Il fideiussore che, avendo garantito il diritto dell'ufficio IVA di ripetere le somme risultate a credito del contribuente in sede di dichiarazione annuale, paga la somma richiesta dal medesimo ufficio, è surrogato nei diritti e nelle azioni del creditore garantito che resta sempre l'ufficio IVA .
Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 14772, depositata il 30 giugno 2014. Il caso. Un istituto bancario, nell'interesse di una società, emetteva due polizze fideiussorie in favore dell'ufficio IVA a garanzia del credito che lo Stato avrebbe rimborsato alla società. All'accordo fideiussorio partecipavano anche tre persone fisiche che prestavano garanzia diretta in favore della banca. Successivamente, la società, con scrittura privata, cedeva il credito IVA in favore dell'istituto di credito e, previa corretta notifica della cessione, l'Agenzia delle Entrate provvedeva al pagamento in favore della banca. A seguire, notificati gli avvisi di accertamento, lo Stato chiedeva alla società di assicurazione il versamento del relativo credito l'assicurazione pagava l'importo richiesto e chiedeva il rimborso alla banca che aveva acquistato il credito la banca oppose netto rifiuto. La società di assicurazione conveniva in giudizio la società originaria titolare del credito IVA, la banca e le tre persone fisiche che avevano prestato garanzia in favore della banca. Il tribunale accoglieva la domanda formulata da parte attrice, mentre la corte d'appello riformava la decisione di primo grado e accoglieva la difesa della banca escludendo che fosse tenuta a rimborsare le somme in favore dell'assicurazione. Le parti hanno proposto ricorso per cassazione. Mandato alle liti ed indecifrabilità della firma del professionista. La Cassazione ha ribadito che la decifrabilità della sottoscrizione posta in calce al mandato alle liti non è requisito essenziale per la validità del mandato, sempre che l'autore sia identificabile nel contesto dell'atto. Rimborso dei crediti IVA. L'art 38- bis d.P.R. numero 633/1972 prevede come possibile e disciplina la procedura di rimborso del credito IVA in particolare, ratione temporis , il rimborso risultava possibile ove fossero prestata cauzione in titoli di stato o garantiti dallo Stato o mediante presentazione di garanzia fideiussoria. La norma precisa che in caso di cessione che risulti dalla dichiarazione annuale, l'ufficio IVA potrà esigere il pagamento delle somme anche dal cessionario che, quindi, diviene condebitore solidale unitamente al cedente. Discorso e responsabilità diverse ricorrono in riferimento al contratto di fideiussione che, per giurisprudenza consolidata, lega il creditore garantito al garante mentre l'obbligato resta terzo. Ciò, osserva la Corte, è tanto vero che ex articolo 1936 c.c. la fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza. Dunque, la questione sta nel comprendere se e come opera la surrogazione nei rapporti intercorrenti tra garante, garantito e creditore. La surrogazione legale ha luogo di diritto a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, ha interesse a soddisfarlo. Osserva la S.C. che a mente dell'articolo 1203, numero 3, c.c. - appena richiamato - la surrogazione legale non necessita del pagamento ma si fonda su una situazione di obbligo giuridico a pagare un debito altrui la surrogazione realizza una variazione soggettiva del rapporto obbligatorio, l'adempimento del terzo non estingue l'obbligazione ma tacita la pretesa del creditore senza liberare il debitore originario. Chi, avendo interesse, ha effettuato il pagamento in luogo del debitore originario subentra nella stessa posizione del creditore e con gli stessi diritti agisce nei confronti del debitore originario. Fideiussore e diritto di regresso . Chiarisce la S.C. che il fideiussore che ha garantito l'adempimento dell'obbligazione, ha diritto di regresso così da poter ripetere integralmente quanto anticipato. Sul punto si richiama il precedente della Cassazione numero 12447/2002 «Quando vi sono più debitori principali, obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito l'adempimento