Ove il giudice ritenga di dovere applicare una misura cautelare, non è sufficiente una valutazione della gravità dei fatti contestati in assenza dell’indicazione degli elementi in base ai quali possa affermarsi che vi sia il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di condotte criminose e che tale pericolo possa essere fronteggiato solo con l’applicazione della misura stessa.
Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 6228/16, depositata il 15 febbraio. Il caso. Il pubblico ministero appellava l’ordinanza di rigetto di un’istanza di applicazione degli arresti domiciliari che veniva accolta dal Tribunale di Brescia. Il gip, invero, aveva affermato non potersi ritenere sussistente l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione delle condotte seppur in presenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati agli indagati. Questi ultimi, tuttavia, proponevano ricorso per cassazione deducendo violazione dell’articolo 274 c.p.p. in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari. Funzione “cautelare” della misura. La Corte, in accoglimento del ricorso, afferma, preliminarmente, che per l’applicazione di misure custodiali che hanno lo scopo di prevenire la reiterazione dei reati, è necessario che il grave pericolo richiesto dalla norma sia valutato sulla scorta sia delle «specifiche modalità del fatto» che della «personalità dell’imputato». In relazione a quest’ultimo parametro, peraltro, la valutazione non può prescindere da un’ulteriore analisi relativa sia ai «precedenti penali» che ai «comportamenti o atti concreti». Questi ultimi riguardano la condotta del soggetto estranea al reato, mentre con l’espressione «precedenti penali» la norma fa riferimento non solo «alle condanne passate in giudicato, ma anche alle eventuali pendenze penali, le quali sono sempre riferibili a comportamenti o atti concreti che si assumono essere posti in essere dall’imputato o indagato». Uso dei parametri normativi. Tali elementi possono fungere, dice la Corte, da parametro di valutazione sia con riguardo alla gravità del fatto che della capacità a delinquere dell’indagato. Tra l’altro, il pericolo di recidiva, ex articolo 274 lett. c non è escluso dallo stato di incensuratezza del soggetto da sottoporre a misura, dato che l’apprezzamento della personalità dell’indagato è il risultato di un vaglio basato non solo sulla gravità del fatto ma anche su comportamenti o atti concreti «che vanno oltre il fatto stesso, pure se al fatto collegabili». Concretezza del pericolo di reiterazione. Ed infatti, il pericolo deve essere concreto. Ciò significa che è necessario motivare in ordine all’effettiva possibilità del soggetto di porre in essere analoghe condotte criminose nel contesto spaziale in cui si troverebbe venendo meno la misura custodiale. Pertanto, il giudizio che sta alla base della decisione non può essere fondato sulla mera indicazione della sussistenza di un pericolo astratto o «meramente ipotetico» o, comunque, sulla mera eventualità di «probabili seguiti criminosi», giacchè devono sussistere elementi concreti desumibili dagli atti, sulla base dei quali possa ritenersi che il soggetto commetta reati «rientranti nel genus di quelli richiesti dalla suddetta norma processuale». Risalenza temporale delle condotte criminose. Ai fini poi dell’applicazione di misure cautelari nell’ambito di reati fallimentari, il giudice deve avere riguardo alla condotta ascritta che è certamente più risalente e non già alla dichiarazione giudiziale di insolvenza, che non può costituire elemento utile per la valutazione del comportamento criminoso del soggetto, dato che si colloca al di fuori della sfera volitiva dell’agente. Oltre ciò, la maggiore distanza della commissione del fatto rispetto all’applicazione di una misura custodiale, impone al giudice di motivare più accuratamente sotto il profilo della pericolosità del soggetto indagato.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 6 ottobre 2015 – 15 febbraio 2016, numero 6228 Presidente Nappi – Relatore Miccoli Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 16 giugno 2015 il Tribunale di Brescia accoglieva l'appello ex articolo 310 cod. proc. penumero , proposto dal P.M., avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari presso lo stesso Tribunale aveva rigettato l'istanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di B.M.E. , BE.Ma.Em. e B.C.P. , indagati per il delitto di bancarotta fraudolenta, commesso nella qualità di amministratori di fatto e di diritto della società Nova Service s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bergamo del 12 luglio 2012. Il G.I.P., pur ritenendo sussistenti a carico di tutti gli indagati gravi indizi di colpevolezza, aveva rigettato la richiesta per mancanza di esigenze cautelari, ritenendo che, risalendo i fatti al 2012, non poteva ritenersi attuale e concreto il pericolo di reiterazione dei reati né quello di fuga. 2. Propone ricorso il difensore degli indagati, deducendo violazione di legge in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari ex articolo 274 lettera e cod. proc. penumero . 2.1. Viene censurata l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari senza nulla dire sull'effettiva e concreta possibilità di reiterazione di condotte criminose, effettuando - di contro-una valutazione basata su elementi congetturali ed astratti e non su dati di fatto oggettivi ed indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità degli indagati, tali da consentire ed affermare che gli stessi possano commettere altri reati. 