Annullamento dell’atto della riscossione, il Giudice deve indicare espressamente perché dispone la compensazione delle spese

In tema di spese di lite, il Giudice può operare la compensazione, totale o parziale, solo se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni da indicare esplicitamente nella motivazione.

Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 25620 del 15 ottobre con cui ha accolto il ricorso di un contribuente che si era visto annullare dalla CTP un preavviso di fermo amministrativo con compensazione delle spese di lite. La CTR Lazio, a sua volta rigettava l’appello proposto in relazione a tale aspetto. Spese di lite principio della soccombenza e compensazione in presenza di gravi ed eccezionali ragioni. Il regime delle spese processuali nelle controversie innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali è regolato dal principio della soccombenza. La Corte di Cassazione ha evidenziato che «L'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi Cass. numero 7182/2000 ». Ha altresì chiarito che «La soccombenza può essere determinata, anziché da ragioni di merito, per avere l'attore promosso il giudizio con un atto dichiarato inammissibile o improcedibile e tale dichiarato dal giudice adito con pronunzia che ha definito il giudizio Cass. numero 14576/1999 , essendovi pure in tal caso il mancato accoglimento della domanda, ancorché per un impedimento di carattere processuale» Cass. numero 19456/2008 . Il principio di causalità e, per certi aspetti quello di colpevolezza sotto forma di negligenza o imperizia nell’inizio o nella prosecuzione della controversia , vale anche per la c.d. “soccombenza virtuale” quando, ad esempio, l’amministrazione finanziaria abbia ritirato l’atto impugnato in via di autotutela. Infine si ricorda che con l’articolo 9, comma 1, lett. f d.lgs. numero 156/2015 è stato modificato l’articolo 15 d.lgs. numero 546/1992, in materia di spese di giudizio. La modifica normativa sembra andare nella direzione tracciata dalla Cassazione con la pronuncia in commento. Il principio ispiratore delle modifiche in tema di spese processuali risiede nell’esigenza, da un lato, di scoraggiare l’abuso dello strumento processuale e favorire l’utilizzo degli strumenti deflattivi del contenzioso e, dall’altro, di evitare che la parte sia costretta a sopportare gli oneri del giudizio nel caso di pretesa tributaria infondata. In ossequio agli indicati principi, con la modifica dell’articolo 15 d.lgs. numero 546/1992, è stato ribadito il criterio secondo cui le spese del giudizio seguono la soccombenza, mentre la possibilità per la commissione tributaria di compensare in tutto o in parte le spese - traslata al comma 2 della norma in esame - è stata consentita solo «in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate». In altri termini, la parte che risulti soccombente nel merito deve essere condannata a rimborsare le spese del giudizio liquidate con la sentenza, salvo compensazione delle medesime che può essere disposta solo qualora siano presenti le condizioni alternative della soccombenza reciproca cfr, tra le altre, Cass. 901/2012 o della sussistenza, nel caso concreto, di gravi ed eccezionali ragioni, espressamente motivate dal giudice nel provvedimento che decide sulle spese. Ci si è discostati, dunque, dal testo dell’articolo 92 c.p.c. - richiamato nella precedente formulazione - secondo cui la compensazione è possibile solo in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Si può, tuttavia, ritenere che i criteri offerti dal codice di procedura civile continuino a rilevare, in quanto comunque integranti le eccezionali circostanze richieste dalla nuova formulazione. Caso concreto. Nel decidere la controversia a favore del contribuente la Cassazione ricorda il consolidato l'orientamento Cass. numero 6279/2012 e da ultimo numero 14969/2017 per il quale le «gravi ed eccezionali ragioni», da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e comunque devono essere indicate specificamente Cass., ord. numero 15413/2011 Cass. numero 21521/2010 . Ciò che nel caso di specie sia la CTP che la CTR non avevano effettuato. Anzi la CTR si era limitata ad affermare che in seguito alla modifica dell’articolo 92 c.p.c. è possibile compensare le spese, tra l’altro, qualora concorrano gravi ed eccezionali ragioni.