Bancari prepensionati, ancora sulla tassazione dell’assegno straordinario

In tema di prepensionamento, gli incentivi all’esodo vanno determinati in conformità agli scopi perseguiti dalla singola disciplina, sicché, nel caso dell’assegno straordinario di sostegno al reddito di cui al d.m. numero 158/2000, l’importo delle “ritenute di legge” va calcolato con lo stesso criterio applicabile all’intero assegno.

Lo ha confermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 22386/18, depositata il 13 settembre. Assegno straordinario per i bancari prepensionati come calcolarlo? La pronuncia in commento trae origine dal giudizio promosso da un dipendente del Banco di Napoli che, dopo aver risolto anticipatamente il rapporto di lavoro, ha lamentato di percepire l’assegno straordinario di sostegno al reddito previsto dal d.m. numero 158/2000 in misura non corrispondente ai criteri fissati nel citato decreto ministeriale. All’esito del giudizio di merito, è stato riconosciuto l’errore di calcolo dell’INPS nella determinazione dell’emolumento in questione. In particolare, la Corte territoriale ha spiegato che il metodo di calcolo utilizzato dall’istituto di previdenza finiva col tassare gli assegni straordinari – assegnati a categorie con età superiore ai 50 e 55 anni – col regime ordinario di tassazione, anziché con quello separato, per cui un tale sistema di computo si rivelava discriminante proprio nei confronti della categoria di lavoratori che la normativa fiscale aveva, invece, inteso agevolare. La tesi dell’INPS. Contro la decisione di merito, l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il meccanismo utilizzato – caratterizzato dall’inclusione dell’importo delle ritenute di legge nella base di calcolo della prestazione – sarebbe favorevole al lavoratore esodato, comportando una traslazione dell’onere dell’imposta dal beneficiario dell’assegno al Fondo erogatore. In tal senso si giustificherebbe, secondo l’INPS, il criterio di calcolo dell’importo dell’assegno previsto dal decreto ministeriale, che vede aggiungere sull’importo pari al trattamento pensionistico netto le somme rappresentative delle ritenute di legge sull’assegno straordinario che verranno successivamente detratte a titolo di ritenuta. L’assegno straordinario favorisce il pensionamento anticipato dei bancari. La determinazione di incentivi nell’ambito di procedure di prepensionamento va fissata in relazione alla singola disciplina, dato che ognuna di tali procedure, distintamente attivata, persegue proprie e contingenti finalità, corrispondenti ai singoli provvedimenti di prepensionamento dettati, di volta in volta, per fronteggiare situazioni di crisi settoriali od anche per consentire il pensionamento a particolari categorie di lavoratori. Nella fattispecie, l’erogazione dell’assegno straordinario risponde all’esigenza di incentivare l’esodo anticipato mediante il pensionamento di dipendenti che non abbiano ancora maturato i relativi requisiti, ai quali viene riconosciuto, nel periodo intermedio, un reddito che corrisponde al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato con il computo dell’anzianità contributiva mancante. L’importo delle ritenute di legge va calcolato con lo stesso criterio applicabile all’intero assegno. La pronuncia in commento richiama i numerosi precedenti con i quali la Suprema Corte ha affermato che, in tema di prepensionamento, gli incentivi all’esodo vanno determinati in conformità agli scopi perseguiti dalla singola disciplina, sicché, nel caso dell’assegno straordinario di sostegno al reddito di cui al d.m. numero 158/2000 – che mira ad incentivare l’esodo con l’erogazione di un reddito pari al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato col computo dell’anzianità contributiva mancante – l’importo delle “ritenute di legge”, che l’articolo 10, comma 9, impone di sommare all’importo netto del trattamento pensionistico, quale componente dell’assegno straordinario, va calcolato con lo stesso criterio applicabile all’intero assegno e, cioè, con l’aliquota agevolata ex articolo 17, comma 4-bis, T.U.I.R., anziché con l’aliquota ordinaria di cui all’articolo 17, comma 2. Pertanto, la misura lorda dell’assegno straordinario previsto, tra l’altro, per i dipendenti del Banco di Napoli, è calcolata sommando l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, nonché l’importo delle ritenute di legge sull’assegno medesimo. Questa modalità di calcolo consente di neutralizzare l’incidenza