Stesso incidente, sentenze diverse: per la Cassazione non si può

La Corte di Cassazione conclude, implicitamente, per l’incompatibilità tra due sentenze che erano pervenute a diversi accertamenti dello stesso fatto, vincolando l’una al decisum dell’altra.

Sono più i dubbi che le certezze quelli che emergono dalla lettura della sentenza numero 2947, depositata dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione in data 7 febbraio 2013. Il caso. Si discute dell’accertamento della responsabilità di un banale incidente della circolazione stradale. La peculiarità del caso risiede nel fatto che i diversi protagonisti, affermando ciascuno la responsabilità delle controparti, si rivolgono a due diversi organi giurisdizionali il Tribunale di Napoli ed il Tribunale di Milano , evidentemente entrambi competenti per territorio. Le due cause hanno vita autonoma e sfociano, entrambe, in sentenze di appello che, però, forniscono una diversa ricostruzione dei fatti e, conseguentemente, un diverso accertamento delle responsabilità. Secondo il Giudice partenopeo, infatti, le prove addotte dalle parti non consentono, per svariati motivi, di ritenere superata la presunzione di corresponsabilità delle parti ai sensi dell’articolo 2054, secondo comma, c.c., nel mentre la Corte milanese opina per l’attribuzione della responsabilità, in via esclusiva, ad una di esse. La riunione dei procedimenti La Corte di Cassazione esordisce manifestando meraviglia per la singolarità di una situazione processuale che, viceversa, nella prassi è relativamente frequente, in particolare nella materia della responsabilità civile da circolazione stradale, laddove da un medesimo fatto scaturiscono inevitabilmente molteplici pretese risarcitorie che non sempre trovano soluzione nel medesimo processo. La decisione di riunire due procedimenti incardinati su ricorsi e controricorsi avverso due diverse sentenze non viene sorretta da particolare motivazione, pur non rientrando nei casi di obbligatorietà sanciti dall’articolo 335 c.p.c. né in quelli più comunemente ad essi equiparati. La Corte sembra infatti ritenere inevitabile pervenire ad una soluzione che elimini i differenti accertamenti dei giudici territoriali. per pervenire ad una soluzione che elimini i differenti accertamenti. La sentenza napoletana viene sottoposta alla consueta valutazione di legittimità alla quale siamo comunemente abituati. La Corte esamina distintamente i vari motivi di impugnazione formulati dai ricorrenti e, nel caso di specie, li respinge integralmente. Limitatamente alla valutazione degli elementi di responsabilità, i Giudici di legittimità ritengono fondamentalmente inammissibili i motivi così come formulati dalle parti, poiché si risolvono, pur lamentando formalmente una generica violazione di legge ed un decisivo difetto di motivazione, in una richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze, postulando un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito. Si ribadisce, infatti, per l’ennesima volta come l’articolo 360 numero 5 c.p.c. non conferisca in alcun modo alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, viceversa, il solo controllo – sotto il profilo logico formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal Giudice di appello nel caso di specie, la Corte d’Appello di Napoli aveva, secondo il Giudice di legittimità, offerto un corretto impianto motivazionale a sostegno dell’accertamento condotto. Milano deve uniformarsi a Napoli? Stupisce, quindi, e non poco, che con tante premesse la Corte di Cassazione concluda la propria decisione affermando che la sentenza della Corte di Appello di Milano, per il solo fatto di pervenire ad una ricostruzione dei fatti «diversa quanto infondata sotto il profilo logico giuridico», debba «pertanto» essere cassata, con rinvio alla medesima Corte affinché assuma le statuizioni risarcitorie alla luce del decisum irrevocabile della Corte d’Appello di Napoli. La apparente e sostanziale logicità della conclusione non elimina i dubbi che, sommessamente, mi sembra che rimangano sotto il profilo della corretta applicazione dei principi che governano il giudizio di legittimità. Nulla questio, infatti, se ci trovassimo di fronte ad una sentenza di appello che, nel riesaminare il merito congiunto di due accertamenti difformi condotti da due diversi giudici, condividendo le conclusioni del primo riformasse, coerentemente, quelle del secondo. Ma la sentenza che esaminiamo è di legittimità, non di merito, per cui stupisce che la cassazione del provvedimento milanese sia la