In tema di interpretazione contrattuale è principio consolidato quello sulla base del quale il contratto deve essere interpretato avendo riguardo alla sua ragione pratica, coerentemente con gli interessi che le parti vogliono tutelare attraverso la stipulazione di esso, con la determinazione delle regole volte a disciplinare il rapporto contrattuale.
Così la Corte di Cassazione con sentenza numero 17718/18 depositata il 6 luglio. Il caso. La Corte d’Appello, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda della società attrice nei confronti dell’ente assicurativo di risarcimento dei danni subìti a causa di un incendio generato in un capannone. Propone ricorso in Cassazione la compagnia assicuratrice denunciando violazione o falsa applicazione degli articolo 1362 e 1363 c.c La corretta interpretazione del contratto. In materia di interpretazione contrattuale va anzitutto menzionato che essa spetta al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo «per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione». Ne consegue che per la ricerca della comune intenzione delle parti contraenti lo strumento principale è rappresentato dal senso letterale delle parole ed espressioni utilizzate, con l’obbligo del giudice di prendere in considerazione anche altri criteri di interpretazione, in particolare quelli funzionali indicati nell’articolo 1669 c.c. e quelli di buona fede e correttezza, ex articolo 1366 c.c Per queste ragioni il ricorso per la cassazione della sentenza risulta fondato, dato che la Corte territoriale si è limitata ad un’interpretazione meramente atomistica omettendo una corretta interpretazione contrattuale secondo i succitati criteri, ribaditi dagli Ermellini.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 novembre 2017 – 6 luglio 2018, numero 17718 Presidente Vivaldi – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 23/5/2014 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto dalla società Fondiaria Sai s.p.a. e in conseguente totale riforma della pronunzia Trib. Viterbo 10/10/2007, ha rigettato la domanda proposta dalla società Viass di G. I. & amp C. s.a.s. nei confronti della società Fondiaria Sai s.p.a. di risarcimento subiti in conseguenza dell’incendio del capannone sito in omissis avvenuto in data OMISSIS , generato nella porzione residua adibita a falegnameria ed occupata con regolare contratto di locazione dalla società Europorta Fiorentina s.r.l., attiva nel campo della falegnameria . Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Viass di G. I. & amp C. s.a.s. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi. Resiste con controricorso la società Unipolsai s.p.a. già Fondiaria Sai s.p.a. , che spiegane altresì ricorso incidentale sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria. Motivi della decisione Con il 1 motivo la ricorrente in via principale denunzia violazione o falsa applicazione degli articolo 1362, 1363 c.c., in relazione all’articolo 360, 1 co. numero 3, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente interpretato l’articolo 3 lett. B del contratto assicurativo secondo cui L’assicurazione non copre i danni cagionati con dolo e colpa grave dell’assicurato , essendo chiaro che la società assicuratrice abbia accettato i rischi posti a suo carico con coscienza e volontà , nonché illogico e palesemente contrario ad ogni norma di diritto e buon senso che per oltre 10 anni la Viass sarebbe stata tenuta al regolare pagamento d’ingenti premi assicurativi di fatto inutili a priori perché la Unipolsai s.p.a. già Fondiaria Sai s.p.a. era ex ante libera da ogni rischio in forza dell’articolo 3 lett. B del contratto assicurativo . Lamenta essere palese che Unipolsai s.p.a., già Fondiaria Sai s.p.a., sia stata vittima della propria carenza di diligenza . Si duole che la stessa corte di merito dà nell’impugnata sentenza atto che ove pure Viass avesse adempiuto alle norme antincendio, il sinistro non si sarebbe comunque potuto evitare ed i danneggiamenti, seppur in forma ridotta, sarebbero comunque occorsi . Il motivo è fondato e va p.q.r. accolto nei termini di seguito indicati. Va anzitutto osservato che, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione del contratto è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione v. Cass., 22/10/2014, numero 22343 Cass., 21/4/2005, numero 8296 . Il sindacato di legittimità può avere