E’ illegittimo il diniego alla voltura del permesso a costruire per la casa colonica all'erede

Ciò in quanto il requisito di imprenditore agricolo a titolo professionale, previsto dalla legge regionale, al fine di ottenere il permesso a costruire in zona agricola deve essere posseduto al momento della richiesta dell'autorizzazione e non anche nelle successive fasi procedimentali.

Così si è espresso il Consiglio di Stato nella sentenza numero 11/16, depositata il 4 gennaio. Il fatto. La questione posta all'attenzione del Consiglio di Stato riguarda la domanda del ricorrente presentata al Comune per la volturazione del permesso di costruire relativo alla casa colonica con annessi rustici di servizio, e comunque il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, in qualità di erede, in seguito al decesso del padre, imprenditore agricolo professionale. Permesso di costruire e qualifica di imprenditore agricolo professionale. Contrariamente alla decisione del giudice di primo grado, la VI Sezione ha statuito che, poiché l’articolo 11 del T.U. numero 380/2001 stabilisce che il permesso di costruire è trasferibile insieme all’immobile ai successori o aventi causa e poiché l’appellante risulta avere domandato la volturazione e comunque il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, a proprio nome, non iure proprio ma, quale erede, iure successionis , ne discende che l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare il possesso dei requisiti soggettivi –e, in primo luogo, il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale avendo riguardo alla situazione non del ricorrente, ma a quella del de cuius , vale a dire del padre dell’appellante, con riferimento ai momenti dell’esecuzione dei lavori e della presentazione della domanda di rilascio del permesso. Ciò però non è stato fatto, dato che il Comune, con il diniego impugnato, si era trincerato dietro le considerazioni per le quali la richiesta di volturazione non era accoglibile in quanto a favore del de cuius , prima del suo decesso, non era stato assentito alcun permesso di costruire, ed il figlio è imprenditore agricolo sì ma non professionale.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 3 dicembre 2015 – 4 gennaio 2016, numero 11 Presidente Baccarini – Estensore Buricelli Fatto e diritto 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo ha respinto, a spese compensate, il ricorso proposto dal signor Vincenzo Campagna contro il provvedimento prot. numero 2294 del 29 marzo 2013 con il quale il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Barusciano, nel respingere le osservazioni presentate dal Campagna con note del 13 e del 28 febbraio 2013, ha negato il rilascio del chiesto permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione di una casa colonica, con annessi rustici di servizio, in zona agricola sita in Via Provinciale per Castel del Monte. Non sembra necessario ripercorrere in dettaglio i passaggi salienti del procedimento che si è concluso con l’emissione del diniego sopra citato. Basterà dire qui che nel 2009 il signor Domenicantonio Campagna, padre del ricorrente e odierno appellante, e imprenditore agricolo professionale, aveva presentato al Comune, istanza di permesso di costruire ripresentata nel 2011 come istanza di sanatoria ma che nel 2012, dopo che la Commissione edilizia aveva dato parere favorevole all’intervento, il padre del ricorrente era venuto a mancare. In seguito al decesso il signor Vincenzo Campagna, figlio ed erede dell’istante, e proprietario dei terreni, oggetto dell’intervento da sanare, ha presentato istanza di voltura del titolo, e comunque di rilascio di permesso in sanatoria, che il Comune ha respinto, sia per carenza del parere igienico –sanitario e del nulla osta del Genio civile, e sia perché in seguito al decesso dell’istante sarebbe venuta a mancare la qualifica di imprenditore agricolo professionale, presupposto necessario per eseguire interventi edilizi in zona agricola. Nel diniego si puntualizza che il signor Vincenzo Campagna, di suo, è imprenditore agricolo ma non a titolo professionale. Con la sentenza numero 19 del 2015, dopo che l’istanza di misure cautelari era stata accolta dal giudice di primo grado, il ricorso al Tar è stato come detto respinto, e ciò essenzialmente sul rilievo che, a prescindere dal fondamento delle altre ragioni poste a base del diniego, sussiste la preclusione, evidenziata dal Comune, collegata al difetto in capo al ricorrente del requisito di imprenditore agricolo professionalerichiesto dalla l. reg. numero 18/1983 ai fini dell’utilizzo edificatorio –residenziale di suoli agricoli”, non potendosi condividere la tesi del ricorrente per cui detta qualifica sarebbe richiesta solo fino al momento della domanda. Né può accettarsi il “requisito incompleto” posseduto dal ricorrente “il quale è imprenditore agricolo sì, ma privo del formale connotato di professionalità, e quindi non titolato a fruire del beneficio edilizio su suolo agricolo. 2. L’appellante ha contestato statuizioni e argomentazioni della sentenza gravata nei termini che saranno specificati in appresso e ha riproposto i motivi di ricorso non esaminati dal Tar, in quanto ritenuti assorbiti, con riguardo alle ragioni del diniego basate sulla carenza del parere igienico –sanitario e del nulla osta del Genio civile. Benchè ritualmente intimato, il Comune non si è costituito. L’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza è stata accolta e all’udienza del 3 dicembre 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 3. Il Collegio ritiene che l’appello sia fondato e vada accolto, per le ragioni, entro i limiti e con gli effetti che saranno specificati in appresso. 