Via libera alla scissione finalizzata alla successiva cessione di partecipazioni

La risoluzione numero 97/E, diramata il 25 luglio dall’Agenzia delle Entrate, fornisce chiarimenti in ordine all’operazione di scissione finalizzata alla cessione di partecipazioni nella società scissa da parte dei soci anche persone fisiche.

La scissione finalizzata alla cessione delle partecipazioni nella società scissa non è abusiva, anche se i soci sono persone fisiche. Questo il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate, tramite la risoluzione numero 97/E di ieri, all’interpello proposto da una s.p.a. Il caso. L’istante, una società dedita all’attività sanitaria, possiede un compendio immobiliare, in parte, utilizzato dalla stessa e, in parte, locato a terzi. La compagine sociale è composta, oltre che dalla società istante, da altri due soci persone fisiche, titolari ciascuno di partecipazioni al capitale sociale pari al 35%. L’intento dell’istante è di realizzare un'operazione di scissione parziale proporzionale in favore di una società a responsabilità limitata da costituire ex novo, che avrà per oggetto l'esercizio di attività di gestione di beni immobili rustici ed urbani, civili ed industriali e cui sarà assegnato il compendio immobiliare della scindenda. Il tutto senza conguagli in denaro a favore dei soci. Alla scissione, farà seguito la cessione delle partecipazioni detenute nella scindenda, da parte dei relativi soci, alla società Y s.p.a. La soluzione delle Entrate. Interrogata in ordine all’eventuale abusività dell’operazione con riguardo ai comparti dell'IRES e dell'imposta di registro, l’Amministrazione finanziaria non ha sollevato obiezioni. In particolare, per le Entrate, con riguardo alle imposte dirette, la cessione post scissione della totalità delle partecipazioni della società istante rimasta titolare dell'azienda relativa al solo ramo operativo da parte del socio-società e dei soci-persone fisiche non imprenditori, non integra alcun indebito risparmio d'imposta . Per quanto concerne, invece, il registro, l’Agenzia ribadisce che, in conformità all’insegnamento di Cassazione, occorre seguire i criteri interpretativi fissati dall’articolo 20 T.U.R. l’imposta deve essere applicata in base alla natura ed agli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente. Fonte www.fiscopiu.it

OK_TP_FISCO_17Risoluzione97E_s