dell'obbligazione ha regresso, per ripetere integralmente quanto ha pagato, contro ciascuno dei debitori solidali e, quindi, anche nei riguardi del condebitore solidale che non abbia stipulato il contratto di fideiussione e non sia consapevole della sua esistenza» . Dunque, ha ribadito la S.C., il debitore che paga subentra nel diritto del creditore originario. Ciò vuol dire che, anche nel caso in commento, a favore della compagine assicuratrice che aveva pagato il debito, si attivava l'istituto della surroga legale, per cui, la scelta della corte territoriale di escludere il predetto diritto risulta errata. La Cassazione ha concluso e deciso la questione affermando il seguente principio il fideiussore che, avendo garantito il diritto dell'ufficio IVA di ripetere le somme risultanti a credito del contribuente in sede di dichiarazione annuale, abbia pagato quanto dall'ufficio preteso in ripetizione è surrogato nei diritti e nelle azioni di cui godeva il creditore garantito. Così pronunciandosi, la S.C. ha accolto il ricorso e rinviato la causa ad altro giudice territoriale.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 1° aprile – 30 giugno 2014, numero 14772 Presidente Petti – Relatore Amendola Svolgimento del processo Previdente Assicurazioni s.p.a. ora Milano Assicurazioni s.p.a. emise all'inizio degli anno '90 due polizze fideiussorie nell'interesse di Un Mondo di Scarpe s.r.l., e a favore dell'Amministrazione Finanziaria - Ufficio IVA di . Le garanzie vennero prestate a copertura del rischio dell'eventuale restituzione, totale o parziale, delle somme che l'Ufficio IVA sarebbe andato a rimborsare a Un Mondo di Scarpe a titolo di eccedenza di imposta in relazione alle dichiarazioni IVA degli anni 1991 e 1992, ex articolo 30 e 38 bis d.P.R. numero 633 del 1972. Peraltro tutti gli obblighi e gli oneri facenti capo alla società contraente per effetto della stipulazione delle polizze vennero assunti in via solidale da C.L. , C.R. e Ca.Ma.Ro. . Con scrittura privata autenticata del 29 marzo 1993 Un Mondo di Scarpe s.r.l. cedette alla Banca Cassa di Risparmio di Vignola s.p.a. di seguito anche Cassa di Risparmio , i crediti d'imposta relativi agli anni 1991 e 1992. Il successivo 10 aprile la cessione venne notificata all'Ufficio IVA di . Per l'effetto il ceduto dispose il pagamento dei rimborsi IVA in favore della Banca cessionaria. Notificati alla cedente avvisi di accertamento, l'Ufficio IVA di Modena escusse le garanzie, chiedendo alla società assicuratrice il versamento della complessiva somma di L. 997.070904, oltre interessi maturati e maturandi fino all'effettivo adempimento. Milano Assicurazioni, dopo aver pagato, domandò alla Cassa di Risparmio, in qualità di cessionaria ed ex articolo 5 d.l. numero 70 del 1988, convertito nella legge numero 154 del 1988, la restituzione delle somme versate. A fronte del rifiuto dalla stessa opposto, la società assicuratrice la convenne, insieme a Un Mondo di Scarpe s.r.l. in liquidazione, a C.L. e a R. nonché a C.M.R. , innanzi al Tribunale di Milano, per ivi sentirli condannare in solido, e in surroga, ex articolo 1203 numero 3, cod. civ., 1949 e 1950 cod. civ., al pagamento della somma di L. 954.839.355, oltre interessi dal 22 novembre 1999 al saldo. Resistettero i convenuti. Con sentenza del 14 dicembre 2004 il giudice adito accolse la domanda. Proposto gravame dalla Cassa di Risparmio, la Corte d'appello, in data 23 aprile 2008, in riforma della impugnata pronuncia, ha assolto la banca dalle istanze attrici. Per la cassazione di detta decisione ricorre a questa Corte Milano Assicurazioni s.p.a., formulando sette motivi. Resiste con controricorso la Cassa di Risparmio di Vignola s.p.a Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione 1.1 Con il primo motivo l'impugnante lamenta violazione degli articolo 1260 cod. civ. e 5, comma 4 ter, d.l. numero 70 del 1988, convertito nella legge numero 154 del 1988. Secondo l'esponente l'affermazione della Curia meneghina secondo cui cedente e cessionaria, obbligati in solido nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, non lo erano