Escluso dalla selezione per il passaggio di categoria: è perdita di chances?

Il danno da perdita di chances richiede la prova di una buona probabilità di superare la selezione, non la mera possibilità di parteciparvi.

Lo ribadisce il Collegio di legittimità con ordinanza n. 20408/17 depositata il 25 agosto. Il caso. La Corte d’Appello di Milano confermava il rigetto della richiesta di risarcimento danni da perdita di chances proposta dal lavoratore nei confronti della società. Quest’ultimo decide di ricorrere in Cassazione lamentando il fatto che la Corte territoriale aveva ritenuto non provata la probabilità di positivo superamento della selezione riguardante il passaggio di categoria, senza valutare che, oltre ai 3 anni di anzianità nella categoria precedente, egli possedeva il diploma di perito industriale e, dunque, nessuna prognosi poteva essere fatta sulle sue reali chances, potendo egli così partecipare alle selezioni in una posizione di partenza almeno pari a quella degli alti candidati. Danno da perdita di chances. La Cassazione, ritenendo infondato il ricorso in virtù del fatto che pone in discussione accertamenti di fatto rimessi all’apprezzamento del giudice di merito, afferma la non chiarezza dei parametri di riferimento in base ai quali è possibile valutare le probabilità di successo alle selezioni, non essendo sufficiente la riproduzione fotostatica di sole pagine del CCNL Ferrovie dello Stato e dell’accordo sindacale nazionale del 1993. Inoltre, concludono gli Ermellini, il danno da perdita di chances richiede la prova di una buona, o non trascurabile, probabilità di superare la selezione e non certo la mera possibilità di parteciparvi . Il Collegio di legittimità rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 16 maggio – 25 agosto 2017, n. 20408 Presidente Bronzini – Relatore Balestrieri Rilevato in fatto Che con sentenza depositata il 21.12.11, la Corte d’appello di Milano confermava il rigetto della domanda proposta da D.G.A. nei confronti della RFI s.p.a. diretta ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chances, conseguente l’accertata illegittima posticipazione del suo inquadramento nella categoria 8 dal 18.12.95, anziché dal 1.12.91, come giudizialmente riconosciuto, con conseguente impossibilità di partecipare alle selezioni interne del 1995 e 1996 per il passaggio in categoria 9 riteneva la corte di merito non provata la probabilità di superamento delle selezioni. Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il D.G. , affidato ad unico motivo, cui resiste RFI s.p.a. con controricorso, poi illustrato con memoria. Considerato in diritto Che il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ., 115 e 116 cod.proc.civ., nonché degli artt. 103 e 104 del CCNL Ferrovie dello Stato del 18.7.1990 e dell’accordo sindacale nazionale in data 25 marzo 1993, oltre ad omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. , lamentando che la sentenza impugnata aveva errato nel ritenere non provata la probabilità di positivo superamento della selezione senza adeguatamente valutare che, oltre ai tre anni di anzianità in categoria 8 infine riconosciutigli, egli era in possesso di diploma di perito industriale e che seppure era vero che alla selezione parteciparono alcune centinaia di candidati per 39 posti disponibili e che dopo una prima selezione di idoneità era prevista una valutazione discrezionale del dirigente diretto che per tale ragione nessuna prognosi poteva farsi sulle reali chances di ciascun candidato, doveva comunque accertarsi che, per il possesso del diploma e la conoscenza delle lingue, egli avrebbe potuto partecipare alle selezioni in una posizione di partenza almeno pari a quella degli altri candidati, se non superiore. Che il motivo è infondato. In primo luogo in quanto pone in discussione accertamenti di fatto rimessi al prudente apprezzamento del giudice di merito e non sindacabili in cassazione se non per evidenti vizi logici o giuridici, nella specie non ricorrenti nella congrua motivazione della sentenza impugnata Cass. n. 10111/08 in secondo luogo in quanto non chiarisce, come già evidenziato dalla sentenza impugnata, i parametri di riferimento in base ai quali poter valutare le probabilità di successo, se non attraverso la riproduzione fotostatica di alcune pagine del c.c.n.l. e dell’accordo sindacale del 1993, affidando in tal modo alla Corte la selezione delle parti rilevanti e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità Cass. 7 febbraio 2012 n. 1716 . Che in ogni caso il danno per perdita di chances richiede la prova di una buona o non trascurabile, Cass. n. 852/06 probabilità di superare la selezione e non certo la mera possibilità di parteciparvi. Che il ricorso deve pertanto rigettarsi, con le conseguenze in ordine alle spese di cui al dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro.200,00 per esborsi, Euro.3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a