Affinché il sequestro non necessiti di convalida, è necessario che il provvedimento di perquisizione, che lo dispone, sia idoneo ad individuare, in modo sufficientemente certo, l’oggetto specifico del sequestro stesso.
In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 9858/2016, depositata il 9 marzo. Il caso. Un indagato per i reati di cui agli articolo 5 e 10, d. lgs. numero 74/2000 omessa dichiarazione e occultamento o distruzione di documenti contabili ricorreva per la cassazione dell’ordinanza con cui il gip competente aveva respinto l’opposizione avverso il decreto di rigetto, del pm, della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, all’esito di una perquisizione. Il ricorrente lamentava la violazione dell’articolo 355 c.p.p., in seguito ad omessa declaratoria di decadenza del sequestro posto in essere dalla polizia giudiziaria e non convalidato dal pm. In particolare, l’impugnante rilevava l’assenza, nel decreto di perquisizione emesso dal pm, della precisa indicazione dei beni da sequestrare e lamentava l’omessa pronuncia del gip in merito alla suddetta mancanza di specificità. Il ricorrente sottolineava, infine, la violazione degli articolo 247 e 252 c.p.p., eccependo l’assenza di qualsiasi relazione probatoria tra la documentazione sequestrata e l’ipotesi accusatoria. Convalida o no? La Suprema Corte ha ribadito il costante orientamento giurisprudenziale per cui gli articolo 247, 253 e 355 c.p.p. devono essere interpretati nel senso che ove il decreto di perquisizione, adottato dal pm, disponga il «sequestro delle “cose pertinenti al reato per il quale si procede” o di quanto rinvenuto ed, in ogni caso, ritenuto utile a fini di indagine”», senza ulteriori specificazioni delle cose da ricercare, il sequestro, realizzato dalla polizia giudiziaria, necessita di convalida. Ciò in virtù dell’indeterminatezza di quanto deve essere rinvenuto. Quindi, hanno chiarito gli Ermellini, affinché il sequestro non necessiti di convalida, è necessario che il provvedimento che dispone la perquisizione sia idoneo ad individuare, in modo sufficientemente certo, l’oggetto specifico del sequestro stesso. La mancata convalida del sequestro, hanno chiosato i Giudici del Palazzaccio, nel termine perentorio previsto dall’articolo 355, comma 2, c.p.p. determina l’inefficacia del medesimo, con conseguente obbligo di restituzione immediata dei beni sequestrati all’avente diritto. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato, senza rinvio, l’ordinanza impugnata.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 gennaio – 9 marzo 2016, numero 9858 Presidente Ramacci – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Il sig. Z.Y. , nei cui confronti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso procede per i reati di cui agli articolo 5 e 10, d.lgs. 10 marzo 2000, numero 74, ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 03/07/2015 del Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale che ha respinto l’opposizione avverso il decreto del 25/05/2015 con cui il pubblico ministero aveva a sua volta rigettato la richiesta di restituzione delle cose sequestrate all’esito della perquisizione eseguita il 06/05/2015. 1.1. Con il primo motivo eccepisce la violazione dell’articolo 355, cod. proc. penumero in conseguenza dell’omessa declaratoria di decadenza del sequestro operato dalla polizia giudiziaria e non convalidato dal PM. Deduce, al riguardo, che il decreto di perquisizione emesso dal PM non conteneva l’indicazione dei beni da sequestrare, essendosi limitato a delegare alla PG la ricerca delle tracce del reato per cui si procede rilevanti ai fini probatori . A tale omessa indicazione - prosegue - corrisponde l’oggettiva evanescenza dell’oggetto materiale delle condotte ipotizzate che concorre a rendere impalpabile lo stesso concetto di corpo del reato o di cose ad esso pertinenti e ciò a prescindere da fatto che egli non abbia mai rivestito ruoli formali nella società Moditalia S.r.l. in liquidazione . Sulla scorta di tale premessa, lamenta che il G.i.p. ha omesso di pronunciarsi sulla questione relativa alla mancanza di specificità del decreto di perquisizione e sequestro avendo acriticamente recepito il provvedimento del PM ma senza indicare sulla base di quali elementi si possa sostenere la0 corrispondenza tra quanto acquisito dalla PG e il contenuto del decreto di perquisizione, criterio di giudizio non superabile dal generico riferimento a documentazione riconducibile all’attività gestoria ipotizzata e a somme di denaro, in realtà mai sequestrate. 1.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione degli articolo 247 e 252, cod. proc. penumero e deduce, al riguardo, l’assenza di qualsiasi relazione probatoria o di pertinenzialità tra la documentazione sequestrata e l’ipotesi accusatoria, non superabile dalla spiegazione addotta dal PM a fondamento del provvedimento con cui ne aveva negato la restituzione secondo il quale sussiste la necessità di estendere l’indagine alla situazione personale dello Z. ed alle società a lui riconducibili. L’invocata necessità di utilizzare la documentazione a supporto di esigenze investigative inesistenti al momento del sequestro, prova oltremodo tale mancanza di correlazione tra quanto sequestrato e l’iniziale notizia di reato. Considerato in diritto 2. Il ricorso è fondato. 