invece nei confronti di Milano Assicurazioni, di talché la cessionaria era estranea al rapporto di garanzia, con conseguente inoperatività della surrogazione e del regresso, sarebbe errata. In base alle norme che governano la cessione - sostiene - il cessionario, ove il credito ceduto venga meno ex tunc, è esposto all'azione di ripetizione, posto che, in sostituzione del cedente, esso si attesta ormai quale soggetto principale del rapporto sia dal lato attivo che passivo. Non a caso, del resto, l'articolo 5, comma 4 ter, del d.l. 14 marzo 1988, numero 70, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 13 maggio 1988, numero 154, stabilisce che, agli effetti dell'articolo 38-jbis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non abbia prestato la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo. In sostanza, tenuto conto che il cessionario può diventare tale e conseguire il rimborso solo perché fruisce della garanzia fideiussoria per l'eventuale restituzione - garanzia prestata, nella fattispecie, da Milano Assicurazioni - una volta intervenuta la cessione, il cessionario resterebbe esposto alla surroga fideiussoria. 1.2 Con il secondo mezzo la ricorrente lamenta violazione degli articolo 1362 e segg. cod. civ., 1201 e 1949 cod. civ., nonché omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso. Il giudice di merito avrebbe del tutto ignorato il contenuto dell'articolo 7 delle condizioni generali di polizza, predisposte dall'amministrazione finanziaria e approvate con decreto dirigenziale, in base alle quali il fideiussore, per effetto del pagamento, rimane surrogato all'amministrazione finanziaria in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente e i suoi aventi causa, così facendosi luogo a una surroga convenzionale per volontà del creditore, ex articolo 1201 cod. civ., con effetto anticipato rispetto al pagamento. In sostanza la garanzia fideiussoria sarebbe ab origine prestata a copertura dell'obbligazione solidale del contribuente e del suo cessionario. 1.3 Con il terzo motivo si deduce violazione degli articolo 1372 e 1936 cod. civ Le critiche si appuntano contro l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il disposto dell'articolo 5, comma 4 ter, d.l. numero 70 del 1988, convertito nella legge numero 154 del 1988 varrebbe esclusivamente nei confronti dell'amministrazione finanziaria, non anche del fideiussore, considerato che, a norma dell'articolo 1372 cod. civ., il contratto produce effetti solo nei confronti delle parti e dei loro eredi, non già nei confronti dei successori a titolo particolare, sia inter vivos che mortis causa. Rileva per contro l'esponente che il cedente non è contraente della fideiussione, la quale, a norma dell'articolo 1936, secondo comma, cod. civ., è efficace anche se il debitore non ne è a conoscenza. La fideiussione, quale vincolo giuridico, intercorre invero solo tra garante e creditore dell'obbligazione garantita, nella specie costituito dall'amministrazione finanziaria, mentre il soggetto passivo della stessa, il debitore cioè, resta estraneo allo schema strutturale dell'istituto, a nulla rilevando che a monte, sia stata - da lui o da altri per lui - svolta una qualsivoglia attività negoziale, prodromica e/o onerosa, al fine di provocare la prestazione della garanzia fideiussoria. Del resto - aggiunge - il cessionario verrebbe a ricevere solo effetti favorevoli dalla fideiussione, primo fra tutti quello di avere la possibilità di incamerare il pagamento. 1.4 Con il quarto mezzo l'assicurazione denuncia violazione dell'articolo 1263, primo comma, cod. civ. Evidenzia segnatamente che la garanzia fideiussoria rientra tra le utilità connesse al credito che vengono trasferite con la cessione e di cui beneficia il cessionario. 