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 18 luglio – 15 ottobre 2018, numero 25620 Presidente Cirillo – Relatore Napolitano Ragioni della decisione La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c, come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e , dell'articolo 1 - bis del D.L. numero 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. numero 197/2016, osserva quanto segue Con sentenza numero 3453/14/2016, depositata il primo giugno 2016, non notificata, la CTR del Lazio rigettò l'appello proposto dal sig. Anumero Del Ri. nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. avverso la sentenza di primo grado della CTP di Roma, limitatamente alla disposta compensazione delle spese di lite, nonostante la totale soccombenza della controparte nel primo grado di giudizio, relativo ad impugnazione di preavviso di fermo amministrativo. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, ulteriormente illustrato da memoria critica alla proposta del relatore depositata in atti ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. L'intimato agente della riscossione non ha svolto difese. 1. Preliminarmente va dato atto dell'ammissibilità del ricorso, notificato l'8 luglio 2016 ad Equitalia Sud S.p.A., incorporata, con effetto dal 1. luglio 2016, in Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., in considerazione del fatto che la fusione per incorporazione, nel vigore dell'articolo 2504 bis c.c., non realizza una vicenda estintiva della persona giuridica, ma solo una vicenda evolutiva/modificativa, ciò che rende ammissibile l'impugnazione notificata all'incorporata, che sopravvive in tutti i suoi rapporti, anche processuali, nella società incorporante cfr. Cass. sez. unite 14 settembre 2010, numero 19509 Cass. sez. 3, 7 gennaio 2011, numero 266 Cass. sez. 5, 17 gennaio 2013, numero 1088 Cass. 24 agosto 2015, numero 17107, par.2 . 2. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli articolo 91 e 92 c.p.c, nonché 112 c.p.c, in relazione all' articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c, ed ancora omessa valutazione di circostanza determinante, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c. con riferimento all'accertamento compiuto dalla CTP in relazione alla mancata prova da parte dell'agente della riscossione della regolare notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'avviso di accertamento. 2.1. Il motivo è manifestamente fondato nella denunciata violazione degli articolo 91 e 92 c.p.c. La sentenza impugnata, di là dall'erroneo riferimento alla Regione Lazio che non risulta neppure essere stata parte del giudizio di merito, si è limitata, infatti, ad affermare che «in seguito alla modifica dell'articolo 92, comma 2, del c.p.c, è possibile compensare le spese soltanto se vi sia stata reciproca soccombenza o concorrono gravi ed eccezionali ragioni». Al riguardo, rilevato che al tempo dell'emanazione della decisione in questa sede impugnata era già in vigore l'articolo 15, comma 2, del D.Lgs. numero 546/1992, nel testo sostituito dall'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. numero 156/2015, di analogo tenore, è sufficiente osservare come la decisione impugnata si risolva nella mera enunciazione della disposizione di legge, senza enunciare in alcun modo perché, in assenza di soccombenza reciproca, potessero ritenersi sussistenti nella fattispecie in esame quelle gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la disposta compensazione delle spese di lite da parte del giudice di primo, pur essendo stato il contribuente integralmente vittorioso dinanzi alla CTP riguardo all'impugnazione afferente ai crediti di natura tributaria. 2.2. Il difetto assoluto di motivazione sul punto, cui è equiparabile l'enunciazione di ragioni assolutamente illogiche o erronee, integra quindi il denunciato vizio di violazione degli articolo 91 e 92 c.p.c. cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-3, ord. 8 luglio 2015, numero 14623 Cass. sez. 6-5, ord. 31 maggio 2016, numero 11222 Cass. sez. 6-5, ord. 27 settembre 2017, numero 22679 Cass. se.z. 6-5, ord. 31 maggio 2018, numero 13809 . 3. La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del ricorso, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 luglio 2018.