Ricerca e Sviluppo, altri chiarimenti dalle Entrate

La circolare numero 10/E dell’Agenzia delle Entrante del 16 maggio 2018 fa luce sugli aspetti che possono sorgere quando i beneficiari del credito sono interessati da operazioni straordinarie come trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimenti.

La circolare numero 10/E, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate, interviene in tema di credito d’imposta per ricerca e sviluppo al fine di indicare i criteri per la corretta determinazione del credito in caso di operazioni straordinarie, come trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimenti. La nuova prassi. Occorre premettere che la nuova prassi fa salvi i comportamenti difformi posti in essere prima della sua pubblicazione nessuna sanzione sarà applicata nell’ipotesi in cui una parte del credito sia stato indebitamente utilizzato in compensazione per effetto di un calcolo effettuato utilizzando soluzioni interpretative diverse da quelle contenute nella circolare. Dall’altro lato, se il credito effettivamente spettante risulterà maggiore di quanto in precedenza calcolato, le imprese, che dovranno presentare una dichiarazione integrativa a favore, potranno utilizzarlo in compensazione. Per quanto concerne i calcoli, alla loro base la nuova prassi pone tre principi di ordine generale l’autonomia della disciplina agevolativa rispetto alla ordinaria disciplina di determinazione del reddito d’impresa e dell’imposta l’autonomia dei singoli periodi di imposta il ragguaglio alla durata dei periodi di imposta dei parametri rilevanti ai fini del calcolo del bonus importo minimo degli investimenti tetto massimo annuale media storica di riferimento . In relazione alle singole operazioni straordinarie, viene affrontata l’ipotesi di periodi fiscali autonomi di durata non standard in caso di trasformazione e le ipotesi di scissioni e fusioni intervenute in uno dei periodi d’imposta rilevanti ai fini della determinazione della media di riferimento e in uno dei periodi agevolati. Fusioni e scissioni. «Nei casi di trasformazione – spiegano dalle Entrate - viene chiarito che l’operazione deve essere neutrale ai fini dell’esistenza del diritto al credito e alla sua quantificazione ciò significa che la somma dei crediti maturati nei periodi ante e post trasformazione non può essere diversa dall’ammontare del credito che sarebbe determinabile nel caso in cui non ci fosse stata l’operazione. Quanto alle fusioni, l’Agenzia si sofferma sulla distinzione tra le operazioni effettuate nel corso di uno degli anni rilevanti per il calcolo della media storica di riferimento quello in corso al 31 dicembre 2014 e i due precedenti e quelle realizzate durante il periodo di applicazione dell’agevolazione. In quest’ultimo caso, si prevedono criteri diversi a seconda che l’operazione abbia o meno effetti retroattivi. Per le scissioni, la soluzione indicata dalle Entrate è quella dell’attribuzione analitica della media storica di riferimento tra le società beneficiarie e tra queste e la stessa scissa. Alla stregua di un’operazione di scissione viene trattato il conferimento di azienda effettuato nell’ambito del gruppo o tra parti correlate, considerata l’unicità del soggetto economico». Fonte fiscopiu.it

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