1.5 Con il quinto motivo prospetta violazione degli articolo 1203, numero 3, e 1949 cod. civ. Oggetto delle critiche è l'affermazione del giudice di merito secondo cui, non potendo il fideiussore avvalersi della surroga di cui all'articolo 1949 cod. civ., parimenti non potrebbe avvalersi di quella di cui all'articolo 1203 cod. civ Tali conclusioni, basate sulla convinzione della natura convenzionale della surroga, sarebbero errate, posto che l'effetto surrogativo, che è di indole sostitutiva, si produce ex lege. Nella fattispecie, poi, ricorrerebbero tutti i presupposti della previsione dell'articolo 1203, numero 3, cod. civ., tenuto conto che il fideiussore è obbligato per altri al pagamento del debito, di talché, una volta che abbia adempiuto, egli agisce, nei confronti del cessionario, come se fosse lo stesso creditore non più, dunque, in base alla fideiussione, ma in base al rapporto principale oggetto di garanzia. Del resto, quando vi sono più debitori principali, obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito l'adempimento dell'obbligazione ha regresso, per ripetere integralmente quanto ha pagato, contro ciascuno dei debitori solidali e, quindi, anche nei riguardi del condebitore solidale non garantito confr. Cass. civ. 26 agosto 2002, numero 12477 . 1.6 Con il sesto mezzo la ricorrente prospetta violazione degli articolo 1949 cod. civ. e 2 della legge numero 348 del 1982, nonché omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Deduce che Milano Assicurazioni aveva invocato nei precedenti gradi l'applicazione della legge numero 348 del 1982 e, segnatamente, del disposto dell'articolo 2 della stessa, in base al quale in tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o di altro ente pubblico, i diritti e le azioni di cui gode il creditore beneficiario della prestazione garantita da cauzione si trasferiscono in surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di inadempienza del debitore principale. Tale norma - sostiene - sancisce in sostanza che la surrogazione è riconosciuta al garante anche nei confronti di soggetti diversi dal garantito, ma con lui obbligati allo stesso titolo all'adempimento della medesima obbligazione. 1.7 Con il settimo motivo l'esponente denuncia violazione degli articolo 1292, 1298, 1299 e 1203, numero 3, cod. civ Il giudice di merito non avrebbe considerato che Milano Assicurazioni, restituendo all'Amministrazione finanziaria quanto indebitamente riscosso dal cessionario del credito di rimborso dell'eccedenza IVA, ne aveva perciò stesso provocato la liberazione, donde la sua facoltà di agire per il recupero nei confronti della Cassa di Risparmio di Vignola, sua condebitrice solidale. 2 Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente. Essa è radicata, nel controricorso, sulla pretesa nullità della procura, per illeggibilità della firma di autenticazione della sottoscrizione del conferente, nonché sulla non corrispondenza grafica della stessa con quella apposta in calce all'atto dal difensore. Nella memoria ex articolo 378 cod. proc. civ., peraltro, viene prospettato un ulteriore vulnus dell'atto di impugnazione, costituito dalla mancata produzione della procura speciale notarile in forza della quale il conferente la procura – persona diversa dal legale rappresentante di Milano Assicurazioni s.p.a. - era stato autorizzato a rilasciarla. 3 Sotto entrambi i profili l'eccezione è destituita di fondamento. Valga considerare, sotto il primo aspetto, che nell'epigrafe del ricorso la parte ricorrente risulta rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Sciuto e Carlino Scofone, per procura speciale a margine del presente atto . Il ricorso, poi, reca in calce la sottoscrizione di entrambi i difensori, accanto ai relativi nominativi, riportati a stampa, l'uno di seguito all'altro. Contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, il segno grafico di autenticazione della firma della parte, apposto subito dopo la stessa, è sostanzialmente identico a quello vergato di fianco al nome dell'avvocato Carlino Scofone, benché entrambi non siano di facile lettura, perché redatti in forma contratta. Ciò comporta una presunzione di appartenenza delle sottoscrizioni al predetto professionista confr. Cass. civ. 21 giugno 2011, numero 5541 , in linea, del resto, con la costante giurisprudenza di questa Corte Regolatrice, che pacificamente nega alla decifrabilità della sottoscrizione della procura alle liti il carattere di requisito di validità dell'atto, sempre che l'autore sia identificabile, con nome e cognome, dal contesto dell'atto medesimo confr. Cass. civ. 26 giugno 2007, numero 14786 Cass. civ. 19 marzo 2007, numero 6464 . 