaria, illegittima sarebbe l’ammissione dei candidati De Marinis e Iarrobino nella graduatoria definitiva di merito riservata alla categoria prevista dall’articolo 35, comma 4, del d.lgs. numero 368/1999, siccome entrambi sprovvisti del requisito consistente nell’impiego in unità operativa preposta ad attività corrispondente alla specializzazione prescelta. Ed illegittimo sarebbe il silenzio eventualmente serbato dalla medesima amministrazione universitaria in ordine alle istanze di riesame rassegnate al riguardo dalla ricorrente. 4. Costituitasi l’amministrazione intimata, eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso, di cui richiedeva, quindi, il rigetto. Si costituiva, altresì, il controinteressato De Marinis, il quale eccepiva l’improcedibilità e l’infondatezza del predetto gravame. 5. Con ord. coll. numero 605 del 3 settembre 2010, la Sezione aveva ritenuto pregiudiziale, rispetto alla presente controversia, quella instaurata dinanzi alla Sezione distaccata di Salerno di questo Tribunale amministrativo regionale con ricorso iscritto a r.g. numero 845/2008, proposto dal controinteressato De Marinis Tito avverso la propria esclusione dalla graduatoria definitiva di merito riservata alla categoria prevista dall’articolo 35, comma 4, del d.lgs. numero 368/1999. In particolare, detto controinteressato figurava classificato con punteggio pari a 77,85 al terzo posto della graduatoria generale di merito, davanti alla Credendino con punteggio pari a 68,55 . In caso di eventuale accoglimento del ricorso iscritto a r.g. numero 845/2008 da parte della Sezione distaccata di Salerno di questo Tribunale amministrativo regionale, sarebbe stato, dunque, annullato l’impugnato provvedimento di esclusione del De Marinis, il quale sarebbe stato riammesso nella graduatoria riservata alla categoria prevista dall’articolo 35, comma 4, del d.lgs. numero 368/1999. Con la conseguenza che - ai fini dell’assegnazione dell’unico posto in sovrannumero messo a concorso per il personale medico di ruolo del servizio sanitario nazionale, il controinteressato, per effetto di una simile pronuncia giurisdizionale, sarebbe risultato automaticamente collocato in posizione poziore rispetto alla ricorrente - a seguito della riammissione del De Marinis nella graduatoria riservata alla categoria prevista dall’articolo 35, comma 4, del d.lgs. numero 368/1999, la Credendino non avrebbe potuto, quindi, ritrarre alcuna utilità concreta dall’accoglimento del gravame introduttivo del presente giudizio e del connesso annullamento delle note del Rettore della Seconda Università degli studi di Napoli, prot. numero 15374, del 9 maggio 2008 e prot. numero 19627, del 16 giugno 2008, in quanto sarebbe rimasta, comunque, preceduta dal controinteressato nella menzionata graduatoria riservata - il ricorso in epigrafe sarebbe divenuto, pertanto, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Di qui la sospensione del presente giudizio, dichiarata alla luce del rilevato nesso di presupposizione logico-giuridica tra l’eventuale annullamento giurisdizionale del provvedimento gravato nel processo pendente dinanzi alla Sezione distaccata di Salerno di questo Tribunale amministrativo regionale r.g. numero 845/2008 e gli atti in questa sede impugnati, nonché della riscontrata specularità di petitum – suscettibile di ingenerare un conflitto di giudicati – tra la sesta delle doglianze rassegnate dalla Credendino col ricorso in epigrafe e il contenuto del ricorso proposto dal De Marinis. 6. Con istanza di fissazione di udienza depositata il 19 luglio 2011, la Credendino si era attivata, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, cod. proc. amm., per la prosecuzione del processo sospeso, esibendo la sentenza numero 1201 del 28 giugno 2011, con la quale la Sezione distaccata di Salerno di questo Tribunale amministrativo regionale aveva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso iscritto a r.g. numero 845/2008, proposto dal De Marinis. 