Nel rito del lavoro, il termine di 10 giorni assegnato all’appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione non è perentorio e, pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza, sempre che resti garantito all’appellato un tempo non inferiore a 25 giorni prima dell’udienza di discussione della causa, perché egli possa apprestare le sue difese.
Questo il principio richiamato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze numero 22603 e numero 22604, depositate il 24 ottobre 2014. Il fatto. Nonostante le decisioni in esame trattino argomenti diversi tra di loro - l’una in merito ad una domanda di risarcimento danni da incidente stradale, l’altra in merito al pagamento di somme a titolo di canoni di locazione scaduti e insoluti – meritano in questa sede un’analisi congiunta con riguardo alla notifica del ricorso in appello. Infatti, motivo di ricorso principale posto all’attenzione della Corte di Cassazione è la questione della procedibilità o meno dell’appello, per essere stata la notifica eseguita oltre il termine di 10 giorni di cui all’articolo 415, comma 2, c.p.c Innanzitutto, a entrambi i procedimenti sono estese le norme del rito del lavoro dall’articolo 447 bis c.p.c Il termine non è perentorio. Pertanto, la Corte di Cassazione, nell’esaminare i ricorsi, riprende un principio ripetutamente affermato dalla sua giurisprudenza, secondo cui, nel rito del lavoro il termine di 10 giorni assegnato all’appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione non è perentorio e, pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza, sempre che resti garantito all’appellato lo spatium deliberandi non inferiore a 25 giorni prima dell’udienza di discussione della causa, perché egli possa apprestare le sue difese. L’analisi dell’articolo 435 c.p.c Invero, l’articolo 435, comma numero 2, c.p.c., alla stregua del quale «l’appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all’appellato», deve essere letto ed interpretato in relazione al successivo comma 3 dello stesso articolo, alla stregua del quale «tra la data di notificazione all’appellato e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni». Ciò evidenzia come lo stesso legislatore, nel porre il termine di cui alla comma 2, abbia disciplinato le conseguenze di una eventuale inosservanza di tale termine, prevedendo, al comma 3, che la notifica effettuata mantiene i suoi effetti anche in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma precedente, allorché tra la data di notificazione e quella dell’udienza permanga un termine non inferiore a 25 giorni. Quanto sopra, non contrasta con il principio affermato dalle SS.UU. con sentenza numero 20604/2008, richiamata nelle decisioni impugnate, posto che esso si riferisce alle sole ipotesi idonee a comportare un effettivo allungamento del processo, potenzialmente attribuibile a negligenza della parte attrice, di inesistenza, giuridica o di fatto, della notificazione del ricorso e del decreto e, cioè, ad ipotesi di contestuale violazione del termine dilatorio di cui all’articolo 435, comma 2, c.p.c. e del termine fissato dal successivo terzo comma dello stesso articolo. Infatti, detto principio non può essere applicato ai casi in esame, in cui la notificazione del ricorso e del decreto dell’udienza in appello è avvenuta nel rispetto del termine dilatorio di cui all’articolo 435, comma numero 3, c.p.c Il reciproco diritto di azione e di difesa. Questa conclusione risulta confermata anche dalla Corte Costituzionale che, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 435, comma 2, c.p.c., ha evidenziato che la norma, lungi dal violare la parità delle parti, è finalizzata a realizzarla sul piano del reciproco diritto di azione e di difesa. Il risultato è quello di tutelare al tempo stesso l’interesse dell’appellante - impedendo che la sola violazione del termine ordinatorio in questione determini l’improcedibilità del gravame - e quello dell’appellato, cui resta comunque garantito un termine a comparire sufficiente ad apprestare le proprie difese. Appare dunque chiaro come il legislatore abbia regolato normativamente le conseguenze dell’inosservanza del termine di cui all’articolo 435, comma 2, c.p.c., prevedendo in via generalizzata il permanere degli effetti della compiuta notifica nell’ipotesi prevista dal comma numero 3 della stessa norma, superando in questo modo la necessità di uno specifico provvedimento autorizzatorio o di proroga da parte del giudice prima della scadenza dello stesso termine.