4 Sotto il secondo aspetto, la fondatezza delle contestazioni in ordine alla mancata giustificazione dei poteri rappresentativi in capo al conferente la procura è smentita dalla precisa indicazione, al numero 9 della nota di deposito e di iscrizione a ruolo del ricorso, della copia della procura in data 23 giugno 2004 rilasciata al Dott. B.L.F. , sottoscrittore del mandato apposto a margine dell'atto di impugnazione. 5 Quanto al merito delle doglianze fatte valere dalla ricorrente società, il collegio ritiene fondate quelle svolte nel terzo, nel quarto, nel quinto e nel sesto motivo di ricorso che, oltre ad essere intrinsecamente connesse, pongono questioni preliminari ed assorbenti rispetto alle critiche formulate negli altri mezzi. La Corte territoriale, dopo aver dato atto che, ai sensi dell'articolo 38 bis d.P.R. numero 633 del 1972, è consentito ottenere il rimborso dei crediti IVA emergenti dalla dichiarazione annuale, nel concorso dei presupposti di cui all'articolo 30, prestando cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero idonea garanzia anche a mezzo di polizza fideiussoria, e avere altresì ricordato che, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, di talché questi assume la posizione di condebitore solidale con il cedente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, ha escluso, come ricordato innanzi sub 1.3 , che al cessionario possa riconoscersi siffatta qualifica anche nei rapporti con il fideiussore ostandovi, a suo dire, il principio di cui all'articolo 1372 cod.civ., in forza del quale il contratto produce effetti solo nei confronti delle parti e dei loro eredi. 6 In realtà di contratto di fideiussione si parla esclusivamente con riferimento ai rapporti tra creditore e garante, ponendosi in rilievo al riguardo che rispetto ad esso l'obbligato è terzo confr. Cass. civ. 5 luglio 2004, numero 12279, in motivazione , tanto è vero che, a norma del secondo comma dell'articolo 1936 cod. civ., la fideiussione è efficace anche se il debitore non ne è a conoscenza. La dottrina, che peraltro spesso ha dubitato della natura contrattuale della fideiussione, preferisce definirla in termini di negozio unilaterale, rifiutabile dal creditore in base alla disciplina generale dei contratti con obbligazioni a carico del solo proponente, di cui all'articolo 1333 cod. civ Ha dunque ragione la società ricorrente quando rileva che l'eventuale attività negoziale svolta dal soggetto passivo dell'obbligazione - o da altri per lui - al fine di indurre il fideiussore a garantire l'adempimento dell'obbligazione, vincolandosi personalmente verso il creditore, è fuori dello schema della garanzia, di talché non è certo rispetto ad essa peraltro nella specie neppure allegata , che può invocarsi il principio sancito dall'articolo 1372 cod. civ Ne deriva che, mentre del tutto apodittica - oltre che intrinsecamente errata - è l'affermazione del giudice di merito secondo cui il titolo fatto valere dalla compagnia di assicurazioni è la polizza, con la conseguenza che il suo contraente è il solo cedente, e cioè Un Mondo di Scarpe s.r.l., inconferente è altresì il richiamo al principio della relatività del contratto, nel senso che non è in base al esso che può essere negata la sussistenza del diritto del fideiussore che ha pagato di agire in ripetizione nei confronti del cessionario del credito. 