Se i lavori di ristrutturazione costituiscono una causa sopravvenuta che da sola ha provocato i danni non rilevano altre eventuali cause del degrado.
Deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva alla condotta che, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento lesivo e gli altri fatti, manifestandosi come condotta autonomamente idonea a provocare il danno. E' il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 20496 del 6 ottobre scorso. La fattispecie. I proprietari di alcune unità immobiliari in un edificio milanese convenivano in giudizio un altro condomino, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocati dai lavori di ristrutturazione dell'appartamento di sua proprietà. La domanda veniva accolta solo parzialmente e l'importo liquidato a titolo di risarcimento veniva ulteriormente ridotto in appello. Il ricorso per cassazione degli attori veniva accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello per una nuova decisione nel merito, e i giudici, ritenuto che la causa ultima dei danni fosse ricollegabile ai lavori, ma riconosciuto che la struttura dell'edificio era già logora per ragioni pregresse, ipotizzavano un'equivalenza causale nella determinazione del danno e di conseguenza riducevano la percentuale di degrado addebitabile ai lavori, con relativa riduzione della somma risarcibile. Gli attori originari, infine, tornavano in Cassazione. I danni all'edificio sono provocati dai lavori o da un insieme di cause? La lunga controversia approda nuovamente innanzi ai giudici di legittimità, che sono chiamati a fornire alcuni chiarimenti in materia di nesso causale e principi di causalità. I ricorrenti, infatti, lamentano l'illogicità delle motivazioni della sentenza impugnata, poiché i giudici di merito hanno attribuito efficienza causale rispetto al degrado dell'edificio anche ad eventi risalenti il prosciugamento dei Navigli, il traffico stradale, etc senza considerare che prima dei lavori non si era mai manifestato alcun danno. Da ciò deriverebbe un'espressa violazione dei principi in materia di nesso causale. Vale il principio di causalità efficiente rileva la condotta sopravvenuta che da sola sia idonea a provocare il danno. La S.C. ritiene fondata la censura e afferma che il rigore del principio dell'equivalenza delle cause di cui all'articolo 41 c.p. trova il suo temperamento nella causalità efficiente . In altri termini, è vero che quando la produzione dell'evento lesivo sia riferibile a più azioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse pari efficienza causale, ma se c'è una condotta sopravvenuta che, da sola, si inserisce nella serie causale interrompendo il nesso eziologico tra l'evento e gli altri fatti, questa condotta deve essere ritenuta causa efficiente esclusiva. I danni si sono manifestati solo dopo i lavori non hanno efficienza causale fatti precedenti. Nel caso di specie, il ragionamento della Corte territoriale appare viziato, in quanto ha riconosciuto efficacia causale a fatti non colposi ormai risalenti nel tempo, trascurando il dato pacifico che tali fatti non avevano mai causato inconvenienti all'edificio, e che i danni lamentati dai ricorrenti sono emersi solo a seguito dei lavori di ristrutturazione effettuati dall'altro condomino. Sono soltanto tali lavori, quindi, che assumono rilevanza causale, quale condotta sopravvenuta idonea a rendere irrilevante tutte le altre cause di degrado preesistenti. La controversia viene, pertanto, rinviata alla Corte d'appello che dovrà decidere sulla base dei principi espressi.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 26 settembre - 6 ottobre 2011, numero 20496Presidente/Relatore TriolaSvolgimento del processoPer quello che ancora interessa in questa sede, M.G. , E S.B. e A P.B. , proprietari di unità immobiliari nell'edificio sito in omissis , convenivano davanti al Tribunale di Milano l'altra condomina s.a.s. Edal 2 di Faravelli Jolando e C, al fine di ottenere la eliminazione dei pregiudizi, causati alla struttura dei loro appartamenti ed il risarcimento dei danni in relazione a lavori effettuati da tale società.Quest'ultima, costituitasi, contestava il fondamento della domanda, che veniva solo parzialmente accolta dal tribunale adito con sentenza in data 10 ottobre 1996.Gli originari attori e la società convenuta proponevano rispettivamente appello principale ed appello incidentale.La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 5 febbraio 1999, accoglieva parzialmente il solo appello incidentale, riducendo l'ammontare dei danni liquidati in favore degli appellanti in via principale.Questi ultimi proponevano ricorso per cassazione, che veniva parzialmente accolto da questa S.C. con sentenza in data 18 gennaio 2002 numero 258.In particolare veniva ritenuta fondata la censura alla affermazione della sentenza impugnata secondo la quale era impossibile stabilire se un danno alle strutture degli appartamenti dei ricorrenti fosso derivato dai lavori effettuati dalla società convenuta.Su tale questione gli appellanti principali avevano chiesto che fossero disposte ulteriori indagini tecniche, ma a