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 24 settembre – 24 ottobre 2014, numero 22604 Presidente Finocchiaro – Relatore Ambrosio Svolgimento del processo e motivi della decisione E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione « 1. Con sentenza numero 343 del 2 febbraio 2011 il Tribunale di Firenze accoglieva parzialmente l'opposizione proposta dalla s.r.l. Carmel Magazzini s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo emesso ad istanza di G.R.D.T. per il pagamento della somma di € 95.765,20 a titolo di canoni di locazione scaduti e a scadere per tutta la durata della locazione inter partes condannava, quindi, la s.r.l. Carmel Magazzini al pagamento della minor somma di € 16.701,80 per canoni scaduti e insoluti dal luglio 2009 al febbraio 2011 compreso, oltre interessi convenzionali condannava la Carmel Magazzini al pagamento delle spese di lite, comprensive della fase monitoria. Con sentenza numero 383 del 24 maggio 2012 la Corte di appello di Firenze - nella contumacia della Cainiel Magazzini s.r.l. - ha rigettato l'appello proposto da G.R.D.T 2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione G.R.D.T. formulando quattro motivi. La Carmel Magazzini s.r.l. ha resistito con controricorso. 3. II ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato. 4. Con i motivi di ricorso si denuncia a violazione o falsa applicazione dell'articolo 647 cod. proc. civ. con riferimento agli articolo 415 co. 4 cod. proc. civ. e ai precedenti articolo 153 e 154 cod. proc. civ. articolo 360 numero 3 cod. proc. civ. b violazione o falsa applicazione dell'articolo 821 co. 3 cod. civ., dell'articolo 1578 cod. civ. e dell'articolo 1186 cod. civ. art 360 numero 3 cod. proc. civ. c omessa pronuncia sulla domanda subordinata, con violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. articolo 360 numero 4 cod. proc. civ. d omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio articolo 360 numero 5 cod. proc. civ. . 4.1. Il primo motivo, con il quale si deduce l'improcedibilità dell'opposizione a ingiunzione, per essere stata la notifica del decreto di comparizione eseguita oltre il termine di 10 gg. di cui al comma 4 dell'articolo 415 cod. proc. civ. ma nel rispetto del termine dilatorio di cui al successivo comma 5 è manifestamente infondato. 4.1.1. Va infatti ribadito il principio, elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte con riguardo alla notifica del ricorso in appello correttamente richiamato dai giudici a quibus, evidenziandone l'applicabilità all'analoga disposizione di cui all'articolo 415 cod. proc. civ. relativa alla notifica del ricorso notificato in prime cure di opposizione avverso il decreto ingiuntivo secondo cui nel rito del lavoro e, conseguentemente, nel c.d. rito locatizio, al quale 447 bis cod. proc. civ. estende le sue norme in quanto applicabili, il termine di dieci giorni assegnato all'appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione articolo 435 comma 2 cod. proc. civ. non è perentorio e, pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza, sempre che resti garantito all'appellato lo spatium deliberandi non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza di discussione della causa articolo 435 comma 3 cod. proc. civ. , perché egli possa apprestare le proprie difese Cass. 7 marzo 2013, numero 5693 14 luglio 2011, numero 15590 15 ottobre 2010, numero 21358 . Invero - come osservato in specie nella sentenza numero 21358/2010 - l'articolo 435 cod. proc. civ., comma 2, alla stregua del quale l'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto a11'appellato , deve essere letto ed interpretato in relazione al contenuto del successivo comma 3 dello stesso articolo, alla stregua del quale tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni . Il che evidenzia come lo stesso legislatore, nel porre il suddetto termine ordinatorio di cui al comma 2, abbia disciplinato le conseguenze di una eventuale inosservanza di tale termine, prevedendo, in buona sostanza, al comma 3, che la notifica effettuata mantiene i suoi effetti, anche in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma precedente, allorchè tra la data di notificazione e quella dell'udienza permanga un termine non inferiore a venticinque giorni. 4.1.2. Non contrasta con quanto sopra il principio affermato dalle SS.UU. con sentenza numero 20604 del 2008 relativa sempre alla notifica del ricorso in appello , cui fa riferimento parte ricorrente, posto che esso si riferisce alle sole ipotesi idonee a comportare un effettivo allungamento del processo, potenzialmente attribuibile a negligenza della parte attrice, di inesistenza, giuridica o di fatto, della notificazione del ricorso e del decreto e, cioè, ad ipotesi di contestuale violazione del termine dilatorio di cui al comma 2 dell'articolo 435 cod. proc. civ. e del termine a tutela del diritto di difesa del resistente fissato dal successivo terzo comma dello stesso articolo. 