2.2. In particolare viene censurata la parte della motivazione dell'ordinanza che fa riferimento alla costituzione di una nuova società di cui è legale rappresentante il fratello di B.M.E. . Il deducente rappresenta l'impossibilità di interventi nella gestione della suddetta società, tenuto conto che nessuno degli indagati fa parte dell'assetto societario e che dalle indagini della Guardia di Finanza non è emerso un seppur minimo coinvolgimento degli stessi indagati, i quali svolgono l'attività di dipendenti in settori diversi da quello della società fallita. 2.3. Viene censurata infine l'ordinanza nella parte in cui ritiene irrilevante il tempo trascorso dalla commissione dei reati. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini qui di seguito precisati. 1. Giova premettere in via generale che, per l'applicazione di misure custodiali motivate con l'esigenza di prevenire la reiterazione di reati articolo 274, comma 1, lett. c, cod. proc. penumero occorre che il grave pericolo richiesto dalla norma sia conseguente alla valutazione sia delle specifiche modalità del fatto che della personalità dell'imputato . Tali parametri devono essere valutati congiuntamente e, pertanto, la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione dei reati deve essere desunta sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, che dalla personalità dell'imputato, valutata sulla base dei precedenti penali o dei comportamenti concreti, attraverso una valutazione che, in modo globale, tenga conto di entrambi i criteri direttivi indicati si vedano, tra le tante, Sez. 4, numero 37566 del 01/04/2004, Rv. 229141 Sez. 6, numero 22121 del 20/02/2002, Rv. 222242 Sez. 2, numero 6480 del 21/11/1997, Rv. 210594 Sez. 2, numero 4875 del 14/11/1995, Rv. 203774 . Peraltro, nulla impedisce di attribuire alle medesime modalità e circostanze di fatto una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità dello stesso fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere ex plurimis, Sez. 2, 12/07/2007, numero 35476 Sez. 5, 24.11.2005, Rv 231170 Sez. 6, 17.2.2005, Rv 231323 Sez. 4, 21.11.2001, Rv 220331 . Va tuttavia precisato che la norma in esame esige espressamente che la personalità dell'indagato o dell'imputato sia valutata sulla base di comportamenti o atti concreti o dei suoi precedenti penali . Con la prima espressione si fa riferimento alla condotta del soggetto estranea al fatto-reato e, quindi, alla condotta antecedente o successiva al reato , mentre con i precedenti penali non si fa riferimento soltanto alle condanne passate in giudicato, ma anche alle eventuali pendenze penali, le quali sono sempre riferibili a comportamenti o atti concreti che si assumono posti in essere dall'imputato o indagato Sez. 6, numero 33873 del 15/07/2008, Rv. 240761 . Ne consegue che il pericolo di recidiva rilevante ex articolo 274, lett. c , non è di per sé escluso dallo stato di incensuratezza del soggetto da sottoporre a cautela Sez. 2, numero 4820 del 23/10/2012, Mellucci, Rv. 255679 Sez. 6, numero 2856 del 02/10/1998, Mocci A, Rv. 211756 , purché - si ribadisce - la valutazione negativa sulla personalità sia il risultato di un apprezzamento non fondato sulla sola gravità del fatto, ma basato anche su comportamenti o atti concreti che vanno oltre il fatto stesso, pur se al fatto collegabili. L'articolo 274, lett. c , esige poi che il pericolo di reiterazione dell'attività criminosa sia concreto . Non bastano quindi assunti polivalenti, richiedendosi invece una prognosi correlata alla situazione esistenziale ed ambientale in cui può venirsi a trovare l'indagato nell'ipotesi in cui venga meno lo stato di detenzione. A fronte di ciò appare evidente come non possa ritenersi sufficiente un giudizio prognostico ancorato ad un pericolo astratto e/o meramente ipotetico ovvero un generico riferimento alla mera eventualità di probabili seguiti delittuosi occorre invece che esistano elementi concreti cioè, non meramente congetturali , desumibili dagli atti, sulla base dei quali possa affermarsi che il soggetto inquisito possa facilmente, verificandosene la occasione, commettere reati rientranti nel genus di quelli richiesti dalla suddetta norma processuale Sez. 5, numero 24051 del 15/05/2014, Rv. 260143 Sez. 5, numero 25458 del 08/04/2014, Rv. 260212 . Infine, sebbene sia stato affermato che anche un'attività delittuosa risalente nel tempo possa dar luogo all'applicazione di misure cautelari motivate col pericolo della reiterano criminis, non è mancata la precisazione - condivisa da questo collegio - che occorre individuare, in tali casi, in modo particolarmente specifico e dettagliato, gli elementi concludenti atti a cogliere l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, evidenziando il perdurante collegamento dell'imputato con l'ambiente in cui il delitto è maturato, e quindi la sua concreta proclività a delinquere Sez. 2, numero 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974 Sez. 6, numero 20112 del 26/02/2013, Rv. 255725 . In particolare, è stato affermato che il tempo trascorso dalla commissione del reato impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari Sez. U, numero 40538 del 24/09/2009 - dep. 20/10/2009, Lattanzi, Rv. 244377 . 