Con provvedimento direttoriale numero 77035 del 6 giugno scorso l'Agenzia delle Entrate, sulla scorta di quanto previsto dall'ultima Legge di Stabilità, ha dettato le modalità di attuazione del regime dell'imposta sostitutiva in materia di affrancamento dei valori relativi ad avviamenti, marchi d'impresa e altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato.
I chiarimenti. In attuazione della previsione dell’articolo 1, comma 152, l. numero 147/2013 Legge di Stabilità 2014 , l'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento direttoriale numero 77035 del 6 giugno 2014, ha dettato le modalità applicative del regime dell'imposta sostitutiva di cui ai commi 150 e 151 del citato articolo 1 in materia di affrancamento dei valori relativi ad avviamenti, marchi d'impresa e altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato. Il comma 150 prevede l’applicabilità alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 10-bis e 10-ter, d.l. numero 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla l. numero 2/2009 che - in deroga ai principi generali dell'ordinamento tributario, secondo cui l'imponibile fiscale deriva dalle risultanze contabili del bilancio d'esercizio - introduce “a regime” la possibilità, previo pagamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 16% , di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d’esercizio, sempre che siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite ed iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni straordinarie o traslative. Ambito di applicazione. Sono ammesse al regime dell’imposta sostitutiva, da una parte, le società di capitali, le società di persone e gli enti commerciali e, dall’altra, i soggetti espressamente elencati dall'articolo 2, comma 2, del Provvedimento direttoriale in esame che abbiano iscritto nel bilancio individuale una partecipazione di controllo per effetto di un’operazione straordinaria o traslativa, a condizione che facciano parte di un gruppo nel cui bilancio consolidato, riferibile all’esercizio nel corso del quale l’operazione straordinaria o traslativa ha avuto efficacia giuridica, sia stata iscritta una voce a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali. Termine per il versamento dell'imposta. Secondo quanto disposto dal citato comma 150, il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire in un’unica rata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in riferimento al quale l’operazione è effettuata e, per le operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Effetti fiscali dell'affrancamento. Gli effetti fiscali dell’affrancamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 151, Legge di Stabilità 2014, decorrono a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva e vengono revocati in caso di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi d’impresa, le altre attività immateriali e/o l’azienda cui si riferisce l’avviamento “affrancato” anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva. Inoltre, sempre ai sensi del citato comma 151 e alla luce del divieto di cumulo di opzioni per i regimi di riallineamento stabilito dal Legislatore nella relazione illustrativa al d.l. numero 185/2008, è preclusa la possibilità di optare per il regime in esame con riferimento ai valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa ed altre attività immateriali già oggetto delle opzioni per i regimi di riallineamento previsti dagli articolo 172 comma 10-bis , 173 comma 15-bis e 176 comma 2-ter T.U.I.R., e dall’articolo 15 commi 10, 11 e 12 , d.l. numero 185/2008, nonché degli altri regimi di riallineamento nominativamente non indicati nel su indicato co. 151. Adempimenti ai fini dell'accertamento. I commi 7 e 8 dell'articolo 4 del Provvedimento direttoriale in esame dispongono che gli importi assoggettati ad imposta sostitutiva rispetto ai valori delle voci avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali suscettibili di affrancamento, devono essere indicati, per ciascuna delle ipotesi di cui all’articolo 2, comma 2, in relazione alla quale si è proceduto all’esercizio dell’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva, in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. Inoltre tutti gli altri elementi necessari ai fini dell’attività di controllo e di accertamento sulla corretta applicazione del regime dell’imposta sostitutiva devono essere evidenziati in un apposito documento extracontabile da esibire, su richiesta, all’ufficio competente. fonte www.fiscopiu.it
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