7 Il problema, gira e rigira, resta allora quello della operatività, in parte qua, delle norme generali e/o speciali in tema di surrogazione. In un recente arresto questa Corte, scrutinando l'estensione di siffatto istituto - e segnatamente della fattispecie prevista dall'articolo 1203, primo comma, numero 3 - ha escluso che, per usufruire della relativa tutela, il surrogante sia tenuto al pagamento del debito in base allo stesso titolo del debitore surrogato, e che sia direttamente obbligato nei confronti dell'accipiens, richiedendo la norma soltanto che il surrogante abbia un interesse giuridicamente qualificato alla estinzione dell'obbligazione confr. Cass. civ. 16 dicembre 2013, numero 28061 . L'affermazione muove dal rilievo che la surrogazione realizza una variazione soggettiva del rapporto obbligatorio, perché l'adempimento del terzo non estingue l'obbligazione in senso oggettivo, ma piuttosto tacita la pretesa del creditore senza liberare il debitore. In sostanza, si è detto, essa mira ad agevolare la soddisfazione del soggetto attivo del rapporto obbligatorio, consentendo a colui che paga di succedere nello stesso diritto di cui era titolare l'accipiens, come dimostra, in maniera inconfutabile, la circostanza che la surrogazione ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore articolo 1204 cod. civ. . Più nello specifico, sull'abbrivio di Cass. sez. unumero 29 aprile 2009, numero 9946, secondo cui l'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'articolo 1180 cod. civ., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'articolo 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'articolo 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'articolo 1203 numero 3 cod. civ. la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito né, ancora, la surrogazione legale di cui agli articolo 1203 numero 5 e 2036, terzo comma, cod. civ. la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo ex latere solventis, senza che sussistano le condizioni per la ripetizione, esige nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio , si è valorizzato, sul piano ermeneutico, il requisito dell'interesse, come elemento che può connotare la posizione del solvens in termini inidonei al riconoscimento della sussistenza di un già attuale obbligo di pagamento, ma nondimeno tali da dare a quel requisito una consistenza, e un corrispondente livello di emersione sul piano dell'ordinamento, sufficiente ad escludere la spontaneità dell'adempimento. L'interesse, così inteso, diverso da quello che presiede all'attribuzione a titolo gratuito e comunque tale da fungere da spartiacque rispetto alla sfera del giuridicamente neutro, è in definitiva condizione necessaria e sufficiente per l'accesso alla surrogazione legale ex articolo 1203, numero 3, cod. civ. confr. Cass. civ. numero 28061 del 2013 cit. Cass. civ. 15 marzo 2004, numero 5245 . 8 Se tutto questo è vero, nessun senso ha l'affermazione della inapplicabilità degli articolo 1949 e 1950 cod. civ., in quanto norme che descriverebbero la diversa fattispecie nella quale uno è il garante, uno il creditore, uno il debitore nonché l'affermazione della inconferenza dell'articolo 1951 cod. civ., disposizione che, secondo il giudice a quo, si riferisce all'ipotesi in cui i diversi debitori solidali sono tutti garantiti. In realtà la scelta decisoria alla quale approda la Corte d'appello sulla base di siffatti assunti, peraltro esposti anche in maniera criptica, in taluni punti, vanno ben al di là della ricostruzione dogmatica dell'istituto della surrogazione del fideiussore offerta dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità. È sufficiente al riguardo considerare che, secondo un primo orientamento, quando vi sono più debitori principali, obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito l'adempimento dell'obbligazione ha regresso, per ripetere integralmente quanto ha pagato, contro ciascuno dei debitori solidali e, quindi, anche nei riguardi del condebitore solidale che non abbia stipulato il contratto di fideiussione e non sia consapevole della sua esistenza confr. Cass. civ. 26 agosto 2002 numero 12477 . Con il pagamento, invero, il fideiussore si pone nella medesima posizione del creditore, di talché il versamento effettuato gli attribuisce il medesimo diritto di chiedere l'intero da uno qualsiasi dei debitori solidali ad onta del fatto che la garanzia venne prestata soltanto in favore di uno o di alcuni di essi. Il principio sotteso a questa tesi è dunque che il fideiussore, anche quando garantisce soltanto alcuni dei debitori solidali, è egualmente garante dell'intero