cioè ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti bensì solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto v. Cass., 22/10/2014, numero 22343 Cass., 29/7/2004, numero 14495 . Deve quindi porsi in rilievo che, pur non mancando qualche pronunzia di segno diverso v., Cass., 10/10/2003, numero 15100 Cass., 23/12/1993, numero 12758 , come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di interpretazione del contratto, risponde ad orientamento consolidato che ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate. Si è al riguardo peraltro precisato che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va invero verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell’articolo 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato v. Cass., 28/8/2007, numero 828 Cass., 22/12/2005, numero 28479 16/6/2003, numero 9626 . Va d’altro canto sottolineato che, pur assumendo l’elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve invero a tal fine necessariamente riguardarlo alla stregua degli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare di quelli quali primari criteri d’interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto v. Cass., 23/10/2014, numero 22513 Cass., 27/6/2011, numero 14079 Cass., 23/5/2011, numero 11295 Cass., 19/5/2011, numero 10998 con riferimento agli atti unilaterali v. Cass., 6/5/2015, numero 9006 dell’interpretazione funzionale ex articolo 1369 c.c. e dell’interpretazione secondo buona fede o correttezza ex articolo 1366 c.c., avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta cfr. Cass., 23/5/2011, numero 11295 . Il primo di tali criteri articolo 1369 c.c. consente di accertare il significato dell’accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta. L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex articolo 1366 c.c. quale criterio d’interpretazione del contratto fondato sull’esigenza definita in dottrina di solidarietà contrattuale si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte v. Cass., 6/5/2015, numero 9006 Cass., 23/10/2014, numero 22513 Cass., 25/5/2007, numero 12235 Cass., 20/5/2004, numero 9628 . A tale stregua esso non consente di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte v. Cass., 23/5/2011, numero 11295 e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale cfr., con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez. Unumero , 18/2/2010, numero 3947 . Assume dunque fondamentale rilievo che il contratto venga interpretato avuto riguardo alla sua ratio, alla sua ragione pratica, in coerenza con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare mediante la stipulazione contrattuale v. Cass., 19/3/2018, numero 6675 Cass., 22/11/2016, numero 23701 , con convenzionale determinazione della regola volta a disciplinare il rapporto contrattuale articolo 1372 c.c. . Orbene, la corte di merito è nel caso pervenuta ad un’interpretazione del negozio de quo in termini non consentanei con i suindicati principi. Oltre a risultare apoditticamente formulate non venendo indicato sulla base di quali elementi esse risultino suffragate si appalesano invero come del tutto illogiche nonché contrastanti con la ragione pratica del contratto le affermazioni poste a base della ravvisata inoperatività della copertura assicurativa per i danni cagionati con dolo o colpa grave dell’assicurato giusta l’articolo 3 lett. b delle condizioni generali di contratto secondo cui, dopo avere escluso che l’incendio sia, ex se, ascrivibile a fatto e colpa dell’assicurato essendo la causa più probabile dell’incendio stata un corto circuito nell’impianto elettrico , la corte di merito è pervenuta ad affermare che gli eventi dannosi per la Viass avrebbero potuto essere esclusi o comunque significativamente ridotti dall’osservanza delle norme e delle prescrizioni antincendio rilasciate all’atto della concessione dell’agibilità dell’opificio nel 1991 , stante la prescrizione dei Vigili del Fuoco del 1991, emanata all’atto del rilascio della prescritta agibilità, che prescriveva idonee misure di separazione ignifughe tra i due opifici erezione di un muro divisorio ignifugo, applicazione di attacchi per autopompe e l’adeguamento dell’impianto elettrico cui la Viass non ha mai dato seguito sicché la mancata adozione di tali semplici precauzioni è stata la causa dell’estensione dell’incendio dalla sede occupata dalla Europorta Fiorentina