Tirocinio obbligatorio, formazione continua, aggiornamento biennale, 20 casi di mediazione svolti presso gli organismi iscritti al registro queste alcune delle novità contenute nella bozza di regolamento di modifica del decreto numero 180/2010.
Per diventare mediatori sarà necessario svolgere un tirocinio obbligatorio, sottoporsi a formazione continua e ad uno specifico aggiornamento biennale, partecipare a 20 casi di mediazione svolti presso gli organismi iscritti al registro del Ministero della giustizia. Queste alcune delle novità contenute nella bozza di regolamento di modifica il decreto ministeriale numero 180/2010.Un caso di presunta malasanità non potrà essere affidato ad un laureato in architettura. Già perché gli organismi di mediazione avranno il compito di prevedere criteri inderogabili per l'assegnazione delle controversie ai mediatori tali criteri dovranno essere determinati sulla base della competenza professionale, ricavata soprattutto dal tipo di laurea universitaria posseduta. Ancora. Organismi ed enti sotto stretta sorveglianza. Il direttore generale della giustizia civile, per esercitare la vigilanza sul registro degli organismi di mediazione e sugli enti di formazione, si può avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.Nuovi paletti ai requisiti dei mediatori. Per diventare mediatore sarà necessario svolgere un periodo di tirocinio assistito partecipando ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso gli organismi iscritti nell'apposito registro. Inoltre, dovranno sottoporsi ad un periodo di aggiornamento almeno biennale, presso gli enti di formazione invece, i mediatori già abilitati, per acquisire i requisiti formativi prescritti ai fini dell'esercizio della professione, avranno a disposizione più tempo, ossia un anno.Se la parte chiamata in mediazione non aderisce. Inoltre, il mediatore dovrà svolgere l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo . Modificati i criteri per determinare le indennità. Infine, la bozza prevede che l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione debba essere aumentato in misura non superiore a un quarto, anziché un quinto, in caso di successo della mediazione.
Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 numero 180 sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo numero 28 del 2010Il Ministero della Giustiziadi concerto conIl Ministero dello Sviluppo EconomicoVisto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, numero 400 Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, numero 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, numero 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversi e civili e commerciali Udito il parere numero 2228/2011 del Consiglio di Stato. espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2011 Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2011, e la successiva comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2011 ADOTTAil seguente regolamentoarticolo 1 Modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 numero 180 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 numero 180, sono apportate le seguenti modificazioni a nel primo periodo, dopo le parole ovvero persona informata da lui delegata con qualifica dirigenziale e prima delle parole nell'ambito della direzione generale , sono aggiunte le seguenti o con qualifica di magistrato b dopo il primo periodo è aggiunto il seguente Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell'lspettorato generale del Ministero della giustizia. .2. All'articolo 17, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 numero 180, sono apportate le seguenti modificazioni a nel primo periodo, dopo le parole ovvero persona informata da lui delegata con qualifica dirigenziale e prima delle parole nell'ambito della direzione generale , sono aggiunte le seguenti o con qualifica di magistrato b dopo il primo periodo è aggiunto il seguente Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell'lspettorato generale del Ministero della giustizia. .articolo 2 Modifiche all'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 numero 180 1. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 numero 180, sono apportate le seguenti modificazioni a la lettera b e sostituita dalla seguente b il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti articolo 3 Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 numero 180 1. All'articolo 7,comma 5, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 numero 180, dopo la lettera c sono aggiunte le seguenti a d che, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo b e criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. .articolo 4 Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 numero 180 1. All'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 numero 180, è aggiunto, in fine, il seguente comma 4. L'organismo iscritto è obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b .articolo 5 Modifiche all'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 numero 180 1. All'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 numero 180, sono apportate le seguenti modificazioni a al comma 4, lettera b , le parole un quinto sono sostituite dalle seguenti un quarto b al comma 4, la lettera d è sostituita dalla seguente nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b del presente comma c al comma 4, lettera e , le parole deve essere ridotto di un terzo sono sostituite dalle seguenti deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni ferma restando l'applicazione della lettera c del presente comma d il comma 8 è sostituito dal seguente Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. e al comma 9, è aggiunto in fine il seguente periodo Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. f dopo il comma 13 è aggiunto il seguente 14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili. .articolo 6 Modifiche all'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 numero 180 1. All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 numero 180, sono apportate le seguenti modificazioni a al comma 1, dopo le parole il responsabile e prima delle parole verifica il possesso , sono inserite le seguenti dopo aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente, b al comma 2, le parole sei mesi , ovunque presenti, sono sostituite con le seguenti dodici mesi c al comma 3, dopo le parole il responsabile e prima delle parole verifica il possesso , sono inserite le seguenti , dopo aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente, d al comma 4, le parole sei mesi , ovunque presenti, sono sostituite con le seguenti dodici mesi .articolo 7 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.