Se il termine per impugnare inizia a decorrere dal termine fissato per il deposito, gli avvisi di deposito della sentenza emessi discrezionalmente dopo tale termine, non possono avere alcun effetto traslativo in avanti di tale termine impugnatorio.
Così ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 5489, depositata il 4 febbraio 2013. Impugnazione tardiva. Il GUP, in sede di giudizio abbreviato, lo condanna per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Vuole impugnare la sentenza, ma la Corte d’Appello rileva la decorrenza del tempo utile per tale rimedio l’impugnazione è inammissibile. Ricorre quindi in Cassazione, per violazione delle norme processuali. Le date. Il GUP legge il dispositivo della sentenza il 15 aprile, determinando in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione, che avviene il 14 luglio. Il 27 luglio viene emesso, in favore dell’imputato, un avviso di deposito della sentenza, ritualmente notificato al difensore. Il 19 settembre viene proposto appello. Le norme. L’articolo 585 c.p.p. prevede i vari termini di impugnazione, il massimo è di 45 giorni, decorrenti dal termine stabilito per il deposito. La decorrenza inizia il suo corso dal giorno della notificazione o della comunicazione dell’avviso di deposito per l’imputato contumace. Due interpretazioni diverse. Per i giudici d’appello il termine per impugnare decorreva dal termine ultimo fissato per il deposito delle motivazioni. La tesi difensiva, invece, sostiene che «pur essendo l’avviso al difensore qualificabile nella specie come atto non obbligatorio ma discrezionale, tuttavia essendo stato eseguito determinava ugualmente lo spostamento dei termini di proposizione» dell’appello. Se l’avviso di deposito non è dovuto, la su emanazione non rileva a fini processuali. La Corte ricorda un caso di notifica non dovuta, al difensore di un imputato contumace, dell’avviso di deposito. Al difensore di fiducia «non è dovuta la notifica dell’avviso di deposito della sentenza quando questo avviene nel termine prefissato dal giudice, a nulla rilevando l’eventuale assenza, all’udienza di decisione della causa, del difensore», che può ben informarsi del giorno e del tenore del dispositivo. Può così comodamente calcolare la decorrenza del termine per proporre impugnazione. Non ci possono essere modificazioni «per la semplice circostanza che l’avviso di deposito, quantunque non dovuto, gli sia stato comunque spedito». Quali termini dopo un giudizio abbreviato? Allo stesso modo, nel caso di specie, non è dovuto nessun avviso. Infatti la sentenza pronunciata in appello all’esito di giudizio abbreviato deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza camerale dopo la deliberazione, non mediante deposito in cancelleria. Solo l’omessa lettura del dispositivo produce l’effetto si spostare in avanti i termini di impugnazione. Non essendo dovuto, l’avviso di deposito, anche se emesso, non può creare effetti circa lo slittamento del termine di impugnazione». Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 29 novembre 2012 – 4 febbraio 2013, numero 5489 Presidente Fiale – Relatore Sarno Ritenuto in fatto B.G. propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello emessa in data 28 febbraio 2002 dalla corte di appello di Milano in relazione alla impugnazione della sentenza emessa in data 15 aprile 2011 dal GUP del tribunale di Milano all'esito di giudizio abbreviato con cui era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli articoli 572, 81 capoverso, 609 bis e ter numeri 1 e 5 del codice penale. Deduce in questa sede il ricorrente l'inosservanza delle norme processuali nonché la mancanza ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Dopo avere premesso che all'esito del giudizio di primo grado il giudice aveva dato lettura del dispositivo della sentenza all'udienza del 15 aprile 2011, determinando in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione, resa pubblica in data 14 luglio 2011 e che, successivamente, in data 27 luglio 2011, era stato emesso in favore dell'imputato avviso di deposito del provvedimento del giudice il quale era stato ritualmente notificato al difensore in data 19 settembre 2011, fa rilevare la tempestività dell'appello in quanto intervenuto nel termine di 45 giorni dalla notifica dell'avviso di deposito della provvedimento assunto e che, pur essendo l'avviso al difensore qualificabile nella specie come atto non obbligatorio ma discrezionale, tuttavia essendo stato eseguito determinava ugualmente lo spostamento dei termini di per la proposizione della impugnazione. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Occorre premettere al riguardo che anche le Sezioni Unite della Corte, hanno affermato che la sentenza pronunciata in appello all'esito di giudizio abbreviato deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza camerale dopo la deliberazione, e non mediante deposito in cancelleria e che solo l'omessa lettura produce l'effetto di spostare i termini di impugnazione Sez. U, numero 12822 del 21/01/2010 Rv. 246269 . Ciò posto, non essendo l'avviso dovuto, in nessun modo possono ad esso essere riconnessi effetti circa lo slittamento del termine del impugnazione. In questo senso si è peraltro già pronunciata questa Corte enunciando analogo principio per il caso di notifica non dovuta al difensore di fiducia dell'imputato contumace dell'avviso di deposito della sentenza depositata nel termine prefissato dal giudice. Nell'occasione si è affermato infatti che al difensore di fiducia dell'imputato contumace non è dovuta la notifica dell'avviso di deposito della sentenza quando questo avviene nel termine prefissato dal giudice, a nulla rilevando l'eventuale assenza, all'udienza di decisione della causa, del difensore medesimo che, conoscendo o potendo conoscere rapidamente il giorno e il tenore del dispositivo, è in grado di determinare con certezza la decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione, stabilita dalla legge e pertanto non suscettibile di modificazioni per la semplice circostanza che l'avviso di deposito, quantunque non dovuto, gli sia stato comunque spedito Sez. 6, numero 21858 del 19/12/2006 Rv. 236690 . In quanto condivise vanno richiamate in questa sede le motivazioni a sostegno del principio affermato. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex articolo 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.