4.1.3. Merita aggiungere che, da ultimo, la Corte Costituzionale con ordinanza numero 253 del 2012 - nel dichiarare la manifesta infondatezza della q.l.c. dell'articolo 435 comma 2 cod. proc. civ. sollevata dalla Corte di appello di Roma in riferimento all'articolo 111 Cost. con riguardo all'interpretazione della norma, sopra esposta sub 4.1.1. e assunta a diritto vivente - ha evidenziato che la norma, nella interpretazione censurata dal collegio rimettente, lungi dal violare la parità delle parti, è finalizzata, invece, a realizzarla sul piano del reciproco diritto di azione e di difesa. Con il risultato di tutelare, all'un tempo, l'interesse dell'appellante - impedendo che la sola violazione del termine ordinatorio in questione determini l'improcedibilità del gravame - e quello dell'appellato, cui resta comunque garantito un termine a comparire sufficiente ad apprestare le proprie difese. 4.2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso con cui si accampa l'esigibilità di tutti i canoni periodici fino alla scadenza della locazione per decadenza dal beneficio del termine. Qui non è in discussione come sembra supporre il ricorrente la scelta, che il locatore ha legittimamente effettuato, di optare per l'adempimento piuttosto che per la risoluzione ma è evidente che - una volta che ha fatto questa scelta - il locatore non può che accettarne le conseguenze il che vuol dire che l'adempimento che può pretendere è solo quello del pagamento dei canoni scaduti e insoluti. E' il caso di rammentare a parte ricorrente che le principali obbligazioni del locatore non si esauriscono con la consegna della cosa locata, ma comprendono ai sensi dell'articolo 1575 cod. civ. anche l'obbligo di mantenere la cosa «in istato da servire all'uso convenuto» e di «garantire il pacifico godimento durante la locarione». Per altro verso tra le obbligazioni principali del conduttore ex art 1587 cod. civ. vi è quella di «dare il corrispettivo alle scadente convenute». In sostanza non si tratta di un unico corrispettivo rateizzato, bensì di un corrispettivo periodico, nella specie, con periodicità mensile. Ne consegue l'evidenza delle considerazioni espresse dai giudice del merito in ordine all'inconciliabilità del principio invocato da parte ricorrente di cui all'articolo 1186 cod. civ. con la sinallagmaticità delle prestazioni in contratto. 4.3. Relativamente agli ultimi due motivi, con cui si censura l'omessa pronuncia o l'omessa motivazione per il caso che si rinvenga un'implicita statuizione di rigetto in ordine ad una pretesa domanda di pagamento degli ulteriori canoni scaduti successivamente alla sentenza di primo grado, è assorbente la considerazione che - se è vero che la domanda sarebbe stata ammissibile ai sensi dell'articolo 345 cod. proc. civ. - è pur vero che una domanda di tal fatta andava formulata con la specifica allegazione della persistente morosità nell'atto di appello il che non è dato desumere dalla mera formula di rito di accoglimento della domanda nella misura originariamente pretesa «o quella minore ritenuta di giusti im.» A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio - esaminati i rilievi contenuti nella memoria che non hanno evidenziato profili tali da condurre ad una decisione diversa da quella prospettata nella relazione -- ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa. In particolare, con specifico riferimento al primo motivo di ricorso, deve ribadirsi - ulteriormente - che in materia di controversie di lavoro, il termine di dieci giorni assegnato al ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto giudiziale di fissazione dell'udienza di discussione al convenuto, ai sensi dell'articolo 415 cod. proc. civ., comma 4, non è perentorio, ma ordinatorio. La sua inosservanza - pertanto - non produce alcuna decadenza nè implica la vulnerazione della costituzione del rapporto processuale a condizione che risulti garantito al convenuto il termine per la sua costituzione in giudizio non inferiore ai trenta giorni, come stabilito dal comma 5 della stessa norma ovvero a quaranta giorni nell'ipotesi prevista dal successivo comma 6 Cass. 22 ottobre 2010, numero 21744 Cass. 29 novembre 2005 numero 26039 Cass. 22 giugno 1994, numero 5997 Cass. 16 agosto 1993, numero 8711 Cass. 7 febbraio 1989, numero 745 . La memoria -- al pari, del resto, delle deduzioni svolte nell'adunanza camerale - ignora i contenuti della relazione, laddove individuano l'esatta portata del principio enunciato con riferimento all'analoga questione relativa al termine di cui al comma 2 dell'articolo 435 cod. proc. civ. da Cass. numero 20604 del 2008 e rimarcano il carattere costituzionalmente orientato dell'interpretazione della norma qui contestata da parte ricorrente Corte cost. ordinanza numero 253 del 2012 . Quanto agli altri motivi di censura - ribadito che, avuto riguardo alla periodicità dell'obbligazione del conduttore di pagamento del canone alle scadenze e alla sinallagmaticità di siffatta obbligazione con quelle gravanti sul locatore ex articolo 1575 cod. civ., non è invocabile il disposto dell'articolo 1186 cod. civ. - osserva il Collegio che la domanda di pagamento di € 95.765,20 o della minor somma «ritenuta di giustiZim& gt così come identificata in ragione della sua causa petendi rappresentata dall'invocata decadenza del beneficio del termine - è stata esaminata e decisa dalla Corte territoriale, allorchè