s.r.l. a quella occupata dalla Viass , non essendovi dubbio alcuno sul fatto che i danni lamentati dalla società Viass siano diretta conseguenza dell’inosservanza di prescrizioni cui la stessa era tenuta , a fortiori in considerazione del lasso di tempo trascorso tra irrogazione delle prescrizioni da parte dei VVFF e le conseguenze dannose 10 anni nonché della non particolare onerosità delle prescrizioni . Atteso che il contratto di assicurazione de quo risulta essere stato stipulato in tempo 16/5/1993 successivo alle suindicate prescrizioni dei Vigili del Fuoco 1991 , non risulta infatti dalla corte di merito spiegato come mai la compagnia assicuratrice si sia indotta a stipulare il contratto in argomento pur conoscendo o dovendo conoscere la situazione de qua che in base all’istruttoria in base all’id quod plerumque accidit e anche nella specie incontestatamente svolta ai fini della determinazione dell’an e del quomodo avuto in particolare riferimento alla determinazione del premio della stipulazione del contratto di assicurazione in argomento. A fortiori in considerazione della circostanza dedotta dall’odierna ricorrente in base alla quale per stipulare la polizza assicurativa controparte richiese delle modifiche strutturali alla Viass , concernenti in particolare solo l’apposizione di grate alle finestre , che furono prontamente eseguite , non risultando che abbia viceversa alcunché richiesto in ordine all’esecuzione di quanto oggetto delle suindicate prescrizioni dei Vigili del Fuoco. Né tale giudice ha d’altro canto indicato come la conclusione raggiunta nell’impugnata sentenza possa trovare logica e coerente spiegazione avuto riguardo al comportamento nel caso dalle parti successivamente mantenuto, e in particolare dell’accettazione da parte sua per anni oltre dieci dei premi assicurativi senza invero muovere obiezione alcuna al riguardo. Comportamento invero deponente per la evidentemente ritenuta regolarità della stipulata polizza in argomento avuto riguardo alla situazione giuridica e di fatto degli immobili costituenti il relativo oggetto, con correlativa assunzione -in base ad un’interpretazione di buona fede articolo 1366 c.c. del relativo rischio, appalesandosi per converso contrario a correttezza ex articolo 1337, 1358 e 1375 c.c. il segnalato comportamento della medesima consistito nell’aver stipulato il contratto con la previsione dell’ammontare dei premi poi per tanti anni incassati senza darsi invero carico di segnalare -quantomeno nel corso di rapporto che lo stipulato contratto assicurativo de quo asseritamente non copriva il rischio in argomento, essendosi invero determinata a sollevare l’eccezione di inoperatività della polizza solamente all’esito della verificazione del sinistro de quo. Emerge dunque evidente come i giudici di merito siano pervenuti ad interpretare la polizza assicurativa antincendio de qua limitandosi invero a un’interpretazione meramente atomistica e formalistica della clausola contrattuale in argomento, omettendo invero di riguardarne il tenore letterale alla stregua dei richiamati primari criteri di interpretazione soggettiva dell’interpretazione globale articolo 1362, 2 co., c.c. , sistematica articolo 1363 c.c. , funzionale articolo 1369 c.c. e secondo buona fede articolo 1366 c.c. , avuto specificamente riguardo alla causa concreta dello stipulato contratto v. Cass., 22/11/2016, numero 23701 . Dell’impugnata sentenza, assorbiti il 3 motivo del ricorso principale con il quale la ricorrente denunzia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360, 1 co. numero 5, c.p.c. lamentando che la sentenza 296/2005 emessa dal tribunale Civile di Viterbo tra la Viass, la Europorta Fiorentina s.r.l. e la di questa compagnia assicurativa riguardava solo ed esclusivamente la porzione di capannone locata e non ha in nessun modo giudicato in merito ai danni di cui all’odierno giudizio ed ogni altra e diversa questione, nonché -logicamente il ricorso incidentale affidato ad unico motivo, con il quale la ricorrente in via incidentale si duole non essersi dai giudici di merito compensato le spese del doppio grado di giudizio, pur essendo essa totalmente vittoriosa all’esito della sentenza d’appello di totale riforma di quella del giudice di prime cure , s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il 1 motivo del ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.