In base all’articolo 32, comma 12, d.l. numero 98/2011 le Casse di previdenza dei professionisti sono sottoposte alla disposizioni del Codice degli Appalti. Essendo classificate quali stazioni appaltanti sono tenute ad applicare il Codice degli Appalti e sono anche soggette alle disposizioni ed all’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, numero 50.
Report ALM – Asset Liability Managemenumero Dal punto di vista finanziario le Casse di previdenza dei professionisti sono amministrazioni pubbliche e questo a prescindere dalla natura privata della personalità giuridica. Rispetto ai profili di competenza ed agli ambiti di interesse, ciò su cui le Casse devono necessariamente focalizzare la loro attenzione sono le nuove regole introdotte per la contabilizzazione dei diritti pensionistici accumulati ad una certa data. È prevista a questo fine una tavola aggiuntiva che dovrà essere trasmessa nel 2017 completa dei dati riferiti all’anno 2015, e dovranno essere registrati i diritti pensionistici relativi ai sistemi di previdenza pubblici e privati, con o senza costituzione di riserve, compresi i sistemi pensionistici della sicurezza sociale. La quantificazione dei diritti pensionistici accumulati ad una certa data è ovviamente già noto alle Casse che hanno adottato il Report ALM – Asset Liability Managemenumero Solo che questo Report viene tenuto nascosto agli iscritti e lo accesso agli atti viene negato. Nel 2017 finalmente questo non potrà più essere possibile. Adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili. In attuazione del nuovo quadro ordinamentale in materia di finanza pubblica di derivazione comunitaria, è stato emanato il decreto legislativo 31 maggio 2011, numero 91 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili applicabili ai documenti contabili delle amministrazioni pubbliche. Dette disposizioni trovano applicazione anche dei confronti delle Casse di previdenza con un particolare impatto organizzativo, pur trattandosi per ora di una riclassificazione e rilettura dei bilanci civilistici adottati. Il d.lgs. numero 91/2011 rientra nell'obiettivo generale di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, come principio fondamentale per il coordinamento della finanza pubblica, teso a rafforzare le attività di programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione finanziaria tra i diversi enti che compongono la pubblica amministrazione, nonché a favorire un migliore raccordo della disciplina contabile interna con quella adottata in ambito europeo ai fini del rispetto del Patto di stabilità e crescita. Il 14 novembre 2014 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sottoposto a consultazione pubblica sino al 5 dicembre 2014 lo “Schema di Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, recante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di depositario”. Ricordo che ho partecipato alla consultazione. Data la natura regolamentare del decreto, il 24 settembre 2015 è intervenuto il parere del Consiglio di Stato che ha sospeso ogni pronuncia sullo schema di regolamento in esame, in attesa che il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvedesse ad acquisire e trasmettere il parere dell’ Autorità Nazionale AntiCorruzione A.N.AC in ordine alla questione relativa all’applicabilità o meno – alle procedure di selezione dei gestori e dei depositari nell’ambito della gestione indiretta delle risorse finanziarie degli enti – delle disposizioni di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, numero 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. Per il Consiglio di Stato la gestione indiretta non dovrebbe essere esentata dal ricorso a procedure di evidenza pubblica dal momento che il servizio affidato al gestore non sembra rientrare tra quelli indicati nel Codice degli Appalti, all’articolo 19, comma 1 “Contratti di servizi esclusi”, oggi articolo 17 del nuovo Codice ex d.lgs. numero 50/2016 e non può dunque considerarsi ricompreso tra i servizi finanziari in senso stretto. Inoltre, per il Consiglio di Stato, solo la procedura di evidenza pubblica è in grado di assicurare un’adeguata tutela degli interessi degli enti e degli aderenti e il perseguimento degli obiettivi indicati dalla normativa comunitaria, nonché di garantire appieno il controllo sui procedimenti di esternalizzazione. Lo stesso Consiglio di Stato ha manifestato, inoltre, in maniera irrituale, perplessità circa le previsioni contenute nell’articolo 8, comma 4, “investimenti e operazioni consentiti” e nell’articolo 9, commi 3 e 8 “limite agli investimenti”, opponendo che sarebbe risultato più congruo con la natura delle Casse escludere tout court l’utilizzo di strumenti finanziari derivati. In qualità di autorità che ha raccolto le competenze in materia di contratti pubblici