ha rigettato il secondo motivo di appello, negando il fondamento del beneficio. Mentre la domanda di ulteriori canoni scaduti ed eventualmente rimasti insoluti dopo la pronuncia di primo grado -siccome fondata su una diversa causa petendi, rispetto a quella dedotta con il secondo motivo di appello - non può evincersi dal riportato inciso di stile, ma avrebbe dovuto essere formulata ex articolo 345 cod. proc. civ., allegando che l'inadempimento si era protratto successivamente alla sentenza di primo grado e, in tal caso, sarebbe stato onere dell'appellata, costituirsi, per allegare e dimostrare il fatto estintivo . In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. numero 55/2014, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 4.400,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge e contributo spese generali.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 24 settembre – 24 ottobre 2014, numero 22603 Presidente Finocchiaro – Relatore Ambrosio Svolgimento del processo e motivi della decisione E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione, riportando tra parentesi quadra quanto scritto per mero errore materiale « 1. Con sentenza numero 3368 in data 17.07.2012 la Corte di appello di Roma ha dichiarato improcedibile l'appello proposto da A.A. nei confronti di Giuseppe Centra e dell'INA Assitalia s.p.a. quale F.G.V.S. avverso la sentenza del Tribunale di Velletri numero 591/2011 di rigetto della domanda dell'appellante di risarcimento danni da incidente stradale. La Corte territoriale - dato atto che la controversia era regolata dal rito del lavoro - ha accolto l'eccezione di improcedibilità formulata dal Centra, richiamando la decisione delle SS.UU. numero 20604 del 2008 e osservando che l'appellante non aveva rispettato il termine di dieci giorni, previsto dall'articolo 435 co. 2 cod. proc. civ. ciò in quanto il decreto presidenziale emesso in data 05.04.2012, con fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per il 22.06.2012, era stato notificato il 24.04.2012, oltre il termine suindicato, decorrente dalla data 10.04.2012 in cui l'appellante aveva richiesto le copie del provvedimento rilasciate il 17.04.2012 2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione A.A. formulando quattro motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata. 3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere accolto. 4. Parte ricorrente svolge due motivi in via principale osservando che - anche a volere accedere all'opzione ermeneutica della Corte di appello - il ricorso sarebbe comunque procedibile per essere stato inoltrato per la notifica entro il termine di gg. 10 dalla data di spontanea presa visione del provvedimento e, quindi, denunciando I violazione o falsa applicazione dell'articolo 435 co.2 cod. proc. civ. e dell'articolo 139 co.2 cod. proc. civ., da interpretarsi secondo i principi di diritto stabiliti dalla Corte Costituzionale con le sentenze 477/2002 e 28/2004, nonché con le ordinanze nnumero 97/2004 e 132/2004 II contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativo al rispetto del termine ex articolo 435 co.2 cod. proc. civ., nonché al momento di perfezionamento per l'appellante della notifica dell'atto di appello svolge, altresì, due motivi, in via subordinata, contestando l'opzione ermeneutica della Corte di appello in considerazione dell'osservanza del termine di 25 gg di cui al comma 3 dell'articolo 435 cod. proc. civ. e, quindi, denunciando III violazione o falsa applicazione dell'articolo 435 co. 2 e 3 cod. proc. civ. con'riferimento agli arti. 152, 153 e 154 [cpc52, 153 e 154] cod. proc. civ. IV omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il punto decisivo relativo alla natura del termine di cui all'articolo 435 co. 2 cod. proc. civ., nonché in relazione alle conseguenze del suo eventuale mancato rispetto nel caso sia rispettato il termine ex articolo 435 co. 3 cod. proc. civ 4.1. Premesso che risulta dalla stessa decisione impugnata che l'appello venne notificato nel rispetto del termine di cui al comma 3 dell'articolo 435 cod. proc. civ., il ricorso merita accoglimento sulla base delle seguenti considerazioni che - per quanto svolte in via subordinata da parte ricorrente - appaiono pregiudiziali e assorbenti perché da essi discende l'erroneità della regula iuris enunciata dalla Corte di appello. Costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte quello, secondo cui nel rito del lavoro e, conseguentemente, nelle controversie in materia di risarcimento danni da circolazione stradale, come quella in oggetto, cui è applicabile detto rito nella vigenza dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006 numero 102, abrogato dall'articolo 53 della legge 18 giugno 2009, numero 69 , il termine di dieci giorni assegnato all'appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione articolo 435, comma 2, c.p.c. non è perentorio e, pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza, sempre