Macchina rotta in permuta: il risarcimento è automatico

In materia di contratto misto di vendita e di permuta, considerando l’applicabilità delle norme sulla vendita con o senza la clausola di compatibilità prevista dall’articolo 1555 c.c. della permuta , a seconda che il giudice di merito ritenga prevalente l’una o l’altra causa negoziale, l’accertamento del vizio di un bene dato in permuta giustifica il risarcimento del danno indipendentemente dalla prova della sua effettiva eliminazione, la cui necessità determina, comunque, una riduzione di valore del bene.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 13717, depositata il 17 giugno 2014. Il caso. La Corte d’appello di Trento respingeva la domanda di una società al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni per i vizi riscontrati su un veicolo usato, consegnatole dal convenuto in permuta per l’acquisto di un altro veicolo. I giudici di merito interpretavano il rapporto sostanziale come un contratto misto di vendita e permuta e riconoscevano l’esistenza di vizi non riconoscibili, i quali determinavano un minor valore del mezzo in permuta, per cui l’attrice poteva richiedere il risarcimento del danno. Tuttavia, mancava, a loro giudizio, la prova sul quantum, in quanto non dimostrato dalla perizia di parte e non accertabile diversamente mediante la nomina di un c.t.u. perché non si sapeva se la società possedesse ancora il veicolo. Infine, non era stato chiarito se il danno consisteva nei pagamenti sostenuti per le riparazioni oppure nel minor profitto ricavato dalla vendita a terzi dello stesso veicolo. La società ricorreva in Cassazione, lamentando una motivazione insufficiente sulla mancata nomina del c.t.u., sul danno per vizi, che era stato accertato e dichiarato, e contestando il mancato riconoscimento in suo favore del risarcimento del danno da inadempimento. Danno risarcibile. La Corte di Cassazione sottolineava che, in materia di contratto misto di vendita e di permuta, considerando l’applicabilità delle norme sulla vendita con o senza la clausola di compatibilità prevista dall’articolo 1555 c.c. della permuta , a seconda che il giudice di merito ritenga prevalente l’una o l’altra causa negoziale, l’accertamento del vizio di un bene dato in permuta giustifica il risarcimento del danno indipendentemente dalla prova della sua effettiva eliminazione, la cui necessità determina, comunque, una riduzione di valore del bene. Unica eccezione. Il risarcimento può essere escluso solo se viene cumulato con un’actio quanti minoris, poiché soltanto in questo caso assume la valenza di un’eliminazione indiretta del vizio, corrispondente ad un’azione di esatto adempimento, a sua volta esclusa in materia. Infatti, la disciplina della garanzia per vizi esaurisce la tutela ordinaria in favore dell’acquirente, salvo particolari ipotesi previste dalla legge o un diverso accordo intervenuto tra le parti. Nel caso di specie, una volta accertata l’esistenza e la natura del vizio, non era necessario l’esame diretto del veicolo per stabilire, mediante degli accertamenti tecnici d’ufficio, quale fosse la spesa occorrente per le riparazioni e per parametrare su tale somma il risarcimento del danno. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e rinviava la decisione alla Corte d’appello di Trento.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 18 marzo – 17 giugno 2014, numero 13717 Presidente Petitti – Relatore Manna Svolgimento del processo e motivi della decisione I. - Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell'articolo 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex articolo 380-bis e 375 c.p.c. 1. - La Dorigoni s.p.a. conveniva in giudizio S.T. , innanzi al Tribunale di Trento, per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 8.181,56 a titolo di risarcimento danni per i vizi riscontrati su di un'autovettura usata, che questi le aveva consegnato in permuta per l'acquisto di un altro veicolo. Il convenuto resisteva in giudizio. 1.1. - Accolta in primo grado, la domanda era respinta dalla Corte d'appello di Trento con sentenza numero 51 del 18.2.2011. Interpretato e qualificato il rapporto sostanziale come contratto misto di vendita e permuta, la Corte territoriale riteneva l'esistenza di vizi non riconoscibili al cambio automatico e al turbo compressore , che costituendo un inesatto adempimento determinavano un minor valore dell'autovettura che il S. aveva dato in pennuta, con la conseguenza che la società Dorigoni era abilitata a domandare il risarcimento del danno. Tuttavia la Corte trentina respingeva la domanda per difetto di prova sul quantum debeatur. Quest'ultimo, infatti, non era dimostrato dalla perizia di parte, trattandosi di un atto difensivo a contenuto tecnico, né era accettabile diversamente, mediante la nomina di un c.t.u., poiché non era dato di sapere se la società Dorigoni fosse ancora in possesso del mezzo né, infine, la parte attrice aveva chiarito se il danno fosse consistito negli esborsi sostenuti per le riparazioni ovvero nel minor profitto ricavato dalla vendita a terzi della medesima autovettura. 