debito, perché anche il debitore garantito è tenuto per l'intero. Secondo un altro orientamento, invece, il debito pagato dal fideiussore, per quanto dovuto dal debitore garantito, appartiene a costui solo in parte, di talché, allorché paga, il fideiussore paga un debito che pro quota appartiene anche agli altri debitori, ancorché non garantiti, così conseguendo il diritto a surrogarsi non già nel diritto di credito tout court, ma nei diritti di credito che spettavano al debitore garantito nei confronti dei suoi condebitori. La tesi è quindi costruita su una doppia surrogazione del fideiussore una surrogazione esercitata per l'intero verso il debitore garantito ed una surrogazione esercitata pro quota verso i condebitori non garantiti, con la conseguenza che il fideiussore può agire verso i debitori non garantiti soltanto nei limiti in cui gli stessi sono tenuti confr Cass. civ. 17 giugno 1996, numero 5541 Cass. civ. 15 gennaio 1993, numero 499 . 9 Le piste ermeneutiche qui sinteticamente riportate non escludono dunque affatto la surrogazione del fideiussore verso il condebitore non garantito, posto che in ogni caso l'ammettono, o per l'intero, o almeno per la parte da questo dovuta. Peraltro nella fattispecie neppure è agevole qualificare come condebitore non garantito la Cassa di Risparmio di Vignola, considerato che, a norma dell'articolo 1263 cod. civ., per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie reali e personali e con gli altri accessori. Il che vuoi dire che il cessionario era garantito da Milano Assicurazioni non meno del cedente, e come il cedente è dunque soggetto alla rivalsa del solvens. A ciò aggiungasi che l'approdo esegetico in tesi più penalizzante per il fideiussore deve comunque fare i conti con il disposto dell'articolo 1298 cod. civ., a tenor del quale, nei rapporti interni, l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. L'interazione delle due norme testé richiamate realizza, a ben vedere, la chiusura del sistema il cessionario del credito di rimborso IVA, garantito da fideiussione, nella persistente operatività, in suo favore, della garanzia fideiussoria, assume altresì la posizione di soggetto nel cui esclusivo interesse l'obbligazione solidale è stata contratta. Ne deriva che, sia in base alla disciplina generale della surrogazione legale di cui all'articolo 1203, primo comma, numero 3, cod. civ., sia in virtù delle disposizioni specifiche in tema di cessione di credito e di surrogazione del fideiussore, la domanda della società assicuratrice non poteva essere rigettata. 10 Sotto altro, concorrente profilo, va poi osservato che, in considerazione della natura dell'obbligazione garantita, la fattispecie concreta dedotta in giudizio rientra altresì nell'area normativa della legge 10 giugno 1982, numero 348 che, dopo avere disciplinato le modalità di costituzione delle cauzioni a favore dello Stato o di altro ente pubblico, in tutti i casi in cui esse siano previste articolo 1 , stabilisce che i diritti e le azioni, di cui godeva il creditore beneficiario della prestazione garantita da cauzione, si trasferiscono in surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di inadempienza del debitore principale ed incameramento della cauzione articolo 2 , norma che questa Corte ha già interpretato nel senso che la surrogazione è riconosciuta per l'intero al garante anche nei confronti di soggetti diversi dal garantito, ma con lui obbligati, allo stesso titolo, all'adempimento della medesima obbligazione confr. Cass. civ. numero 5541 del 1996 cit. . Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione che, nel decidere, si atterrà al seguente principio di diritto il fideiussore che, avendo garantito il diritto dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di ripetere le somme risultanti a credito del contribuente in sede di dichiarazione annuale, abbia pagato quanto dall'ufficio preteso in ripetizione, è surrogato nei diritti e nelle azioni di cui godeva il creditore garantito anche nei confronti del cessionario del credito. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.