che resti garantito come nel caso all'esame all'appellato lo spatium deliberandi non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza di discussione della causa articolo 435, comma 3, c.p.c. , perché egli possa apprestare le proprie difese Cass. 14 luglio 2011, numero 15590 15 ottobre 2010, numero 21358 . Invero - come evidenziato in specie nella sentenza numero 21358/2010 - l'articolo 435 cod. proc. civ., comma 2, alla stregua del quale l'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato , deve essere letto ed interpretato in relazione al contenuto del successivo comma 3 dello stesso articolo, alla stregua del quale tra la data di notifca ione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni . Il che evidenzia come lo stesso legislatore, nel porre il suddetto termine ordinatorio di cui al comma 2, abbia disciplinato le conseguenze di una eventuale inosservanza di tale termine, prevedendo, in buona sostanza, al comma 3, che la notifica effettuata mantiene i suoi effetti, anche in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma precedente, allorchè tra la data di notificazione e quella dell'udienza permanga un termine non inferiore a venticinque giorni. In altri termini appare chiaro, dal complesso dei due commi della disposizione all'esame, che il legislatore ha regolato normativamente le conseguenze della inosservanza del termine di cui al comma 2, prevedendo in via generalizzata il permanere degli effetti della compiuta notifica nell'ipotesi prevista dal comma 3, in tal modo superando - alla stregua delle stesse previsioni codicistiche - la necessità di uno specifico provvedimento autorizzatorio o di proroga da parte del giudice prima della scadenza del stesso termine. 4.2. Non contrasta con quanto sopra il principio affermato dalle SS.UU. con sentenza numero 20604 del 2008, richiamata nella decisione impugnata, posto che esso si riferisce alle sole ipotesi idonee a comportare un effettivo allungamento del processo, potenziamente attribuibile a negligenza della parte attrice, di inesistenza, giuridica o di fatto, della notificazione del ricorso e del decreto e, cioè, ad ipotesi di contestuale violazione del termine dilatorio di cui al comma 2 dell'articolo 435 cod. proc. civ. e del termine a tutela del diritto di difesa del resistente fissato dal successivo terzo comma dello stesso articolo ne deriva l'inapplicabilità di detto principio al caso in esame, in cui la notificazione del ricorso e del decreto dell'udienza in appello è avvenuta nel rispetto del termine dilatorio di cui al comma 3 del cit. articolo 435 cod. proc. civ 4.3. La non riferibilità della sentenza delle SS.UU. del 2008 all'ipotesi di ritaxdo della notificazione nel rispetto tuttavia del termine posto a tutela di controparte dell'articolo 435 c.p.c., comma 3, si evince dalla circostanza che il richiamo operato nella predetta sentenza all'articolo 111 Cost., comma 2, nel testo novellato dalla L. 23 novembre 1999, numero 2, ed alla regola della ragionevole durata del processo, non si attaglia in alcun modo a fattispecie come quella all'esame in cui pacificamente la notifica, ancorchè in ritardo rispetto al termine di gg. 10 di cui al comma 2 della norma, è avvenuta entro un termine tale, rispetto a quello dell'udienza di comparizione fissata dal presidente, da garantire all'altra parte il necessario spatium deliberandi. Peraltro la non pertinenza della decisione delle SS.UU., rispetto alla questione di diritto in esame, risulta confermata anche dalla Corte costituzionale ordinanza numero 60 del 2010 , che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 435 c.p.c., prospettata sulla base della suddetta decisione, per evidente erroneità del presupposto interpretativo. 4.4. Merita aggiungere che, da ultimo, la Corte Costituzionale con ordinanza numero 253 del 2012 - nel dichiarare la manifesta infondatezza della q.l.c. dell'articolo 435 comma 2 cod. proc. civ. sollevata proprio dalla Corte di appello di Roma in riferimento all'ars 111 Cost. con riguardo all'interpretazione della norma, sopra esposta e assunta a diritto vivente - ha evidenziato che la norma, nella interpretazione censurata dal collegio rimettente, lungi dal violare la parità delle parti, è finalizzata, invece, a realizzarla sul piano del reciproco diritto di azione e di difesa. Con il risultato di tutelare, all'un tempo, l'interesse dell'appellante - impedendo che la sola violazione del termine ordinatorio in questione determini l'improcedibilità del gravame - e quello dell'appellato, cui resta comunque garantito un termine a comparire sufficiente ad apprestare le proprie difese. » A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. In conclusione il ricorso va accolto nei termini sopra precisati ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata in relazione e il rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini in motivazione cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.