In G.U. le garanzie per l’esecuzione delle sentenze tributarie a favore del contribuente

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2017, numero 60, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante il regolamento di attuazione dell’articolo 69, comma 2, d.lgs. numero 546/1992 sulla garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente che entrerà in vigore il prossimo 28 marzo.

Con la pubblicazione sulla G.U. del 13 marzo 2017, numero 60, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 febbraio 2017, numero 22 disciplina le forme di garanzia che dovranno assistere l’esecuzione delle sentenze tributarie favorevoli al contribuente in attuazione dell’articolo 69, comma 2, d.lgs. numero 546/1992. Il decreto entrerà in vigore il prossimo 28 marzo. Garanzie. L’articolo 1 del decreto ministeriale prevede che la suddetta garanzia sia costituita sotto forma di «cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una imprese commerciale che, a giudizio dell’ente a favore del quale deve essere prestata, offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione». Per le PMI dette garanzie possono essere prestate anche da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 29, l. numero 317/1991 iscritti all’albo di cui all’articolo 106 T.U.B Durata. La garanzia è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo a quello dell'estinzione del processo, anche se la sentenza che ha disposto il pagamento di somme in favore del contribuente viene successivamente riformata con una sentenza non ancora divenuta definitiva. La garanzia cessa qualora il giudice del grado successivo di giudizio ritenga di non subordinare la condanna al pagamento di somme in favore del contribuente alla prestazione della garanzia. Il termine di tre mesi di cui all’articolo 69, comma 2, d.lgs. numero 546/1992 per la restituzione da parte del contribuente delle somme garantite decorre dal passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero dall’estinzione del processo.

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