delle ritenute e di garantire ai dipendenti prepensionati la percezione di un importo netto pari al trattamento pensionistico anticipato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 15 maggio – 13 settembre 2018, numero 22386 Presidente Manna – Relatore Calafiore Fatti di causa Si controverte della corretta determinazione dell’importo lordo dell’assegno straordinario di sostegno al reddito previsto per i dipendenti del Banco di Napoli che, come l’odierno contro ricorrente N.G. , hanno risolto anticipatamente il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 54 lett. B del D.M. 28.4.2000 numero 158. Nel confermare la sentenza di primo grado, che aveva accolto per quanto di ragione la domanda del N. , il quale aveva lamentato di percepire il predetto assegno in misura non corrispondente ai criteri fissati nel citato decreto ministeriale all’articolo 10, comma 9, la Corte d’appello di Salerno ha respinto l’impugnazione dell’Inps, evidenziando l’errore di calcolo dell’istituto di previdenza nella determinazione dell’emolumento in questione. In particolare, la Corte di merito ha spiegato che il metodo di calcolo seguito dall’Inps finiva col tassare gli assegni straordinari - assegnati a categorie con età superiore ai 50 e 55 anni - col regime ordinario di tassazione, anziché con quello separato, per cui un tale sistema di computo si rivelava discriminante proprio nei confronti della categoria di lavoratori che la normativa fiscale aveva, invece, inteso agevolare. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un motivo, illustrato da memoria. Resistono con controricorso N. ed il Banco di Napoli che ha pure depositato memoria. Ragioni della decisione I. Con un solo motivo l’Inps censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 10, comma 9, del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 28 aprile 2000, numero 158, dell’articolo 19, commi 2 e 4 bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22/12/1986, numero 917 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’articolo 59, comma 3, della legge 27/12/1997, numero 449, in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c In particolare l’Inps, nel contestare la decisione della Corte di merito, rileva che la funzione di sommare all’importo netto della pensione, che sarebbe spettata al dipendente esodato numero 1 del comma 9 dell’articolo 10 del decreto ministeriale numero 158/2000 sopra richiamato , l’importo delle ritenute di legge sull’assegno non può che essere quella di rendere neutro, ai fini fiscali, l’assegno stesso in favore del percipiente, in quanto mediante tale operazione è il Fondo stesso a conferire al beneficiario un importo corrispondente alle ritenute, poi effettuate dal sostituto d’imposta e versate all’erario in modo da favorire l’esodo, incentivandolo mediante la neutralizzazione del prelievo fiscale. Né è ravvisabile, secondo l’Inps, il temuto peggioramento, in quanto a quei lavoratori non viene che riconosciuto in sede di calcolo dell’assegno un importo uguale a quello che deve poi essere trattenuto ai fini fiscali, con la conseguente neutralizzazione dell’imposta. In pratica, tale particolare meccanismo si presenta favorevole per il lavoratore esodato, in quanto l’inclusione dell’importo pari alle ritenute correnti sull’assegno nella base di calcolo della prestazione comporta una traslazione dell’onere dell’imposta dal beneficiario dell’assegno al Fondo erogatore. Aggiunge la difesa dell’Inps che la ratio della disposizione dell’articolo 10 del D.M. numero 158/2000 è quella di offrire al lavoratore esodato, il quale non ha ancora maturato il diritto alla pensione, un trattamento di sostegno del reddito che lo accompagnerà sino alla maturazione della pensione stessa, conseguita anche sulla scorta della contribuzione che il Fondo continua ad erogare nelle more della percezione dell’assegno. In tal senso si giustifica, secondo l’Inps, il criterio di calcolo dell’importo dell’assegno previsto dal citato decreto ministeriale, che vede aggiungere sull’importo pari al trattamento pensionistico netto le somme rappresentative delle ritenute di legge sull’assegno straordinario che verranno successivamente detratte a titolo di ritenuta. In definitiva, secondo tale assunto difensivo, nel calcolo dell’importo dell’assegno straordinario di sostegno per il reddito - di cui all’articolo 10, comma 9, del D.M. numero 158/2000 - costituito dalla sommatoria dell’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione, e l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario, tali ritenute, nel caso di assegno in favore di ex dipendenti del Banco di Napoli ultracinquantacinquenni, devono essere considerate quelle di cui al comma 4bis dell’articolo 17 del d.P.R. numero 917/1986 Testo unico delle imposte sui redditi e non quelle di cui al comma 2 della stessa norma tassazione separata . 