3.Con decreto del 22/04/2015 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, ritenendo di trovarvi le tracce dei reati per i quali si procede, aveva disposto la perquisizione dell’abitazione e degli altri luoghi in disponibilità dello Z. ordinando il sequestro di quanto rinvenuto . All’esito della perquisizione era stata sequestrata documentazione varia che il PM aveva rifiutato di restituire in considerazione della legittimità del vincolo in quanto specificato nel verbale di perquisizione e sequestro e sul rilievo della necessità di estendere il controllo della posizione individuale dello Z.Y. e alle società comunque a lui riconducibili, ritenuta la necessità di permanenza del vincolo dovendosi valutare quanto acquisito . Il G.i.p. aveva respinto l’opposizione del ricorrente sul rilievo che il sequestro operato dalla P.G. non necessitasse di convalida di sorta, risultando direttamente corrispondere al provvedimento emesso il 22.4.15 dal Pubblico Ministero e che quanto conseguentemente acquisito/sequestrato, costituisse cosa pertinente al reato e oggetto di indagine in corso . 3.1. Le questioni sottoposte all’esame della Corte sono due la prima, in ordine di priorità logica, è se il sequestro operato dalla PG in esecuzione di un decreto di perquisizione privo di indicazioni specifiche circa le cose da assicurare al procedimento debba essere convalidato oppure no questione posta con il primo motivo la seconda è se sussistano le esigenze probatorie indicate dal PM e dal Gip in relazione alle ipotesi di reato per le quali si procede e se la motivazione sia sul punto adeguata questione posta con il secondo motivo . 3.2. Con riferimento al primo motivo, questa Suprema Corte ha costantemente interpretato le norme di cui agli articolo 247, 253 e 355, cod. proc. penumero , nel senso che quando il decreto di perquisizione adottato dal procuratore della Repubblica si limiti a disporre il sequestro delle cose pertinenti al reato per il quale si procede o di quanto rinvenuto ed, in ogni caso, ritenuto utile a fini di indagine , senza alcuna ulteriore indicazione specifica delle cose da ricercare, il sequestro operato dalla polizia giudiziaria, attesa l’indeterminatezza delle cose da rinvenire e la rimessione ad essa alla discrezionalità della individuazione del vincolo di pertinenza delle cose con il delitto, deve essere convalidato nei termini previsti dall’articolo 355 cod. proc. penumero Sez. 6, numero 1394 del 07/04/1995, Onorato, Rv. 201512 Sez. 5, numero 5672 del 25/11/1999, Cogni, Rv. 215566 Sez. 2, numero 12263 del 27/02/2008, Benini, Rv. 239752 Sez. 5, numero 43282 del 17/10/2008, Vastola, Rv. 241727 Sez. 5, numero 35138 del 09/06/2010, Galli, Rv. 248337 . Ne consegue che perché il sequestro non debba essere sottoposto a convalida, è necessario che il provvedimento di perquisizione che lo dispone individui con sufficiente certezza l’oggetto specifico del sequestro medesimo Sez. 3, numero 3130 del 02/10/1997, Tazzini, Rv. 208868 . 3.3. Nel caso di specie il decreto di perquisizione del Pubblico Ministero che il Collegio ha direttamente esaminato, attesa la natura processuale dell’eccezione genericamente delegava alla polizia giudiziaria la ricerca delle tracce del reato per il quale si procede rilevanti a fini probatori , lasciando agli operanti ampia discrezionalità nella individuazione delle cose da sequestrare e del nesso di pertinenzialità probatoria con l’ipotesi delittuosa oggetto dell’attività di indagine. Tant’è vero che la stessa Polizia Giudiziaria aveva trasmesso l’informativa riepilogativa degli esiti della perquisizione anche ai fini della convalida. 3.4. Ne consegue che il sequestro operato dalla polizia giudiziaria doveva essere necessariamente convalidato nei termini previsti dall’articolo 355, cod. proc. penumero e che ha pertanto errato il G.i.p. che, nell’adottare il provvedimento impugnato, ha fatto malgoverno delle norme e dei principi sopra richiamati. 3.5. La mancata convalida del sequestro nel termine perentorio stabilito dell’articolo 355, comma 2, cod. proc. penumero ne comporta l’inefficacia con l’obbligo della immediata restituzione delle cose sequestrate all’avente diritto Corte Cost.le sentenza numero 151 del 08/04/1993 Cass. Penumero Sez. 3, numero 8433 del 03/02/2011, Matarrese, Rv. 249395 . 3.6. La fondatezza del primo motivo di ricorso rende irrilevante l’esame del secondo. 3.7. L’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con restituzione di quanto in sequestro al ricorrente. P.Q.M. Annulla, senza rinvio, la ordinanza impugnata ed ordina la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.