l’ANAC il 10 dicembre 2015 ha pubblicato la sua risposta al parere richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in ottemperanza al parere interlocutorio numero 2871 del Consiglio di Stato. L’ANAC, al fine di valutare se l’affidamento a terzi delle attività di gestione indiretta delle risorse finanziarie degli Enti previdenziali, sia soggetta all’applicazione del Codice dei Contratti oppure rientri nell’esclusione di cui all’articolo 19, comma 1, lett. d , d.lgs. numero 163/2006, ha ritenuto necessario compiere una disamina dello schema di regolamento relativamente alle modalità di gestione delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, che ai sensi dell’articolo 3 può essere compiuta direttamente dagli enti stessi o attraverso la gestione «indiretta mediante convenzioni» con soggetti terzi. L’affidamento può avere ad oggetto investimenti immobiliari, in polizze assicurative o in fondi comuni di investimento immobiliari, non riconducibili tra i servizi finanziari di cui all’articolo 19, comma 1, lett. d , d.lgs. numero 163/2006, ed il concetto di “gestione indiretta” atterrebbe, dunque, a una più complessa e ampia attività inclusiva di forme di investimento non riconducibili all’ambito di applicazione dell’esclusione di cui all’articolo 19, comma 1, lett. d , del Codice. In aderenza con alcune perplessità espresse dal Consiglio di Stato nel parere numero 2871, anche l’ANAC è giunta alla conclusione che «in ordine alla selezione del gestore, la sola procedura di evidenza pubblica sia in grado di assicurare una adeguata tutela degli interessi dell’ente previdenziale e degli aderenti e il perseguimento degli obiettivi indicati, nonché di garantire appieno il controllo sui procedimenti di esternalizzazione». Le perplessità manifestate nel parere interlocutorio del Consiglio di Stato aventi ad oggetto la rischiosità dell’investimento in “derivati” o in strumenti finanziari connessi a merci sono state chiarite dalla Consob e dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell’Economia, precisando che le disposizioni degli articoli 8 e 9 ricalcano sostanzialmente quelle contenute nell'analogo regolamento relative ai fondi pensione d.m. numero 166 del 2 settembre 2014 , le quali, a loro volta, tengono conto della normativa europea in materia di investimenti in derivati risultando in linea con i principi prudenziali. Inoltre, è stato fatto presente che gli investimenti in derivati sono consentiti «nella misura in cui contribuiscano a ridurre il rischio di investimento o facilitare una gestione efficiente del portafoglio» e che la presenza, in misura contenuta, di derivati all'interno di un portafoglio - anche da gestire con finalità previdenziali - può essere considerata fisiologica nell'ambito di una complessiva politica di gestione volta alla diversificazione e al contenimento del rischio. Tutto ciò considerato, il 24 febbraio 2016, la sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, con parere 11 - numero 517, ha espresso parere favorevole con osservazioni ribadendo l’esigenza di massima cautela nell’utilizzo di strumenti finanziari particolarmente rischiosi come quelli in “derivati” e quelli connessi a merci. Purtroppo inspiegabili ritardi, chiamiamoli così, stanno rallentando l’iter di adozione del decreto ministeriale che a tutt’oggi, nonostante le continue sollecitazioni, non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Codice di autoregolamentazione. L’ADEPP ha allora predisposto e fatto adottare da tutte le Casse aderenti un codice di autoregolamentazione per gli investimenti che ricalca sostanzialmente l’emanando decreto ministeriale con esclusione però delle gare ad evidenza pubblica sia per la gestione indiretta che per quella diretta. Se, come ha osservato l’ANAC nel suo parere e il Consiglio di Stato, la sola procedura di evidenza pubblica è in grado di assicurare una adeguata tutela degli interessi dell’ente previdenziale e degli aderenti non si capisce perché proprio questo passaggio nel codice di autoregolamentazione ADEPP sia stato dimenticato Sesto rapporto ADEPP, pag. 60, 61 e 62 ! Riprova ne sia che la stessa COVIP nel Quadro di sintesi, anno 2015, alla pag. 17 così scrive «Per quanto attiene al profilo degli assetti regolamentari e organizzativi in materia di investimenti, deve rilevarsi come, pur in assenza dell’adozione del previsto regolamento sugli investimenti, sui conflitti di interesse e sulla banca depositaria di cui al citato articolo 14 del D. L. numero 98/2011 , la funzione di vigilanza svolta comunque in questi anni dalla COVIP, quale interfaccia tecnico dei Ministeri del lavoro e dell’economia, ha agevolato l’adozione e il progressivo miglioramento di detti assetti». La mancanza di un quadro regolamentare definito ha indotto le Casse a prendere