Processo civile telematico: l’insofferenza per la copia cartacea di cortesia inizia a prendere corpo

Sarà forse “merito” dell’ormai famoso e famigerato decreto del Tribunale di Milano del 15 gennaio 2015 che aveva condannato la parte “scortese” a versare all’altra parte e neanche al bilancio dello Stato sic ! ben 5.000 euro, ma sembra iniziare a prendere corpo la consapevolezza degli avvocati che c’è qualcosa che non torna a monte e/o a valle dei Protocolli che regolano l’uso del processo telematico.

Non è stata neppure sufficiente la presa di posizione del Presidente del Tribunale di Milano che, in una lettera del 19 febbraio aveva affermato che la presa di posizione «non costituisce una prassi di sezione» e riconfermato «la generale adesione dei giudici del Tribunale alla lettera e allo spirito del Protocollo 26/6/2014 volto a garantire una spontanea e utile collaborazione tra Tribunale e Foro per l’attuazione del PCT». Oggi, il Movimento Forense, ha promosso la sottoscrizione di una petizione, che merita a mio avviso adesione, con la quale chiede «l’immediata eliminazione di ogni e qualsiasi provvedimento e/o accordo che obblighi, inviti o raccomandi agli Avvocati il deposito delle copie cartacee di “cortesia” degli atti processuali, in qualsiasi forma questo venga adottato». Del resto, imporre una copia cartacea di cortesia è contraddire lo spirito del processo civile telematico che, già di per sé, peraltro, non ha neppure rappresentato purtroppo un momento di “svolta epocale” per modernizzare qualche aspetto dell’organizzazione del processo civile penso ad esempio alle problematiche relative alla costituzione in giudizio, all’apposizione della formula esecutiva ecc. . Protocolli e omogeneità del diritto processuale. Inoltre, la petizione rappresenta l’occasione per una riflessione sui protocolli che possiedono, a mio avviso, un qualche aspetto di distonia con l’ordinamento. Ed infatti, normalmente, i protocolli sono sottoscritti tra i giudici di un tribunale e talvolta neppure tutti e l’ordine degli avvocati o altre realtà come, ad esempio, le camere civili sempre locali e trovano rectius dovrebbero trovare applicazione in quel tribunale. Così facendo “tribunale che vai, protocollo che trovi” verrebbe da dire , però, l’omogeneità del diritto processuale inteso come regole poste per l’ordinato svolgimento del processo civile destinate ai giudici e alle parti su tutto il territorio nazionale viene meno in aperta violazione dell’articolo 117, comma 2, lett. l , che riserva alla competenza esclusiva statale la potestà legislativa in tema di «giurisdizione e norme processuali». Del resto, la funzione nomofilattica della Suprema Corte ha ad oggetto anche e direi anche soprattutto per la delicatezza delle norme il rispetto delle norme processuali ex articolo 360, numero 4, seppur quando la loro violazione si sia tradotta in «nullità della sentenza o del procedimento» senza gli “ostacoli” al controllo di legittimità che normalmente vi sono con riferimento alla normativa sostanziale oltre che necessitare di forme di responsabilità civile dei magistrati diversa come ben messo in luce da Luiso in un recente scritto . Segno evidente che le norme processuali devono essere uniche sul territorio nazionale e dovrebbero trovare applicazione omogenea sul medesimo territorio perché sono poste a tutela dei diritti delle parti e dell’efficienza del servizio pubblico giustizia. Rispetto alle norme processuali non può rectius non deve valere quanto normalmente si ritiene con riferimento alle norme sostanziali e, cioè, che occorre garantire una qualche libertà di interpretazione al giudice ed infatti, le norme processuali sono norme di comportamento prima di tutto per il giudice. Tutto ciò, ovviamente, non significa disconoscere i meriti che pure hanno avuto alcune “buone prassi” come, ad esempio, quelle relative al processo esecutivo a Bologna e Monza poi tradotte in norme di legge di generale applicazione . E il principale merito è forse quello di riuscire a dimostrare come la “volontà” nell’applicare le norme possa far conseguire risultati utili e talvolta inaspettati anche a quadro normativo vigente. Effettivamente, l’impressione ascoltando anche le parole di Mario Barbuto, attualmente all’organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia è che serve “volontà” e, soprattutto, organizzazione da parte della dirigenza dei tribunali non essendo, i ritardi della giustizia, dati alla mano imputabili né a giudici né agli avvocati né ai cancellieri e né, soprattutto, alla domanda di giustizia delle parti. L’indebita traslazione di costi a carico dei cittadini. Ma non ci sono soltanto i protocolli ed infatti, talvolta fuori dalle aule di udienza troviamo “avvisi” per mezzo dei quali si “chiede” suggerisce? supplica? impone? alle parti un qualche atteggiamento collaborativo forse appellandosi ma a torto all’articolo 88 c.p.c. In molti casi quei protocolli e avvisi si traducono nella previsione di attività aventi contenuto patrimoniale a carico delle parti e dei loro difensori le quali, però, sono già tenute a versare il contributo unificato e la marca da bollo iniziale che, si deve ritenere, siano già state ritenute idonee insieme alla fiscalità generale a finanziare il sistema giustizia. Inoltre, il principio di non aggravamento della posizione dell’utente dei servizi pubblici è principio che non si vede perché non debba essere applicato anche all’amministrazione della giustizia. Esempio ne è un avviso affisso fuori dalla porta di un giudice romano in cui troviamo scritto « si invitano gli Avvocati e i CTU a depositare anche in forma cartacea gli atti e i documenti endoprocessuali riguardanti le cause del giudice [] esonerato per motivi di tutela e prevenzione della vista, dalla trattazione del processo in via telematica ». La domanda, però, nasce spontanea a prescindere da ogni altra valutazione, l’esigenza e soprattutto i costi di tutelare la salute del dipendente non dovrebbe fare capo al datore di lavoro piuttosto che all’utenza che si deve avvalere di quel giudice? Speriamo, quindi, che il processo civile telematico prenda sempre più piede divenendo regola generale e, soprattutto, che lo Stato non divenga vittima del successo dello strumento come sembra emergere dal comunicato della Corte di appello di Bologna con il quale, per i troppi invii, non si accetteranno, fino all'entrata in vigore del PCT, gli invii telematici.