conseguenza, pressoché automatica e non motivata, del rigetto dei ricorsi così come formulati nei confronti della sentenza napoletana, che verteva certamente sul medesimo fatto, ma che era pervenuta alle proprie conclusioni, condivise dalla Corte di Cassazione, sulla base di un proprio indipendente impianto motivazionale, fondato, quindi, sull’esito di una attività istruttoria non necessariamente identica a quella del giudizio celebratosi altrove. Non sappiamo, poiché la Corte di Cassazione non enuncia nemmeno i motivi di impugnazione della sentenza milanese, quali fossero i vizi che le parti vi attribuivano non sappiamo, quindi, se la motivazione, che viene ritenuta infondata poiché difforme da quella partenopea, si fondasse sui medesimi elementi probatori che, evidentemente, erano nella disponibilità delle parti, solo parzialmente coincidenti nei due processi. Ci chiediamo, infine, se sia corretto, formalmente e sostanzialmente, cassare con rinvio invitando un Giudice territoriale ad uniformarsi non già ad un principio di diritto, che non viene affermato, bensì alle valutazioni ed agli accertamenti condotti da altro Giudice territoriale sulla base di elementi potenzialmente diversi da quelli posti alla base della difforme statuizione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 28 giugno 2012 – 27 febbraio 2013, numero 2947 Presidente Trifone – Relatore Travaglino Svolgimento del processo IL PROCEDIMENTO numero 27750/09. Nel luglio del 1991, Anumero .Ra. , G O. e Ra Be. evocarono in giudizio, dinanzi al tribunale di Napoli, P R. , quale proprietario dell'autovettura VW Golf, e la SIAD s.p.a., compagnia presso la quale il R. era assicurato, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente che aveva visto coinvolti l'autovettura Mercedes, condotta dal proprietario Anumero .Ra. ed assicurata in Germania, e la predetta Golf, condotta dal R. . Dinanzi al medesimo tribunale Anumero .Bo. e G G. - in proprio e quali eredi di A G. , deceduto in seguito al sinistro - avrebbero poi citato, nel OMISSIS , Ra.Anumero e P R. , instando a loro volta per il risarcimento dei danni sofferti in proprio e quali eredi del defunto per effetto del sinistro nel quale era rimasta coinvolta la Mercedes sulla quale la Borrelli ed il defunto G. viaggiavano in qualità di trasportati. Il giudice di primo grado accolse la domanda proposta da Ra.Anumero , G O. e Ra Be. , e, ritenuta la responsabilità paritaria dei due conducenti, liquidò al primo la somma di 12,696 Euro, al secondo quella di 335 Euro, al terzo quella di 1523 Euro. Vennero altresì accolse le istanze risarcitorie della Bo. e della G. , riconoscendosi loro la somma di 323.390 Euro iure successionis - oltre a quella di 45.847 Euro alla sola Bo. iure proprio. La Meie assicurazioni succeduta, nelle more del giudizio, alla Siad impugnò la sentenza dinanzi alla corte di appello di Napoli - impugnazione cui aderì P R. -, chiedendo il riconoscimento della responsabilità esclusiva del conducente della Mercedes. Si costituirono la Bo. e la G. , svolgendo appello incidentale condizionato, e l'UCI, che chiese l'affermazione della responsabilità esclusiva o quantomeno prevalente, nella misura dell’80% del conducente della Golf. Dichiarata la contumacia del Ra. , dell'O. e del Be. , la corte di appello partenopea confermò nell'an la sentenza del primo giudice, in particolare quanto all'affermazione di responsabilità paritaria di entrambi i conducenti ai sensi dell'articolo 2054 II comma c.c., riformandola peraltro nel quantum con riferimento ad alcune delle voci di danno liquidate in prime cure. La sentenza verrà impugnata dinanzi a questa Corte, in via principale, dalla UGF assicurazioni già Aurora, Meie e Siad . Ricorrono in via incidentale P R. che presenta memoria e l'UCI. Anumero .Bo. e G G. propongono a loro volta ricorso incidentale condizionato, e resistono con controricorso ai ricorsi incidentali R. ed UCI. IL PROCEDIMENTO 17798/09. Dalla stessa vicenda poc'anzi descritta traeva poi origine - assai singolarmente - altro, identico procedimento celebratosi nella contumacia di Anumero .Ra. , dinanzi al tribunale di Milano che, preso atto del proscioglimento del predetto Ra. in sede penale per intervenuta prescrizione, pronunciandosi sulle istanze proposte dagli eredi del R. D.B.I. , R.M. , R. e P. nei confronti dell'UCI, le accolse sul presupposto della responsabilità esclusiva di Ra.Anumero nella verificazione dell'incidente, condannando quest'ultimo e il predetto UCI al risarcimento del danno in favore degli attori. La pronuncia venne, peraltro, interamente