2. Osserva la Corte in continuità con Cass. numero 19980 del 2017 numero 26926 del 2016 numero 26927 del 2016 numero 18128 del 2014 numero 9144 del 2012 numero 5480 del 2012 numero 5364 del 2012 numero 4425 del 2012 che il ricorso è fondato. Invero, questa Corte con i precedenti citati ha già avuto modo di affermare che in tema di cosiddetto prepensionamento, gli incentivi all’esodo vanno determinati in conformità agli scopi perseguiti dalla singola disciplina. Ne consegue che, nel caso dell’assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all’articolo 5, comma I, lett. b , del d.m. numero 158 del 2000, mirandosi ad incentivare l’esodo con l’erogazione di un reddito pari al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato col computo dell’anzianità contributiva mancante, l’importo delle ritenute di legge , che il successivo articolo 10, comma 9, impone di sommare all’importo netto del trattamento pensionistico, quale componente dell’assegno straordinario, va calcolato con lo stesso criterio applicabile all’intero assegno, e cioè con l’aliquota agevolata ex articolo 17, comma 4-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, anziché con l’aliquota ordinaria di cui all’articolo 17, comma 2. Principio affermato in fattispecie relativa ai dipendenti del Banco di Napoli . 3. Si è, in sintesi, affermato che - la determinazione dell’importo dell’assegno straordinario di sostegno al reddito, previsto, fra l’altro, per i dipendenti del Banco di Napoli che risolvono anticipatamente il rapporto di lavoro ai sensi del D.M. 28 aprile 2000, numero 158, articolo 54, lett. B va effettuata in applicazione dell’articolo 10, comma 9, di tale decreto che dispone che la misura lorda dell’assegno è computata sommando l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, nonché l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario - la determinazione di incentivi nell’ambito di procedure di prepensionamento va fissata in relazione alla singola disciplina, dato che ognuna di tali procedure, distintamente attivata, persegue proprie e contingenti finalità, corrispondenti ai singoli provvedimenti di prepensionamento, dettati volta per volta per fronteggiare situazioni di crisi settoriali od anche per consentire il pensionamento a particolari categorie di lavoratori, ciò in ragione della varietà della legislazione in materia di prepensionamenti di cui ha dato conto anche la dottrina. 4. Nella specie qui in esame, l’erogazione dell’assegno straordinario risponde all’esigenza di incentivare l’esodo anticipato mediante il pensionamento di dipendenti che non abbiano ancora maturato i relativi requisiti, ai quali viene riconosciuto, nel periodo intermedio, un reddito che corrisponde al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato con il computo dell’anzianità contributiva mancante. L’esigenza viene realizzata mediante la corresponsione di un assegno straordinario che corrisponde esattamente al trattamento pensionistico così determinato, e ciò spiega la previsione che a tale importo venga aggiunto quello delle ritenute che per legge sono dovute sull’assegno, secondo un meccanismo che vale ad assicurare ai beneficiari la percezione, anticipata, di un reddito uguale all’importo della pensione. In base a questa finalità, è coerente calcolare le suddette ritenute secondo il criterio previsto dall’articolo 17, comma 4 bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi, cioè secondo lo stesso criterio che deve essere applicato all’intero assegno, poiché questa modalità di calcolo consente di neutralizzare l’incidenza delle ritenute e di garantire ai dipendenti prepensionati la percezione di un importo netto pari al trattamento pensionistico anticipato. 5. Pertanto, il ricorso principale va accolto. Ne consegue che l’impugnata sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di N.G. . 6. Si compensano le spese dell’intero processo in ragione della difficoltà delle questioni esaminate. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda originaria dichiara compensate le spese dell’intero processo.