Assegni familiari ai pensionati pubblici, l’inabilità va verificata dagli Uffici di sede

Con la circolare numero 11 del 27 gennaio 2014 l’INPS chiarisce che per il riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare nei confronti degli ultrasessantacinquenni inabili al lavoro e titolari di pensione pubblica, l’accertamento dello stato di inabilità deve essere effettuato dall’ufficio sanitario di sede dell’INPS, tramite visita diretta o valutazione della documentazione sanitaria prodotta.

Per il riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare nei confronti degli ultrasessantacinquenni inabili al lavoro e titolari di pensione pubblica, l’accertamento dello stato di inabilità deve essere effettuato dall’ufficio sanitario di sede dell’INPS, attraverso visita diretta o tramite la valutazione della documentazione sanitaria prodotta. È quanto chiarito dall’INPS nella Circolare numero 11 del 27 gennaio 2014. Dubbi interpretativi. I dubbi interpretativi che l’INPS ha provato a dirimere nella circolare sono stati ingenerati dal sovrapporsi di diverse direttive e indicazioni in merito alle procedure per il riconoscimento del diritto in questione, sovrapposizione dovuta all’intervenuta unificazione nell’INPS - con D.L. numero 201/2011 - delle funzioni riguardanti la previdenza dei dipendenti pubblici INPDAP . In particolare, per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, le sedi provinciali INPDAP si sono attenute alle direttive impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato con Circolare numero 31 del 27 giugno 1988, che subordinano il riconoscimento di tale beneficio alla presentazione del certificato rilasciato dalla competente A.s.l., da cui risulti espressamente che “il soggetto si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro”. Riconoscimento degli assegni familiari. Con l’unificazione nell’INPS delle funzioni relative alla previdenza dei dipendenti pubblici si è reso necessario procedere a unificare anche le procedure operative delle due gestioni. Rispetto al riconoscimento del beneficio in questione, il punto 2 della circolare su indicata dispone che, nel caso di richiesta dell’assegno in parola da parte di pensionati pubblici o privati ultrasessantacinquenni a cui la prestazione viene erogata direttamente dall’Istituto, la documentazione comprovante la sussistenza dello stato invalidante, in ogni, caso dovrà essere sottoposta al vaglio dell’ufficio sanitario di sede, affinché il Responsabile della UOC Unità Operativa Complessa , ovvero delle UOST Unità Operative Semplici Territoriali , o altro medico da lui delegato, esprima il giudizio medico legale definitivo, assumendosi, comunque, la responsabilità del giudizio. Posto che, nell’ipotesi in esame, la verifica dello stato invalidante necessario al riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare compete all’Istituto, ne consegue che non è sufficiente presentare il certificato di inabilità al lavoro rilasciato dalla competente A.s.l. come in precedenza previsto per gli assistiti Inpdap , ma l’accertamento del requisito deve essere operato dall’ufficio sanitario di sede, cui, dopo visita diretta ovvero dopo valutazione della documentazione sanitaria prodotta, compete valutare se il richiedente sia in possesso del requisito richiesto. fonte www.fiscopiu.it

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