7. All’esito dell’udienza pubblica del 4 aprile 2012, la Sezione aveva rilevato che la pronuncia in rito richiamata retro, sub numero 5 non aveva accertato la legittimità o meno dell’esclusione del De Marinis dalla graduatoria riservata alla categoria prevista dall’articolo 35, comma 4, del d.lgs. numero 368/1999 e, con ord. coll. numero 1794 del 18 aprile 2012, aveva, pertanto, disposto, ai sensi dell’articolo 65, comma 2, cod. proc. amm., l’acquisizione di una documentata relazione, nella quale la Seconda Università degli studi di Napoli illustrasse le posizioni da essa riconosciute sia a De Marinis Tito sia a Iarrobino Gianfausto nell’ambito della predetta graduatoria riservata. Nel contempo, la Sezione, avendo rilevato che la ricorrente aveva notificato il gravame proposto soltanto al De Marinis, aveva disposto, con la medesima ord. coll. numero 1794 del 18 aprile 2012, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dello Iarrobino, la cui situazione di interesse protetto e attuale, potenzialmente confliggente – in quanto, rispetto a quella della Credendino con punteggio pari a 68,55 , poziore con punteggio pari a 73,50 , al pari di quella del De Marinis, nella graduatoria generale di merito – avrebbe potuto essere lesa dall’eventuale accoglimento del sesto motivo di gravame. 8. Il prescritto incombente istruttorio veniva assolto dall’amministrazione resistente mediante deposito della richiesta documentazione, avvenuto il 28 giugno 2012. In particolare, con la nota del 21 giugno 2012, prot. numero 18205, la Seconda Università degli studi di Napoli precisava che, al pari della Credendino, né il De Marinis né lo Iarrobino erano stati immatricolati presso la Scuola di specializzazione in Medicina legale, in quanto non ritenuti in possesso dei requisiti di ammissione ai relativi posti riservati ex articolo 1 e 9 del bando di concorso. 9. All’udienza pubblica del 5 dicembre 2012, il Collegio, verificato il perfezionamento della vocatio in ius nei termini stabiliti con ord. coll. numero 1794 del 18 aprile 2012, tratteneva la causa in decisione. 10. In rito, alla luce dei ragguagli forniti dall’amministrazione resistente in assolvimento dell’incombente istruttorio impartito con ord. coll. numero 1794 del 18 aprile 2012, è ravvisabile, in capo alla ricorrente, l’interesse a impugnare la propria esclusione dalla graduatoria riservata alla categoria prevista dall’articolo 35, comma 4, del d.lgs. numero 368/1999 cfr. censure riportate retro, sub numero 3, e rubricate sub numero 1-5 , mentre non è predicabile, in capo alla medesima ricorrente, l’interesse ad aggredire le posizioni dei candidati De Marinis e Iarrobino cfr. censura riportata retro, sub numero 3, e rubricata sub numero 6 , non essendo stati, questi ultimi, ammessi al corso presso la Scuola di specializzazione in Medicina legale della Seconda Università degli studi di Napoli, né essendo stata annullata da alcuna pronuncia giurisdizionale la loro estromissione dalla predetta graduatoria riservata. 11. Nel merito, fondati si rivelano il secondo e il quarto motivo di gravame. 11.1. Come illustrato retro, sub numero 2.3, affinché potessero fruire della riserva di posti ex articolo 1 e 9 del bando, il successivo articolo 14 prescriveva ai candidati di allegare alla domanda di partecipazione - “una dichiarazione rilasciata dall’amministrazione pubblica di appartenenza nella quale vengano dettagliatamente esplicitate le attività di servizio svolte dal sanitario presso la struttura di servizio e, inoltre che ‘è interesse preminente dell’amministrazione medesima che il dipendente stesso consegua la specializzazione richiesta’” - “un atto formale della direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera di appartenenza, da cui risulti che il personale in questione è assegnato ad una unità operativa che svolge attualmente un’attività corrispondente alla specializzazione scelta, a tempo pieno, ove poter sviluppare, interamente, il percorso formativo-pratico previsto dall’ordinamento della scuola di specializzazione prescelta”. Soggiungeva, poi, che “i candidati che non dichiarino nell’istanza di