riformata dalla corte di appello di Milano, che, ritenuta ed affermata la esclusiva responsabilità di G R. , respinse le domande degli eredi di quest'ultimo. La sentenza è stata a sua volta impugnata dinanzi a questa Corte in via principale dai suddetti eredi con ricorso corredato di memoria illustrativa cui resiste l'UCI. Ricorsi incidentali risultano proposti da P R. che presenta memoria e dall'UCI. Motivi della decisione La singolarità della situazione processuale venutasi a creare nel corso dei due speculari giudizi di merito conseguente alla celebrazione di un giudizio poco comprensibilmente duplicato nonostante la assoluta identità della vicenda storica che ne forma oggetto, ed oggi confluito in tale, duplicata dimensione, dinanzi a questa corte regolatrice ha dato luogo all'emanazione di due diverse sentenze, da parte di due diverse corti territoriali, predicative di due diverse soluzioni in diritto e di due conseguentemente difformi dispositivi. Tutto ciò sulla base degli stessi fatti di causa e delle medesime emergenze probatorie. A giudizio di questa Corte, la questione processuale che si pone va risolta con una statuizione di conferma della sentenza dei giudice di appello napoletano, e con la conseguente cassazione con rinvio vincolato della pronuncia della corte milanese. Tutte le impugnazioni proposte hic et inde avverso la sentenza della corte di appello di Napoli sono, difatti, infondate. IL RICORSO PRINCIPALE DELLA U.G.F. ASSICURAZIONI S.P.A Con il primo motivo, si denuncia omessa e/o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo - omessa valutazione delle risultanze processuali circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio - erronea applicazione dell'articolo 2054 comma 2 c.c, articolo 7 e 14 C.d.S., articolo 115 c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell'articolo 2054 primo comma c.c. - articolo 360 nnumero 3 e 5 c.p.c Il motivo - al di là dei non irrilevanti profili di inammissibilità che la sua formulazione, cosi come strutturata, pone a questa Corte, con esso denunciandosi, nel contempo, un vizio di violazione di legge ed un difetto motivazionale nel corpo della medesima censura - è nel merito privo di pregio giuridico. Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d'appello nella parte in cui ha ritenuto, da un canto, che il tempo trascorso tra l'evento di danno e la valutazione compiuta - soltanto ex actis - dal CTU 10 anni privassero l'elaborato peritale della necessaria affidabilità nell'individuazione delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dall'altro, che della medesima inaffidabilità sembrava caratterizzarsi la deposizione della teste D.B. , attesane la collocazione sul sedile posteriore della Golf donde una visuale sostanzialmente impeditiva almeno in parte del riferito avvistamento , dall'altro ancora, che gli stessi rilievi effettuati dai carabinieri non contenevano elementi significativi guanto all'accertamento delle responsabilità dei conducenti, caratterizzandosi, piuttosto, per una sorta di neutralità quoad effecta resa ancor meno probante dalle evidenti contraddizioni emerse tra le deposizioni degli stessi verbalizzanti, l'appuntato Ruggiero e il brigadiere A. . Del tutto correttamente la corte partenopea, stante la sostanziale inutilizzabilità dell'intero coacervo probatorio n atti, avrebbe, pertanto, concluso per la impossibilità di superare, nella specie, la regola di pari responsabilità presunta di cui all'articolo 2054 II comma c.c La motivazione si presenta, in proposito, corretta e scevra da qualsivoglia vizio od errore logico-giuridico. Le censure rappresentate a questa corte con il motivo in esame, in realtà, nel loro complesso, pur lamentando formalmente una peraltro del tutto generica violazione di legge e un decisivo difetto di motivazione, si risolvono, nella sostanza, in una ormai del tutto inammissibile richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all'articolo 360 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all'impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perché la valutazione delle risultanze probatorie, al pari, della scelta di quelle - fra esse - ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili , non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. È principio di diritto ormai consolidato quello per cui l'articolo 360 numero 5 del codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo - sotto il profilo logico - formale e della conformità a diritto - delle valutazioni compiute dal giudice d'appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove e la relativa significazione , controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione salvo i casi di prove c-d. