Salsiccia alla salmonella nel banco frigo dell’ipermercato: responsabile il titolare della società che gestisce la struttura

Inequivocabile l’esito delle analisi effettuate sul prodotto. Ciò chiama in causa il legale rappresentante della società, il quale avrebbe dovuto effettuare controlli adeguati sull’alimento, realizzato da un’azienda di salumi e fornito da una cooperativa.

Salsiccia ‘luganega’ sui banconi dell’ipermercato, però con un ingrediente aggiunto non previsto la salmonella. Evidente la pericolosità per i consumatori. Altrettanto evidente la responsabilità del legale rappresentante della società che gestiva la struttura commerciale decisiva la constatazione che a lui era affidato l’onere di provvedere ai controlli necessari per garantire la genuinità del prodotto Cassazione, sentenza numero 11258, sez. III Penale, depositata oggi . Ispettori. Fatale è un «ordinario controllo» effettuato dagli ispettori dell’Azienda sanitaria, controllo da cui emerge, a seguito di «analisi» ad hoc, che «un campione di salsiccia ‘luganega’, prelevato dal ‘bancone frigo’ dell’ipermercato» conteneva, purtroppo, salmonella. A finire sotto accusa è il «legale rappresentante della società» che gestisce la struttura. E gli elementi raccolti sono sufficienti, ad avviso dei giudici del Tribunale, per pronunciare la condanna dell’uomo, destinato, però, semplicemente a pagare una «ammenda di 15mila euro». Per i giudici, il fatto che «l’organizzazione societaria» attribuisse «ad altri la scelta dei prodotti da commercializzare e dei rifornitori» non poteva esimere «il titolare della società, che in concreto commercializzava il prodotto» – realizzato da un’azienda di salumi e fornito da una cooperativa – dall’«effettuare tutti i controlli necessari per garantire la genuinità del prodotto medesimo». Controllo alimenti. E ora, nonostante le obiezioni mosse dall’esponente della società, la valutazione compiuta in Tribunale viene condivisa e ritenuta pienamente corretta dai giudici della Cassazione non è discutibile, in sostanza, la «responsabilità» per la messa in commercio di un prodotto alimentare assai pericoloso. Ciò perché, viene ribadito in terzo grado, «era onere del responsabile della società, che commercializzava il prodotto, effettuare tutti i controlli necessari per garantirne la genuinità», ed è lapalissiano che «tali controlli non erano stati effettuati», vista la «presenza di salmonella». E rispetto a questo quadro, anche il richiamo difensivo alla «delega al direttore dell’ipermercato» non poteva escludere la «responsabilità» del legale rappresentante della società, «sia perché essa non riguardava il controllo degli alimenti, sia perché, comunque, il vizio riscontrato era verificabile solo da chi gestisce il sistema di approvvigionamento degli alimenti».