partecipazione di essere personale medico di ruolo del S.S.N., appartenente a strutture pubbliche, non potranno far valere successivamente il loro status ai fini dell’eventuale richiesta del posti aggiuntivi di cui all’articolo 9” e che non sarebbero state “prese in considerazione domande inoltrate in difformità da quanto previsto dal presente articolo ovvero non corredate dei prescritti documenti ovvero prive di autocertificazione sostitutiva”. Come, altresì, illustrato, retro, sub numero 2.4, alla propria domanda di partecipazione la Credendino aveva allegato, ai fini della fruizione della riserva di posti prevista comb. disp. articolo 1 e 9 del bando - una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, numero 445, attestante l’attuale svolgimento di mansioni di “medico legale nell’ASL NA 2”, “attinenti alla specializzazione prescelta”, in qualità di “aiuto chirurgo di ruolo”, nonché in quanto “preposta ad effettuare perizie necroscopiche ed ambulatorio medico legale ed attività nel settore della deontologia professionale” - una certificazione dell’ASL Napoli 2, prot. numero 92815, del 19 dicembre 2007, attestante che l’interessata prestava servizio, in qualità di medico dirigente a tempo indeterminato, “presso l’Unità operativa Medicina legale e invalidi civili” e che era “interesse dell’azienda che propri dirigenti medici acquisiscano le specializzazioni nelle branche in cui operano”. Tali attestazioni avevano trovato conferma esplicativa nella nota dell’ASL Napoli 2, prot. numero 482, rilasciata il 31 marzo 2008 dal responsabile dell’Unità operativa di Medicina legale e invalidi civili e dal direttore sanitario, nonché esibita dalla ricorrente il 31 marzo 2008, ossia dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione 12 febbraio 2008 cfr. articolo 14 del bando , ove si certificava che l’interessata, in servizio presso la predetta Unità operativa, “si occupa di approfondire problematiche medico-legali inerenti le tematiche di responsabilità professionale, bioetica, deontologia e dottrina medico-legale, nonché di tanatologia forense” cfr. retro, sub numero 2.4 . 11.2. Alla stregua di quanto sopra, la Credendino, già al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva controversa, aveva fornito, mediante l’allegata dichiarazione sostitutiva, una prova o, almeno, un idoneo principio di prova circa il possesso del requisito consistente nell’assegnazione ad unità operativa adibita ad un settore di attività corrispondente alla specializzazione prescelta appunto, Medicina legale . In proposito, giova rammentare che il d.p.r. numero 445/2000 sancisce l’equipollenza tra l’attestazione promanante dall’amministrazione all’uopo deputata e la dichiarazione resa in suo luogo dal privato. Ciò, segnatamente, allorquando a prevede che “sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni” gli stati, qualità personali e fatti normativamente elencati ivi compresi “qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica” articolo 46 e che, “fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” articolo 47, comma 3 b assoggetta simili dichiarazioni sostitutive al controllo di veridicità da parte delle amministrazioni procedenti c sanziona la loro non veridicità, oltre che penalmente articolo 76 , con la decadenza dai benefici conseguiti sulla base di esse articolo 75 d stabilisce che “le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione” articolo 77 bis cfr. TAR Campania, Salerno, sez. I, 13 maggio 2008, numero 1506 . In particolare, a seguito dell'introduzione di tale ultima disposizione, è da intendersi venuto meno l'obbligo di produzione della certificazione rilasciata dagli uffici competenti, con correlativa sufficienza della sola dichiarazione sostitutiva del privato cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, 11 dicembre 2006, numero 1790 TAR Abruzzo, L’Aquila, 18 gennaio 2012, numero 35 . L’equipollenza tra la certificazione promanante dall’amministrazione all’uopo deputata e la dichiarazione resa in suoluogo dal soggetto interessato, nonché