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile . Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto ormai cristallizzate quoad effectum si come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello - non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 1226, 2043, 2059 e. e, 115 c.p.c. omessa e/o insufficiente motivazione sul fatto decisivo del venire in essere delle sofferenze fisiche e morali in capo alla vittima trasmissibili alle eredi e in merito alla adeguatezza della valutazione di dette sofferenze riguardo alla spazio temporale – limitato - di sopravvivenza della vittima medesima. Il motivo è palesemente infondato, avendo la corte territoriale fatto buongoverno dei principi posti a presidio della fattispecie astratta risarcibilità del danno catastrofale , secondo la regula iuris di recente riaffermata da questa corte regolatrice, a sezioni unite, con le sentenze nnumero 26792 e ss. dell'11 novembre 2008, in tema di risarcibilità di tale tipo di danno sub specie di danno morale tutte le volte che come nella specie sia intercorso un lasso di tempo apprezzabile 8 giorni tra l'incidente e l’obitus della vittima. Il danno risulta, nella sostanza, correttamente riconosciuto e risarcito, al di là dell'errore, meramente terminologico, in cui incorre la corte territoriale, nel definirlo. La determinazione del quantum risarcitorio, poi, ancorato a parametri inevitabilmente equitativi, si sottrae per ciò solo a qualsivoglia censura di legittimità, risultando congruamente e sufficientemente motivato. IL RICORSO INCIDENTALE R. . Con il primo motivo, si denuncia erronea ed insufficiente motivazione in ordine ad un fatto decisivo - omessa ed insufficiente valutazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2054 c.c Entrambe le censure - che lamentano, in assoluta sintonia con il primo motivo del ricorso principale, una pretesa insufficienza motivazionale in ordine al ritenuto concorso di colpa paritaria tra conducenti - non hanno giuridico fondamento, per le stesse ragioni illustrate in sede di analisi della doglianza svolta, in parte qua, dal ricorrente principale. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 1226, 2043 c.c. erronea ed insufficiente motivazione in ordine alla esistenza di un danno biologico e morale iure haereditatis. La censura non merita accoglimento, al pari di quella identica nella sostanza - mossa dal ricorrente principale all'impugnata sentenza, essendosi poc'anzi evidenziato come, nella sostanza, il dispositivo della pronuncia della corte napoletana risulti conforme a diritto, al di là del nomen iuris danno biologico piuttosto che non danno morale impropriamente utilizzato dal giudicante. IL RICORSO INCIDENTALE UCI. Anche tale impugnazione, volta a ridiscutere la quaestio facti della responsabilità dei conducenti, deve, per le ragioni suesposte, essere rigettata. Il ricorso incidentale condizionato di Anumero .Bo. e di G.G. resta conseguentemente assorbito. La sentenza della corte di appello di Milano - che, con motivazione del tutto apodittica, perviene ad una ricostruzione dei fatti di causa diversa quanto infondata sotto il profilo logico-giuridico -, deve, pertanto, essere cassata, con rinvio del procedimento alla medesima corte, in altra composizione, all'esito della conferma della pronuncia del giudice partenopeo sinora esaminata - ciò che preclude, in limine, ogni diverso esame del merito della vicenda per cui. è causa - attesone il passaggio in giudicato, ed impone l'adozione delle conseguenti statuizioni risarcitorie alla luce del decisum irrevocabile della corte di appello di Napoli. La disciplina delle spese - che possono per motivi di equità essere in parte qua compensate - segue come da dispositivo. P.Q.M. La corte, riuniti, i procedimenti, rigetta i ricorsi proposti avverso la corte di appello di Napoli, principale e incidentali - con assorbimento del ricorso incidentale condizionato - proposti avverso la sentenza della corte di appello di Napoli - di cui al giudizio recante il numero 22750/09 RG - che per l'effetto conferma in ogni sua parte. Cassa con rinvio, nei limiti di cui in motivazione – in conseguenza della suddetta conferma - la sentenza della corte di appello di Milano - di cui al giudizio recante il numero 17798/09 RG. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di cassazione e quelle dell'intero giudizio svoltosi presso la corte di appello di Milano.