tale istanza il giudice di secondo grado non aveva dato esauriente risposta, in particolare per quanto riguardava la redazione di quel piano statico del fabbricato che era stata reputata ultronea in relazione all'ambito della materia del contendere, ma che i consulenti tecnici di ufficio in accordo con quelli di parte avevano indicato come opportuna e necessaria.La causa veniva riassunta davanti alla Corte di appello di Milano, designata quale giudice di rinvio, che, con sentenza in data 16 maggio 2005, accoglieva parzialmente l'appello principale.In particolare, i giudici di rinvio, sulla base delle C.T.U. disposte nei precedenti gradi di giudizio, ritenevano che la causa ultima delle lesioni strutturali denunciate dagli attori era da ricollegare ai lavori eseguiti dalla soc. Edal 2, tuttavia la struttura dell'edificio condominiale era già logorata per pregresse ragioni, da individuare nel prosciugamento del Naviglio, nel traffico stradale, in precedenti manomissioni per opere edili ai piani bassi.Nella impossibilità di stabilire con esattezza matematica l'efficienza causale dei fattori sembrava equo ipotizzare una equivalenza causale tra fattori pregressi e fattore ultimo e ridurre alla percentuale di degrado per Lesione alle parti strutturali degli appartamenti degli attori, costituente la base per il risarcimento del danno.Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, G M. , E S.B. e P.B.A. .Resiste con controricorso la Edal 2, che ha anche proposto ricorso incidentale, con un unico motivo.Motivi della decisioneVa preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi.Con il primo motivo del ricorso principale G M. , E S.B. e A P.B. denunciano la illogicità del ragionamento della sentenza impugnata, la quale ha attribuito efficienza causale al degrado delle parti strutturali dei loro appartamenti anche ad eventi molto lontani nel tempo, travisando sul punto quanto affermato dal C.T.U. al quale hanno fatto riferimento, il quale si era limitato ad affermare che la struttura era già logora prima dei lavori per cui è causa, dimenticando che prima dell'inizio dell'attuale controversia nessun danno si era manifestato, e la violazione dei principi in tema di nesso di causalità elaborati da questa S.C Ritiene il collegio che tale seconda censura sia fondata, e renda superfluo l'esame della questione se il C.T.U. abbia fatto riferimento ad una serie di concause determinanti il degrado strutturale di cui si discute o si sia limitato ad affermare che l'evento in questione non si sarebbe verificato se la struttura non fosse stata logora per cause preesistenti.Va, in proposito, ricordato che secondo la giurisprudenza di questa S.C. il rigore del principio dell'equivalenza delle cause di cui all'articolo 41 c.p. in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale trova il suo temperamento nella causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell'articolo 41 c.p., in base al quale ]'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali li nei e di sviluppo della serie causale già in atto sent 10 ottobre 2008 numero 25028 in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, poi, deve essere riconosciuta a tutti. un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro dì essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad un solo dei fatti imputabili, quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, rivela l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello dì occasioni estranee sent. 12 settembre 2005 numero 18094 infine, qualora la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a provocare l'evento perché autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, le cause preesistenti degradano al rango di mere occasioni perché quella successiva ha interrotto il legame tra esse e l'evento sent. 22 ottobre 2003 numero 15789 .Alla luce di tali principi appaiono evidenti i vizi del ragionamento della Corte di appello di Milano la quale, tra l'altro, ha ritenuto di non dare ingresso alla C.T.U. la cui mancata ammissione era stata sostanzialmente posta a base della precedente sentenza di annullamento da parte dì questa S.C., il che viene denunciato da G M. , E S.B. e P.B.A. in altra parte del ricorso , in quanto a ha attribuito efficienza causale a fatti non colposi e non ricollegabili a persone determinate prosciugamento del Naviglio, traffico stradale b ha trascurato il dato pacifico che tali fatti fino alla instaurazione dell'attuale giudizio non avevano causato inconvenienti, ed ha omesso, di conseguenza, di valutare se alla condotta sopravvenuta della soc. Edal 2 potesse o meno attribuirsi efficienza causale esclusiva in relazione ai danni specifici di cui si discute.L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento degli altri motivi dello stesso ricorso, nonché del ricorso incidentale.In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che provvederà anche in ordine alle spese dell'attuale giudizio di legittimità.P.Q.M.la Corte riunisce i ricorsi accoglie il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano, anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.