Mediatori creditizi, i collaboratori devono essere iscritti all’ENASARCO

I collaboratori delle società di mediazione creditizia, al ricorrere degli elementi costitutivi del contratto di agenzia, devono essere iscritti all’ENASARCO, l’Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio. Lo ha stabilito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’interpello numero 11 del 25 marzo scorso.

A seguito di istanza di interpello avanzata dalla FIAIP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, il Ministero del Lavoro ha stabilito che i collaboratori delle società di mediazione creditizia devono essere iscritti all’ENASARCO Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio . Contratto di agenzia? L’interpretazione fornita nell’interpello numero 11/2014 si basa sulla considerazione che laddove l’attività svolta sia caratterizzata dagli elementi costitutivi del contratto di agenzia – quali la stabilità della prestazione riconducibile ad un unico originario impegno contrattuale e la previsione dell’ambito nel quale l’agente può svolgere la propria attività con riferimento ad una zona circoscritta o ad un portafoglio di clienti – ricorre l’obbligo di contribuzione ENASARCO. Tale soluzione trova fondamento nella recente modifica apportata dal d.lgs. numero 169/2012 al d.lgs. numero 141/2010, al cui articolo 17 è stato aggiunto il comma 4-octies in base al quale «ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’articolo 1742 c.c.». I collaboratori sono soggetti all’iscrizione ENASARCO. Per espressa previsione di legge, pertanto, i collaboratori in questione sono soggetti all’iscrizione ENASARCO dovendo riferirsi, la prima parte dell’articolo 17, comma 4-octies, d.lgs. numero 141/2010, alla tipologia dell’attività dagli stessi esercitata, mentre la restante parte dell’articolo 17, comma 4-octies, riguarda l’esonero dal possesso dei requisiti richiesti dalla Legge numero 204/1985 per gli altri operatori del settore finanziario. fonte www.fiscopiu.it

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