(In)applicabilità della sospensione feriale dei termini nei procedimenti di richiesta di protezione internazionale

Nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale del cittadino straniero, l’inapplicabilità del principio della sospensione dei termini feriali, introdotta con l’articolo 35-bis, comma 14, d.lgs. numero 25/2008, non trova applicazione rispetto ai ricorsi avverso decisioni delle Commissioni territoriali emesse e comunicate o notificate anteriormente alla data di entrata in vigore della norma citata.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 22304/19, depositata il 5 settembre. La vicenda. Il Tribunale di Venezia dichiarava inammissibile per tardività il ricorso proposto da uno straniero avverso il provvedimento notificatogli dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. La decisione era fondata sull’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini per i procedimenti di impugnazione come previsto dall’articolo 35-bis, comma 14, d.lgs. numero 25/2008. Lo straniero ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione dell’articolo 35-bis cit Sospensione feriale dei termini. L’articolo 35-bis, norma introdotta dal d.l. numero 13/2017 che esclude l’operatività della sospensione feriale dei termini per i procedimenti di impugnazione come quello del caso di specie, trova applicazione alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla sua entrata in vigore. Dunque, in virtù del tenore letterale e della natura prettamente processuale della disposizione, il Collegio ritiene che essa non possa essere applicata retroattivamente. Nella vicenda in esame dunque il nuovo regime derogatorio non poteva essere ritenuto operativo e il computo del termine perentorio per l’impugnazione doveva essere basato sul regime giuridico precedente, con applicazione della sospensione feriale dei termini. Il ricorso deve dunque ritenersi tempestivo. La sentenza viene in conclusione cassata con rinvio al Tribunale di Venezia che dovrà attenersi al principio cristallizzato dalla Suprema Corte secondo cui «l’inapplicabilità del principio della sospensione dei termini feriali ai giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale del cittadino straniero, introdotta con l’articolo 35-bis, comma 14, d.lgs. numero 25/2008, non opera rispetto ai ricorsi avverso decisioni delle Commissioni territoriali emesse e comunicate o notificate anteriormente alla data del 17/8/2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data».

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 4 giugno – 5 settembre 2019, numero 22304 Presidente Scaldaferri – Relatore Acierno Ragioni della decisione Il Tribunale di Venezia ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto il 22/8/2017 da A.D. avverso il provvedimento notificato il 21/7/2017 della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 35. Il Tribunale ha rilevato che il ricorso era stato proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dal D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 35-bis, decorrente dalla data di notificazione del provvedimento amministrativo, avuto riguardo alla non applicazione della sospensione feriale dei termini per tali procedimenti d’impugnazione, come disposto dall’articolo 35-bis, comma 14. Il predetto articolo 35-bis, introdotto dal D.L. numero 13 del 2017 convertito in L. numero 46 del 2017 , si applica, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui al D.L. numero 13 del 2017, articolo 21, comma 1, ai procedimenti giudiziari sorti dopo 180 giorni dalla sua entrata in vigore, ovvero dal 18.08.2017, dovendosi escludere la rilevanza della notifica del provvedimento delle Commissioni territoriali al fine di stabilire il regime giuridico applicabile. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il cittadino straniero che denuncia, con unico motivo, la violazione del D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 35-bis, perché, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d’appello, dalla notificazione del provvedimento della Commissione, avvenuta il 21.07.2017, al deposito del ricorso, avvenuto il 22.08.2017, non erano ancora trascorsi i trenta giorni previsti dalla nonna in esame, operando per il periodo 01.08.2017-17.08.2018 la sospensione feriale dei termini. Non svolge difese l’Amministrazione intimata. Il ricorso è manifestamente fondato. L’orientamento consolidato di questa Corte, nel regime giuridico vigente anteriormente alla novella introdotta con D.L. numero 13 del 2017, riteneva incontestatamente applicabile la sospensione feriale dei termini anche nei procedimenti di impugnazione di cui si tratta Cass. 7333/2015, 19185/2015 . Al riguardo, deve osservarsi, che la previsione del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 19, della trattazione di tali procedimenti in via d’urgenza , era stata ritenuta compatibile con la applicazione della sospensione feriale dei termini processuali Cass. 7333 e 19185 del 2015 la prima non massirnata su questo punto e la seconda non massimata . Nel nuovo regime introdotto dal D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 35-bis, comma 14, non opera più la sospensione feriale dei termini. Tale disciplina, come rilevato pure dal giudice a quo, si applica alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dall’entrata in vigore del nuovo modello processuale introdotto dal D.L. numero 13 del 2017, vale a dire dal 17.08.2017 D.L. numero 13 del 2017, ex articolo 21, comma 1, che dispone il differimento dell’entrata in vigore della nuova disciplina normativa processuale anche in ordine all’articolo 6, lett. g , norma con la quale è stato introdotto il D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 35-bis, che contiene il nuovo principio dell’inapplicabilità della sospensione dei termini feriali . La lettura testuale della norma e la sua natura giuridica processuale inducono a ritenere che essa trovi applicazione per tutte le controversie instaurate a partire dalla sua entrata in vigore, dovendosi, tuttavia, escludere un’applicazione retroattiva del regime derogatorio della sospensione dei termini feriali. Alla data di notifica del provvedimento impugnato 21/7/2017 il nuovo regime derogatorio della sospensione dei termini feriali non poteva essere applicato perché non ancora in vigore. Il computo del termine perentorio per l’impugnazione deve essere temporalmente ancorato al regime giuridico vigente alla data d’inizio della decorrenza del termine stesso. In tale data era incontestatamente applicabile la sospensione dei termini feriali. Pertanto, alla luce di questo principio, il ricorso in questione è tempestivo, essendo stato depositato il 21/8/2017. In conclusione, poiché alla data di notifica del provvedimento impugnato 21/7/2017 il regime applicabile era quello antevigente, fondato sulla sospensione dei termini feriali, il ricorso deve ritenersi proposto tempestivamente. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, il quale si atterrà al seguente principio di diritto L’inapplicabilità del principio della sospensione dei termini feriali ai giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale del cittadino straniero, introdotta con il D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 35-bis, comma 14, non opera rispetto ai ricorsi avverso decisioni delle Commissioni territoriali emesse e comunicate o notificate anteriormente alla data del 17/8/2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.