3.1. Dagli atti di causa risulta che Vincenzo Campagna aveva domandato al Comune la volturazione del permesso di costruire relativo alla casa colonica con annessi rustici di servizio, e comunque il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, in qualità di erede, in seguito al decesso del padre, imprenditore agricolo professionale. Orbene, poiché l’articolo 11 del t. u. numero 380 del 2001 stabilisce che il permesso di costruire è trasferibile insieme all’immobile ai successori o aventi causa e poiché, come detto, l’appellante risulta avere domandato la volturazione e comunque il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, a proprio nome, non jure proprio ma, quale erede, jure successionis, ne discende che l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare il possesso dei requisiti soggettivi –e, in primo luogo, il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale avendo riguardo alla situazione non del signor Vincenzo Campagna ma a quella del de cuius, vale a dire del padre dell’appellante, con riferimento ai momenti dell’esecuzione dei lavori e della presentazione della domanda di rilascio del permesso. Ciò però non è stato fatto, dato che il Comune, con il diniego impugnato, si è trincerato, prima di tutto, dietro le considerazioni per le quali la richiesta di volturazione non era accoglibile in quanto a favore del signor Domenicantonio Campagna, prima del suo decesso, non era stato assentito alcun permesso di costruire, e il signor Vincenzo Campagna è imprenditore agricolo sì ma non professionale. Anche la sentenza, nel sottolineare la mancanza del requisito di imprenditore agricolo professionale, richiesto dalla l. reg. numero 18 del 1983 ai fini dell’utilizzo edificatorio –residenziale di suoli agricoli, in capo al ricorrente, e odierno appellante, non sembra avere considerato l’esigenza per cui il possesso della qualifica di “iap” andava tuttora verificato in capo al padre del signor Vincenzo Campagna. Chiarito ciò, il Collegio sa bene che in una prospettiva di spettanza del bene della vita la considerazione svolta sopra non è certo sufficiente per vincolare il Comune, in sede di conformazione alla presente sentenza, al rilascio del permesso richiesto, e questo perché, come si ricava dall’esame del provvedimento impugnato in primo grado, il permesso è stato negato non solo per la mancanza, in capo al ricorrente e odierno appellante, della qualifica di imprenditore agricolo professionale, ma anche per la carenza del prescritto parere igienico –sanitario e del nulla osta del Genio civile. 3.2. A questo riguardo –e si passa così ai motivi di ricorso non esaminatidal Tar, il quale ha applicato alla controversia, e alla motivazione della propria decisione, il principio della “ragione sufficiente” in presenza di un provvedimento sfavorevole basato su una pluralità di giustificazioni autonome motivi di ricorso riproposti al p. 3.2. dell’atto d’appello da pagina 16 , il richiamo fatto dall’Ufficio Tecnico, nel diniego impugnato, all’omessa acquisizione del nulla osta del Genio civile perde rilievo, in vista dell’attuazione, in via amministrativa, di questa sentenza, dal momento che, come posto in risalto dall’appellante, nel febbraio del 2014 è sopravvenuto il nulla osta del Settore Genio civile ed espropri della Provincia dell’Aquila, il quale andrà valutato dal Comune in sede di riesercizio del potere. Quanto infine alla carenza del parere igienico sanitario, evidenziata dall’Ufficio Tecnico nella motivazione del diniego, coglie nel segno l’appellante laddove rileva la non addebitabilità all’originario istante della mancata acquisizione del parere dell’ASL, e ciò in base a quanto dispone l’articolo 5 del t. u. numero 380 del 2001, secondo cui spetta al responsabile dello Sportello unico per l’edilizia acquisire gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini dell’intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientra, tra gli altri, il parere dell’ASL. Poiché spettava al Comune procedente acquisire il parere anzidetto, l’Amministrazione non poteva rifiutare il rilascio del permesso adducendo, tra le varie ragioni, l’omessa acquisizione del parere igienico –sanitario. Anche questo aspetto ulteriore andrà rivalutato in sede di rinnovo dell’azione amministrativa. Esula naturalmente dal presente giudizio la questione relativa alla sussistenza effettiva dei requisiti igienico –sanitari prescritti. In conclusione, assorbito ogni altro profilo di doglianza non esplicitamante esaminato, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va accolto, per le ragioni ed entro i limiti specificati sopra, con conseguente annullamento del diniego impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa. Nelle singolarità e nell’oggettiva controvertibilità della questione trattata al p. 3.1. si ravvisano, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c. , eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori atti della P. A. . Spese di entrambi i gradi del giudizio compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.