Il difensore dell’imputato veniva sostituito in giudizio dal suo praticante. Secondo l’imputato, a causa dell’inesperienza e della assenza dei requisiti professionali del sostituto, la pena inflittagli, definita ai sensi dell’articolo 444. c.p.p., era troppo elevata. Lo stesso lamenta, quindi, la viziata espressione della sua volontà nel procedimento. La Suprema Corte risolve la questione affermando i diritti e gli obblighi del praticante per patrocinare in giudizio.
Sul tema la Cassazione con sentenza numero 27214/18 depositata il 13 giugno. Il caso. La fattispecie, oggetto di ricorso, trovava origine nel corso del procedimento penale istauratosi nei confronti dell’imputato accusato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Con sentenza il Tribunale di Castrovillari definiva il processo, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., ed applicava all’imputato la pena complessiva di 10 mesi di reclusione. La decisione di merito è impugnata per cassazione dall’imputato, il quale lamenta la «viziata espressione» della sua volontà, in relazione alla presenza, risultante dagli atti del processo, di un difensore in sostituzione del procuratore speciale che non possedeva i requisiti per la sostituzione in giudizio. Nello specifico il sostituto era un praticante iscritto al registro del praticanti, ma senza aver conseguito l’abilitazione per patrocinare in giudizio. Secondo parte ricorrente detta circostanza aveva comportato l’applicazione nei suoi confronti di una pena maggiore «a causa della inesperienza e della carenza dei requisiti professionali del soggetto che lo ha assistito e rappresentato nel processo». Il praticante senza requisiti. Il Supremo Collegio ha rilevato che il sostituto processuale del difensore di fiducia aveva concordato con il PM l’applicazione della pena poi fatta propria dal giudice a quo. Detto sostituto era iscritto da 9 mesi e mezzo nel registro dei praticanti, tuttavia, non disponeva del requisito formale costituito dall’iscrizione all’apposito registro per l’abilitazione al patrocino sostitutivo. Tale circostanza si pone in espresso contrasto con l’articolo 41, comma 2, dell’ordinamento professionale forense e con l’articolo 9 d.m. numero 70/2016 Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della l. numero 247/2012 31 . La volontà dell’imputato cliente . Da quanto premesso, secondo la Cassazione, emerge che l’assenza di abilitazione comporta che, nonostante l’imputato fosse formalmente presente all’udienza per l’applicazione della pena, la formazione della sua volontà è stata inficiata dall’assistenza subita da un difensore non idoneo. In definitiva, la Cassazione ha approfittato della controversia per affermare il principio di diritto secondo cui «deve ritenersi viziata la formazione della volontà dell’imputato, che pur presente, abbia espresso la propria adesione al negozio processuale di cui all’articolo 444 c.p.p., con l’assistenza di difensore non abilitato, quale il praticante non iscritto nell’apposito albo di coloro che sono legittimati al patrocinio sostitutivo». Per queste ragioni la Corte ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo il trasmettersi degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 30 maggio – 13 giugno 2018, numero 27214 Presidente Petruzzellis – Relatore Tronci Ritenuto in fatto 1. Il difensore di fiducia di D.S.G. impugna tempestivamente la sentenza indicata in epigrafe, con cui il giudice monocratico del Tribunale di Castrovillari ha applicato al prevenuto la complessiva pena di mesi dieci di reclusione, in relazione ai reati, unificati per continuazione, di resistenza a pubblico ufficiali e lesioni personali aggravate. 2. Deduce il legale ricorrente che la sentenza impugnata è infirmata da violazione di legge, per via della viziata espressione della volontà dell’imputato , e da manifesta illogicità della motivazione, risultante da altri atti del processo, in relazione all’affermata presenza in udienza di un difensore in sostituzione del procuratore speciale tanto in ragione della evoluzione dei fatti processuali così di seguito descritta. Tratto in arresto in flagranza di reato e condotto quindi in udienza per la convalida e la successiva celebrazione del processo con rito direttissimo, il D.S. confermava nell’occasione, con il conferimento altresì di procura speciale per la definizione del processo ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. penumero , il mandato al già nominato avv. Oranges, del Foro di Castrovillari, che peraltro non compariva personalmente, essendosi avvalso di un sostituto processuale, in persona del dott. Cosimo Genova, iscritto però solo - prosegue il ricorso - nel registro dei praticanti semplici, senza aver conseguito l’abilitazione a patrocinare in giudizio . Donde la mancanza dei requisiti professionali in capo al predetto dott. Genova e, per l’effetto, l’irregolare formazione della volontà del D.S. , che, nel corso dell’udienza medesima, perveniva ad un accordo con il pubblico ministero per la definizione del processo ai sensi dell’articolo 444 del codice di rito, e però in condizioni sfavorevoli per lo stesso, atteso che l’imputato era stato già dichiarato seminfermo di mente da ben due consulenti tecnici d’ufficio nominati nell’ambito di altri due processi penali, sicché, pur avendo diritto alla riduzione di pena prevista dall’articolo 89 c.p., si è visto applicare una pena maggiore a causa della inesperienza e della carenza dei requisiti professionali del soggetto che lo ha assistito e rappresentato nel processo . Non potendo peraltro imputarsi al D.S. alcuna culpa in eligendo, essendosi egli accertato con diligenza del possesso degli indispensabili requisiti tecnico-professionali da parte dell’avv. Oranges, nel mentre la successiva scelta di far partecipare il dott. Genova all’udienza per svolgere la relativa attività di difesa tecnica senza il possesso della relativa abilitazione, non è stata voluta ed effettuata dall’odierno ricorrente , trattandosi di atto ascrivibile al solo legale nominato. 