Uffici dei gdp soppressi, il Ministero dà le istruzioni agli enti locali per la loro “resurrezione”

Martedì 12 maggio 2015, il Ministero della Giustizia ha emanato una circolare con le istruzioni per il ripristino degli uffici del Giudice di Pace soppressi. Entro il prossimo 30 luglio, gli enti locali dovranno mandare all’Amministrazione l’istanza di ripristino, che dovrà contenere tutte le informazioni riguardanti l’impegno economico, il profilo territoriale, il personale, la sede ed il referente.

Istruzioni per gli enti locali. Con circolare del 12 maggio 2015, il Ministero della Giustizia ha fornito le istruzioni per il ripristino degli uffici dei gdp soppressi, ai sensi del d.l. numero 192/2014, convertito con modifiche in l. numero 11/2015. Come previsto dal c.d. Milleproroghe, entro il prossimo 30 luglio gli enti locali possono richiedere il ripristino degli uffici dei gdp soppressi «indicati nella vigente tabella A allegata al suddetto d.lgs. 156/2012». Impegno economico. Nell’istanza di ripristino dovranno essere fornite tutte le informazioni riguardanti cinque aspetti impegno economico, profilo territoriale, personale, sede e referente. Innanzitutto, gli enti locali dovranno assumersi esplicitamente l’impegno a farsi carico integralmente delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, compreso il fabbisogno di personale amministrativo, il quale deve essere messo a disposizione da parte degli stessi enti. A carico dell’Amministrazione della Giustizia rimarranno soltanto i compensi dovuti ai magistrati onorari e le spese per l’attività di formazione del personale messo a disposizione dagli enti istanti. Profilo territoriale. Per quanto riguarda il profilo territoriale, l’istanza deve avere ad oggetto la totalità dei comuni che compongono l’ufficio del giudice di pace soppresso, non solo una parte di essi. È possibile l’accorpamento di più uffici del gdp o del territorio di uno o più comuni da aggregare alla competenza del gdp, se sono limitrofi e ricadenti nel medesimo circondario del tribunale per tale obiettivo, è necessario il consenso degli enti locali che intendono aderire all’accorpamento. Personale amministrativo. Circa il personale amministrativo, a carico dell’ente, nell’istanza dovranno poi essere indicati i nominativi, i requisiti «ed in particolare l’inquadramento in profili professionali equipollenti a quelli previsti nella pregressa dotazione organica dell’ufficio soppresso ovvero delle relative piante organiche in caso di accorpamento di più uffici o comunque idonei a consentire l’erogazione del servizio giustizia». L’ente locale dovrà considerare la dotazione organica dell’ufficio soppresso, da intendersi «come riferimento puramente indicativo sia per consistenza numerica che per tipologia di figure professionali». Il personale dovrà poter svolgere le attività rimesse alla competenza del funzionario giudiziario, del cancelliere, dell’assistente giudiziario, dell’operatore giudiziario e dell’ausiliario comunque, deve «essere assicurato l’adeguato e continuativo supporto all’attività giurisdizionale del Giudice di Pace ed il corretto funzionamento dell’ufficio». Sede e referente. Nell’istanza dovrà poi essere indicata l’esatta ubicazione dell’immobile prescelto come sede dell’ufficio del gdp ripristinato, nonché il nominativo designato come referente per le interlocuzioni con l’Amministrazione della Giustizia, «anche in relazione alle attività di supporto informatico demandate alla Direzione Generale dei Sistemi Informatici Automatizzati». Formazione. Dopo il 30 luglio, il Ministero esaminerà le istanze di ripristino in caso di esame positivo, l’avvio della formazione iniziale del personale comunale addetto verrà realizzata mediante tirocini formativi della durata di almeno due mesi, a partire dal 1° ottobre prossimo. Gli enti locali interessati avranno l’onere di assicurare la messa a disposizione del personale da loro individuato che si dovrà presentare per l’inizio del tirocinio tra il 1° ed il 9 ottobre 2015 presso l’ufficio del gdp del circondario di riferimento. Entro il 31 dicembre 2015, la fase formativa del personale dovrà essere completata, per consentire, «previa valutazione degli esiti della formazione», l’entrata in vigore del nuovo assetto gestionale degli uffici dei gdp ripristinati. Le istanze di ripristino già inoltrate prima della pubblicazione di questa circolare dovranno essere conformi a quanto da essa previsto in caso contrario, servirà un’integrazione o una riformulazione.

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