2. - Per la cassazione di detta sentenza la Dorigoni s.p.a. propone ricorso, affidato a quattro motivi. 2.1. - S.T. resiste con controricorso. 3. - Con i primi tre motivi, che parte ricorrente sviluppa in maniera unitaria, è dedotta 1 l'omessa o insufficiente motivazione in relazione alla mancata nomina di c.t.u. sul quantum 2 la contraddittoria motivazione del danno per vizi la cui esistenza è stata accertata e dichiarata 3 la violazione degli articolo 1218, 1223, 1226, 1453, 1492 e 1494 c.c., per il mancato riconoscimento in favore della società attrice del risarcimento del danno da inadempimento il tutto in relazione ai nnumero 3 e 5 dell'articolo 360 c.p.c 3.1. - Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360, numero 5 c.p.c., la erronea motivazione circa l'avvenuta conferma testimoniale dell'autore della perizia di parte . 4. - I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, sono manifestamente fondati nei termini che seguono, in relazione all'articolo 360, numero 5 c.p.c. nel testo - applicabile ratione temporis alla fattispecie - anteriore alla modifica di cui al D.L. numero 83/12, convertito con modificazioni in legge numero 134/12 . 4.1. - In materia di contratto misto di vendita e permuta, data l'applicabilità delle norme sulla vendita con o senza la clausola di compatibilita di cui all'articolo 1555 c.c. - a seconda che il giudice di merito ritenga prevalente l'una o l'altra causa negoziale -, l'accertamento del vizio di una delle cose date in permuta giustifica il risarcimento del danno indipendentemente dalla prova dell'effettiva sua eliminazione, la cui necessità determina comunque una riduzione del valore della res. Tale risarcimento può essere escluso solo se cumulato con un'actio quanti minoris, giacché soltanto in tal caso esso assume la valenza di un'eliminazione indiretta del vizio, corrispondente ad un'azione di esatto adempimento che, a sua volta, è esclusa in materia in virtù del principio espresso dalla sentenza numero 19702/12 delle S.U. di questa Corte, in base alla quale la disciplina della garanzia per vizi esaunsce la tutela ordinaria in favore dell'acquirente, salvo particolari ipotesi previste dalla legge o un diverso accordo intervenuto fra le stesse parti . 4.1.1. - Nella fattispecie, premesso che la società Dorigoni ha agito per il solo risarcimento del danno v. pag. 4 della sentenza impugnata , va osservato che la motivazione della pronuncia della Corte trentina è intrinsecamente contraddittoria lì dove, da un lato, accerta che l'autovettura usata data in permuta dal S. presentava vizi non riconoscibili al cambio automatico e al turbo compressore, e che ciò abilita la società attrice a domandare il risarcimento del danno e dall'altro, esclude però che questo possa essere quantificato nominando un c.t.u È di tutta evidenza, per contro, che una volta accertata l'esistenza e la natura del vizio, non occorre l'esame diretto del veicolo per stabilire tramite opportuni accertamenti tecnici d'ufficio quale fosse ora per allora la spesa occorrente per le riparazioni e/o per le sostituzioni meccaniche, e per parametrare su tale importo, secondo l'apprezzamento del caso, il risarcimento del danno. 5. - L'accoglimento del suddetto motivo assorbe l'esame di ogni altra censura. 6. - Per le considerazioni svolte si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di cui sopra, ex articolo 375, numero 5 c.p.c . II. - La Corte condivide la relazione, in quanto la memoria ex articolo 3 80 bis, 2 comma c.p.c. di parte controricorrente continua a basarsi sull'errore giuridico di ritenere che sarebbe risarcibile solo il danno da vizio della res che l'acquirente intenda riparare ovvero quello derivante dal minor prezzo di rivendita del medesimo bene. E così non coglie il senso del principio di diritto richiamato nella relazione, per cui accertato il danno da minor valore della cosa non se ne può escludere il risarcimento se non nel caso in cui la domanda risarcitoria tenda a duplicare gli effetti di una un'actio quanti minoris coevamente proposta. III. - Pertanto, accolti i primi tre motivi e assorbito il quarto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trento, che nel decidere il merito si atterrà al seguente principio di diritto in materia di contratto misto di vendita e permuta, data l'applicabilità delle norme sulla vendita con o senza la clausola di compatibilità di cui all'articolo 1555 c.c. - a seconda che il giudice di merito ritenga prevalente l'una o l'altra causa negoziale -, l'accertamento del vizio di una delle cose date in permuta giustifica il risarcimento del danno indipendentemente dalla prova dell'effettiva sua eliminazione, la cui necessità determina comunque una riduzione del valore della res. Tale risarcimento può essere escluso solo se cumulato con un'actio quanti minoris, giacché soltanto in tal caso esso assume la valenza di un'eliminazione indiretta del vizio, corrispondente ad un'azione di esatto adempimento che, a sua volta, è esclusa in materia . IV. - Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie i primi tre motivi, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trento, che provvederà anche sulle spese di cassazione.