l’effetto legale tipico a quest’ultima ricollegabile cfr. TAR Veneto, Venezia, sez. I, 11 giugno 2003, numero 3293 TAR Sicilia, Catania, sez. I, 8 luglio 2008, numero 1279 TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 20 gennaio 2009, numero 57 TAR Campania, Napoli, sez. I, 11 marzo 2010, numero 1358 TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 27 gennaio 2011, numero 68 risultavano, d’altronde, implicitamente riconosciuti anche dall’articolo 14 del bando, laddove si stabiliva che non sarebbero state “prese in considerazione domande inoltrate in difformità da quanto previsto dal presente articolo ovvero non corredate dei prescritti documenti ovvero prive di autocertificazione sostitutiva”. 11.3. Per di più, la ricorrente, oltre alla citata dichiarazione sostitutiva, attestante l’attuale svolgimento di mansioni di “medico legale nell’ASL NA 2”, “attinenti alla specializzazione prescelta”, aveva – come detto – esibito, sempre a corredo della propria domanda di ammissione, la certificazione del direttore generale dell’ASL Napoli 2, prot. numero 92815, del 19 dicembre 2007, attestante la prestazione del servizio, in qualità di medico dirigente a tempo indeterminato, “presso l’Unità operativa Medicina legale e invalidi civili”. Aveva, quindi, fornito, almeno, un ulteriore idoneo principio di prova circa il possesso del requisito consistente nell’assegnazione ad unità operativa adibita ad un settore di attività corrispondente alla specializzazione prescelta. Idoneo principio di prova che, al pari della menzionata dichiarazione sostitutiva, e in omaggio al principio del favor participationis, avrebbe dovuto, comunque, impedire la disposta esclusione automatica dalla procedura selettiva e provocare, viceversa, l’esercizio del potere-dovere di soccorso dell’amministrazione resistente tramite integrazione documentale, peraltro spontaneamente adempiuta dalla Credendino mediante successiva produzione della nota dell’ASL Napoli 2, prot. numero 482, del 31 marzo 2008 cfr. retro, sub numero 2.4 . 12. A suffragio del quinto motivo di impugnazione, non può, poi, accreditarsi il rilievo, meramente formalistico, sollevato dall’amministrazione resistente nella gravata nota del 16 giugno 2008, prot. numero 19627, secondo cui l’attestazione in ultimo richiamata sarebbe stata emessa dal direttore sanitario, anziché – come prescritto dall’articolo 14 del bando – dalla direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera di appartenenza. Al riguardo, è sufficiente osservare che la citata nota dell’ASL Napoli 2, prot. numero 482, del 31 marzo 2008 reca in calce, oltre alla firma del direttore sanitario, il timbro con la dicitura “Azienda sanitaria locale Napoli 2 – Direzione sanitaria”, e che l’attestazione in essa contenuta non avrebbe potuto non essere sottoscritta, e, quindi, promanare, dall’organo direttore sanitario preposto all’ufficio competente direzione sanitaria . 13. In conclusione, essendosi ravvisata la carenza di interesse a far valere il sesto motivo, nonché la fondatezza del secondo, quarto e quinto motivo di doglianza, e dovendosi ritenere assorbiti quelli ulteriori, il ricorso in epigrafe deve essere accolto, con conseguente annullamento delle note del Rettore della Seconda Università degli studi di Napoli, prot. numero 15374, del 9 maggio 2008 e prot. numero 19627, del 16 giugno 2008. 14. Quanto, poi, all’avanzata domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario, essa va respinta, considerata la sua genericità, sia in termini di allegazioni sia in termini di prove a suo fondamento. 15. Appare equo compensare interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Ottava , definitivamente pronunciando - accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla le note del Rettore della Seconda Università degli studi di Napoli, prot. numero 15374, del 9 maggio 2008 e prot. numero 19627, del 16 giugno 2008 - respinge la connessa domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario - compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.