a riferimento, nella definizione degli assetti regolamentari ed organizzativi e dei relativi Documenti , la disciplina sulla previdenza complementare e, in particolare, le “Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento” adottate dalla COVIP per i fondi pensione cfr. disposizioni COVIP del 16 marzo 2012 e il d.m. numero 703/1996 sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione, aggiornato con il d.m. numero 166/2014. Tuttavia, la circostanza che tali previsioni non risultano cogenti per le Casse, ha determinato da parte delle stesse significative rielaborazioni della disciplina, riconducibili all’autonomia decisionale delle stesse. Ne consegue che gli assetti e i documenti adottati si presentano allo stato assai variegati quanto a struttura e contenuti in diversi casi, si limitano a indicare i criteri da seguire per la definizione degli specifici aspetti inerenti in particolare alla politica di investimento da adottare e al sistema di controllo della gestione finanziaria, facendo rinvio alla predisposizione di ulteriori elaborati. Tale frammentazione ha determinato in più casi la coesistenza di diversi documenti che a vario titolo affrontano il tema degli investimenti, con conseguenti rischi di incongruenza e duplicazione dei contenuti e confusione anche in termini di ordine gerarchico dei documenti stessi. Parimenti si rileva con riguardo alla governance adottata in materia di investimenti, che le Casse dotate si sono dotate di assetti variamente articolati, anche in funzione della dimensione delle attività detenute e della complessità della politica di investimento perseguita. In proposito non può non rilevarsi come l’adozione di una disciplina compiuta e definita in materia di investimenti agevolerebbe non solo l’azione di vigilanza delle diverse Istituzioni coinvolte ma favorirebbe anche il miglioramento della governance delle Casse, e dunque un più adeguato processo di impiego delle significative risorse gestite, a tutela e protezione del risparmio previdenziale dei liberi professionisti. Non v’è chi non veda come la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento per gli investimenti delle Casse di previdenza sia urgente ed indifferibili proprio a tutela degli iscritti. Il report della COVIP. Nel frattempo la COVIP – Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione – il 24 novembre 2016 ha pubblicato un report sull’analfabetismo finanziario ed inclusione previdenziale nella società che invecchia che consiglio a tutti di leggere. In questi ultimi decenni assistiamo al declino della fertilità e all’aumento della speranza di vita alla nascita, grandezze che si ripercuotono immediatamente sulla sostenibilità dei sistemi pensionistici in generale. Abbiamo un’alta speranza di vita degli anziani e un basso tasso di attività degli stessi. La spesa pensionistica per pensioni di vecchiaia in percentuale del PIL è ben rappresentata dal grafico sottostante La domanda che ci si deve porre è la seguente quale sarà il livello di inclusione previdenziale nelle società che invecchiano? La risposta alle riforme pensionistiche dipende dal grado di informazione sui temi pensionistici. Più in generale, le riforme pensionistiche che introducono il principio della contribuzione definita spostano sempre di più sull’individuo la responsabilità delle decisioni in materia pensionistica. Gli individui sono equipaggiati delle conoscenze finanziarie minime necessarie per affrontare queste scelte? L’analfabetismo finanziario è più forte nei Paesi europei dove il livello delle abilità matematiche di base è più basso. Allo stesso modo il risparmio è più alto. Tuttavia il grado di analfabetismo finanziario è più elevato laddove i sistemi di previdenza sociale sono più spessi. È evidente come l’analfabetismo finanziario possa alimentare il rischio di povertà dopo l’uscita dal mercato del lavoro. Si pone quindi il problema del ruolo per le politiche di istruzione finanziaria. Le tre slide che seguono evidenziano tutti i problemi raccontati. La riduzione dell’analfabetismo finanziario può aiutare ad aumentare l’inclusione previdenziale, anzitutto facendo emergere l’importanza di assumere un ruolo attivo nel campo delle scelte previdenziali. In molte economie sviluppate, questo ruolo attivo si manifesta attraverso un sistema pensionistico organizzato su due o tre pilastri, in cui il primo pilastro è la previdenza di base e gli altri pilastri svolgono una funzione complementare e integrativa. La recente estensione anche ai professionisti del cumulo gratuito dei contributi inserita nella Legge di Stabilità 2017 imporrà a ciascun professionista di fermarsi un momento per valutare attentamente la propria posizione previdenziale ed adottare, per tempo, le soluzioni economicamente più convenienti. Buone Feste a tutti.