In Gazzetta Ufficiale numero 129 del 6 giugno 2018 il decreto legislativo che attua la Direttiva UE 2015/2302, recante disposizioni in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati.
È stato pubblicato, nella G.U. di ieri, il d.lgs. 21 maggio 2018, numero 62, che modifica la disciplina prevista relativamente ai pacchetti e servizi turistici venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati, la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti, in attuazione della Direttiva UE 2015/2302. Novità. In particolare, tra le varie disposizioni e novità introdotte in materia, è stabilito che - con l'espressione pacchetti turistici si intende la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio, purché siano rispettati i seguenti requisiti - i servizi devono essere combinati da un unico professionista prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi - sono acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore decida di effettuare il pagamento - sono offerti, venduti o fatturati ad un prezzo forfettario o globale - sono pubblicizzati o venduti con la denominazione pacchetto o analoga - sono combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione online. - il venditore e l'organizzatore hanno l'obbligo di fornire al viaggiatore, prima della conclusione del contratto, un modello informativo standard e le informazioni necessarie relative alle principali caratteristiche dei servizi offerti e, altresì, di prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà - nel caso in cui il professionista, il venditore o l'organizzatore omettano di fornire le informazioni necessarie al viaggiatore, ostacolino l'esercizio del diritto di recesso o di risoluzione, forniscano informazioni incomplete o errate oppure non rimborsino al consumatore le somme da questi eventualmente corrisposte, incorreranno in sanzioni amministrative pecuniarie da 1.000 a 5mila euro. Per quanto concerne la violazione degli obblighi di assicurazione previsti dagli articolo 47 e 48, sono previste sanzioni amministrative accessorie, consistenti nella sospensione dell'esercizio dell'attività da 15 giorni fino a 3 mesi. Nell'ipotesi di recidiva reiterazione, è prevista la cessazione dell'attività. Le disposizioni, contenute nel decreto in questione, entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2018 e si applicheranno ai contratti conclusi a decorrere da tale data. Fonte fiscopiu.it
TP_FISCO_18GU129_s