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 febbraio – 17 marzo 2015, numero 11258 Presidente Teresi - Relatore Amoresano Ritenuto in fatto 1.I1 Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, con sentenza del 12/2/2014, condannava A.D.F. alla pena di euro 15.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art.6 comma 2, in riferimento all'art.5 comma 1 lett.c L.283/1962. Rilevava li Tribunale che non sussistessero dubbi in ordine alla materialità dei fatti di cui alla contestazione. Dalla deposizione dei testi R. e D.T. dell'ASL di Brindisi e dalla documentazione acquisita agli atti emergeva, infatti, che in data 4/12/2010, nel corso di un ordinario controllo, era stato prelevato dal bancone frigo dell'ipermercato Conad-Leclerc, sito in Fasano, un campione di salsiccia luganecca dalle analisi effettuate presso l'Istituto Zooprofilattico di Foggia, alla presenza dei Direttore dell'ipermercato, era emersa la presenza nel campione di salmonella. Dai successivi accertamenti risultava che il legale rappresentante della Sogiper srl , che gestiva l'ipermercato, era il D.F. e che la salsiccia in questione era stata fornita dalla Conad Adriatico di Pescara e prodotta dalla Adriatica Salumi srl. Riteneva, poi, il Tribunale infondata la tesi difensiva l'organizzazione societaria che attribuiva ad altri la scelta dei prodotti da commercializzare e dei rifornitori non esimeva il titolare della società che in concreto commercializzava il prodotto di effettuare tutti i controlli necessari per garantire la genuinità dei prodotto medesimo. Né rilevava l'esistenza di controlli, che evidentemente non erano idonei, essendo stata rinvenuta la presenza di salmonella nel prodotto altrettanto irrilevanti erano i certificati di analisi prodotti antecedenti e successivi . Quanto alle deleghe delle funzioni di sicurezza ed igienico sanitario, rilasciate dal D.F. al direttore dell'ipermercato di Fasano, esse non riguardavano il controllo sugli alimenti. Peraltro il vizio riscontrato non era verificabile dal direttore dell'ipermercato, ma solo da chi gestisce il sistema di approvvigionamento degli alimenti. Secondo il Tribunale, infine, non potevano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi positivamente valutabili comunque/ per la non eccessiva gravità dei fatto e il non elevato grado di colpa poteva essere irrogata la sanzione pecuniaria. 2. Ricorre per cassazione il D.F., eccependo, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione dell'art.223 disp.att.cod.proc.penumero A norma dell'art.180 cod.proc. penumero veniva tempestivamente eccepita, all'udienza del 12/2/2014 prima della deliberazione della sentenza, l'inutilizzabilità delle analisi per mancata osservanza delle garanzie difensive. Essendo il prodotto di produzione esterna, non riconducibile alla Sogiper srl , interessato alla regolarità delle analisi era altro soggetto. Con motivazione contraddittoria il Tribunale ritiene responsabile la società che commercializzava il prodotto, ma esclude poi che vi potesse essere responsabilità del direttore del punto vendita. Con il secondo motivo denuncia l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. Considerato in diritto 1.11 ricorso è manifestamente infondato. 2.Quanto all'eccezione di nullità delle analisi, il Tribunale ha accertato che esse si erano svolte con le garanzie del contraddittorio di cui all'art.223 disp.att.cod.proc.penumero A parte la genericità dei rilievi, non specificandosi in che cosa sia consistita la violazione dei contraddittorio dal verbale in forma riassuntiva risulta solo che veniva eccepita la nullità delle analisi , dalle stesse prospettazioni contenute nel ricorso sembra piuttosto che la doglianza riguardi altri soggetti vale a dire i produttori . Ma, evidentemente, della violazione delle garanzie difensive nei confronti di tali soggetti non ha interesse a dolersi il ricorrente. Altra questione è se la eventuale responsabilità di costoro possa escludere quella dell'imputato. 3.Per escludere la responsabilità nelle contravvenzioni è necessario che l'imputato provi di aver fatto quanto era possibile per osservare la legge e che quindi nessun rimprovero possa essergli mosso neppure per negligenza o imprudenza La buona fede acquista giuridica rilevanza solo se si risolva, a causa di un elemento estraneo all'agente, in uno stato soggettivo che sia tale da escludere anche la colpa. Sicchè la buona fede può esentare da responsabilità penale soltanto se il soggetto abbia violato la legge per cause indipendenti dalla sua volontà la violazione della norma deve apparire, cioè, determìnata da errore inevitabile che sì identifica con il caso fortuito o la forza maggiore. Ne consegue che, in presenza di un reato, completo in tutti i suoi elementi costitutivi come nel caso di specie , incombe all'imputato l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per osservare la norma violata senza che ciò integri alcuna inversione dell'onere della prova cfr. ex multis Cass. sez. 1 numero 13365/2013 . 3.1. II Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi, evidenziando che era onere del responsabile della società che commercializzava il prodotto effettuare tutti i controlli necessari per garantire la genuinità del prodotto medesimo. Ha sottolineato, poi, il Tribunale che tali controlli evidentemente non erano stati effettuati, essendo stata rinvenuta la presenza di salmonella, e che irrilevanti erano i certificati di analisi prodotti. Ha infine evidenziato che la delega al direttore dell'ipermercato non escludeva la responsabilità del D.F., sia perché essa non riguardava il controllo degli alimenti, sia perché, comunque, il vizio riscontrato era verificabile solo da chi gestisce il sistema di approvvigionamento degli alimenti. Tale motivazione risulta, inoltre, coerente e logica, per cui si sottrae alle censure che le vengono mosse con il ricorso. 4.In ordine al trattamento sanzionatorio, a parte il fatto che, in sede di conclusioni, non veniva avanzata espressa richiesta in proposito, il Tribunale ha rilevato che non emergeva alcun elemento favorevole per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, nella determinazione della pena, ha fatto riferimento a tutti i criteri di cui all'art.133 cod.penumero 5.11 ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell'art.616 cod.proc.penumero P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.