2.1 Con successiva memoria depositata il 14 maggio u.s., il ricorrente difensore ha prodotto, in aggiunta alle due relazioni peritali già allegate al ricorso, in una con documentazione ulteriore, un terzo elaborato peritale, confermativo della pregressa, minorata capacità d’intendere e di volere del D.S. , nonché significativo della sua incapacità, all’epoca dell’accertamento 19.09.2017 , di poco precedente la pronuncia della sentenza impugnata, di partecipare coscientemente al processo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono. 2. In punto di fatto, è pacifico - in quanto risultante per tabulas - che il D.S. , comparso in vinculis all’udienza del 28.10.2017, essendo assistito nell’occasione dal dott. Genova, quale sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. Oranges, concordò con il p.m. d’udienza l’applicazione della pena poi recepita e fatta propria dal giudice. Altrettanto provato documentalmente - giusta la relativa produzione allegata al ricorso in esame - è che il menzionato dott. Genova era al tempo iscritto da nove mesi e mezzo nel Registro dei Praticanti semplici presso l’Ordine degli avvocati di Castrovillari. Ciò posto, l’articolo 41 co. 12 dell’ordinamento professionale forense, ex lege numero 247/2012, prevede che, Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, numero 51, rientravano nella competenza del pretore. L’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro ne discende che il predetto era nelle condizioni per esercitare il patrocinio quale sostituto, nei limiti consentiti - rientrando entrambe le fattispecie ascritte all’odierno ricorrente nel novero dei reati di competenza pretorile, giusta il tenore dell’articolo 7 del codice di rito nella formulazione antecedente alla sua abrogazione ad opera del d. lgs. numero 51/1998 e tuttavia non disponeva del requisito formale costituito dall’iscrizione nell’apposito registro che, in quanto tale, è appunto diverso dal menzionato Registro dei Praticanti semplici , essendo denominato Elenco dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo , a mente del decreto ministeriale 17.03.2016 numero 70, titolato Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense . Non senza aggiungere che, in conformità a quanto statuito dall’articolo 9 del decreto ministeriale testè citato, Per poter esercitare la professione, nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012 numero 247 , il praticante presta giuramento, ovvero, per meglio dire, assume avanti al consiglio dell’ordine, riunito in pubblica seduta, l’impegno solenne di cui all’articolo 8 della legge 31 dicembre 2012 numero 247 . 3. L’assenza di abilitazione - in conformità a quanto opinato anche dal requirente P.G. - comporta l’ulteriore corollario che, ancorché l’adesione al negozio processuale sia comunque riconducibile direttamente al D.S. , in quanto presente all’udienza, nondimeno la formazione della volontà di quest’ultimo deve ritenersi essere stata inficiata dall’assistenza prestata da difensore non abilitato, tanto più ove si consideri che la causale effettiva, alla base del ricorso in esame, si riconnette al mancato riconoscimento dell’attenuante del vizio parziale di mente. Non può quindi trovare applicazione, attesa la specificità della presente fattispecie, il principio, che pure il Collegio condivide in linea generale, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di superfluità della verifica della volontà dell’imputato da parte del giudice, ove il primo sia presente all’udienza in cui si forma il negozio processuale con il pubblico ministero cfr. Sez. 1, sent. numero 15557 del 20.03.2018, Rv. 272630 . Non è del resto casuale che, proprio nella sentenza appena citata, si legga in parte motiva non aver ragion d’essere alcun dubbio, finanche sulla volontà dell’imputato che non parli la lingua del processo, nel momento in cui sia assicurata la presenza dell’interprete e l’assistenza tecnica del difensore dato, quest’ultimo, qui carente e che integra il dedotto profilo d’illegittimità. In definitiva, può quindi formularsi il seguente principio di diritto Deve ritenersi viziata la formazione della volontà dell’imputato, che, pur presente, abbia espresso la propria adesione al negozio processuale di cui all’articolo 444 cod. proc. penumero , con l’assistenza di difensore non abilitato, quale il praticante non iscritto nell’apposito albo di coloro che sono legittimati al patrocinio sostitutivo . Né potrebbe opinarsi che l’espressa indicazione del dott. Genova quale sostituto dell’avv. Oranges, nel corpo del mandato defensionale conferito a quest’ultimo, delinei una culpa in eligendo a carico dell’imputato, giacché, al di là dell’improprio riferimento ad una nomina essendo la designazione del sostituto processuale facoltà riservata in via esclusiva al difensore, in conformità a quanto stabilisce l’articolo 102 del codice di rito, onde il prevenuto avrebbe dovuto, più correttamente, autorizzare il nominato procuratore speciale alla sub-delega , è di tutta evidenza che l’anzidetta indicazione del sostituto è stata effettuata al fine di evitare la sanzione della nullità di ordine generale, che la consolidata giurisprudenza di legittimità prevede appunto per l’ipotesi in cui la procura speciale rilasciata per la richiesta di riti alternativi non contempli la previsione del sostituto del procuratore nominato per tali specifici incombenti, che poi li espleti in concreto cfr., da ultimo, Sez. 2, sent. numero 45328 dell’01.10.2013, Rv. 257497 . Non senza aggiungere, a maggior supporto di quanto precede, il carattere fortemente sintomatico della contestualità fra il rilascio della più volte citata procura speciale a firma dell’imputato e l’atto di designazione di sostituto processuale sottoscritto dall’avv. Oranges nelle vesti di difensore, recanti entrambi la data del 28.10.2017 al di là del mero refuso presente nella procura speciale , coincidente con quella di celebrazione dell’udienza per direttissima. La potenziale rilevanza disciplinare di quanto precede comporta la trasmissione di copia della presente sentenza, a cura della Cancelleria, al competente Ordine degli Avvocati di Castrovillari, per i provvedimenti di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Castrovillari, per l’ulteriore corso.