La risoluzione numero 46/E diffusa il 10 aprile 2017 dalle Entrate ammette come metodi di conservazione elettronica dei documenti informatici le soluzioni proposte da un contribuente.
Meno carta per conservare elettronicamente i documenti informatici rilevanti ai fini tributari. È quanto emerge dalla risoluzione numero 46/E diramata ieri dalle Entrate in risposta ad un interpello presentato da un contribuente intenzionato a iniziare ad effettuare la conservazione sostitutiva dei documenti analogici d.m. 17 giugno 2014 . Il documento di prassi, ammettendo tutte le soluzioni prospettate dal contribuente ai fini della conservazione elettronica, consente di evitare di stampare i documenti fatture e bolle doganali ricevuti in formato digitale esempio Pdf , anche nel caso in cui si tratti dei documenti per i quali la normativa vigente prevede a carico del cessionario/committente specifici obblighi ai fini dell'assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto mediante integrazione del documento. A tal fine, la soluzione ammessa prevede diversi passaggi - numerare e protocollare i documenti in arrivo la procedura avverrà in maniera differente a seconda che il documento sia ricevuto in formato cartaceo o digitale - integrare i documenti ricevuti in formato Pdf, per i quali la normativa vigente in materia prevede l'assolvimento dell'IVA da parte del cessionario/committente come le fatture per acquisti intracomunitari e per altri acquisti in regime di “reverse charge” , mediante la predisposizione di un altro documento, che verrà allegato all'immagine della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa - registrare le fatture di acquisto nel registro IVA mediante assegnazione di un numero progressivo - annotare nel registro IVA acquisti gli elementi previsti dall'articolo 25 del D.P.R. numero 633/1972 ed il numero del “protocollo di arrivo” - completare la procedura di conservazione sostitutiva secondo quanto previsto dal d.m. 17 giugno 2014 - cestinare i documenti in formato cartaceo una volta completata la procedura di conservazione sostitutiva. Conservazione di tutti i documenti informatici. Come ricordato dalle Entrate nella risoluzione, la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali da intendersi con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. «Il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici – precisa l’Agenzia - coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati. In caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile». fonte fiscopiu.it
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