2. Alla stregua dei principi sopra esposti va censurata la decisione impugnata, che in effetti ha valutato solo la gravità dei fatti contestati, non indicando elementi sulla base dei quali possa affermarsi che vi sia il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di condotte criminose e che tale pericolo possa essere fronteggiato solo con la misura degli arresti domiciliari. Il Tribunale ha fatto generico riferimento al fallimento di altre società R.T.S. s.r.l. Ecobel s.r.l. Aura Trasporti s.r.l. riconducibili alla famiglia B. , senza precisare i collegamenti intercorsi tra tali società e la Nova e, soprattutto, in che modo tali collegamenti possano costituire, dopo il fallimento, occasione per gli indagati di reiterazione di condotte penalmente rilevanti. Il Tribunale, poi, ha fatto riferimento alla costituzione della società denominata GI & amp GI service s.r.l., di cui è legale rappresentante il fratello dell'indagato B.M.E. zio di BE.Ma.Em. e C. , B.G.L. già socio della Nova , che svolge la stessa attività delle società fallite. Non è stato, però, indicato alcun elemento da cui desumere, per esempio, che il patrimonio delle società fallite e in particolare quello della Nova sia confluito nella nuova società. Il Tribunale rileva che la continuazione tra l'attività delle fallite e della GI & amp GI sarebbe attestata da almeno tre elementi stessa sede operativa della Ecobel - già sede della Nova avvenuta richiesta alla ASL di XXXXXXX delle autorizzazioni per effettuare il trasporto e la lavorazione degli scarti dei prodotti il cui trasporto e la cui lavorazione veniva fatta prima dalla Nova, poi dalla Aura e dalla Ecobel la GI & amp GI, come attestato dalle dichiarazioni di P.C. legale rappresentante della Geipa e dalla scrittura privata in atti del 1.07.2013, si è fatta carico del debito accumulato dalla Ecobel in relazione ai canoni di locazione del citato immobile . Ha quindi concluso che con la creazione della GI & amp GI si sarebbe ripetuto lo stesso schema societario posto in essere quando era in crisi la Nova che aveva portato alla costituzione della Aura e della Ecobel e che si è concretizzato nel totale svuotamento del patrimonio della vecchia società in pregiudizio dei terzi creditori . Come si è detto, però, non è stato evidenziato alcuno specifico elemento che possa far ritenere che nella GI & amp GI sia confluito il patrimonio della Nova Service s.r.l., per il cui fallimento nel presente procedimento sono indagati B.M.E. , BE.Ma.Em. e B.C.P. . Non è stato altresì precisato in che modo e in che termini i suddetti indagati possano intervenire, anche mediante l'ausilio di terzi, nella gestione della nuova società GI & amp GI, avendo la difesa rappresentato e provato che nessuno di essi fa parte dell'assetto societario e che attualmente svolgono l'attività di dipendenti in settori diversi da quello della società fallita. Il Tribunale, quindi, nulla di specifico ha rilevato in ordine alla sussistenza di elementi concreti ovvero non meramente congetturali sulla base dei quali possa affermarsi che gli indagati, verificandosi l'occasione, possano facilmente commettere reati che offendono lo stesso bene giuridico di quelli per cui si procede. È evidente che in tal modo si sono trascurati gli ulteriori parametri richiesti dalla norma di cui all'articolo 274 per l'applicazione della misura in particolare, quello della personalità dei soggetti indagati, desunta non solo come è consentito e come è stato fatto dalle modalità e dalla durata dell'azione delittuosa, ma anche dal comportamento antecedente e successivo al reato, nonché dell'attualità e concretezza del pericolo di recidiva, da valutare sulla base di comportamenti obiettivamente apprezzabili. 3. Fondata appare pure la censura della difesa sull'omessa valutazione della risalenza temporale delle condotte criminose ascritte agli indagati, elemento che aveva determinato il G.I.P. a rigettare la richiesta di applicazione di misura cautelare. Tale valutazione è necessaria nel caso di specie giacché, in materia di reati fallimentari, il giudice deve avere riguardo - per la decisione sulle misure cautelari e le relative esigenze ai sensi dell'articolo 274 cod. proc. penumero - al la condotta ascritta e non già alla dichiarazione giudiziale di insolvenza, ancorché quest'ultima costituisca momento consumativo del delitto di bancarotta. Infatti, la dichiarazione giudiziale sia essa la sentenza dichiarativa di fallimento sia il decreto di ammissione al concordato preventivo , non si presenta quale referente utile per vagliare il comportamento del soggetto di indagine, come, invece, è stabilito dall'articolo 274 cod. proc. penumero , lett. c , collocandosi esso fuori della sua sfera volitiva Sez. 5, numero 25458 del 08/04/2014, Rv. 260212 Sez. 5, numero 11633 del 08/02/2012, Rv. 252308 . Peraltro, si è già detto come questa Corte abbia in via generale affermato il principio secondo il quale il tempo trascorso dalla commissione del reato impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare Sez. U, numero 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377 . 4. L'ordinanza impugnata va quindi annullata per nuovo esame, con rinvio al Tribunale di Brescia, che - nella piena libertà delle valutazioni di competenza - dovrà uniformarsi al quadro dei principi di diritto in questa sede evidenziati. P.Q.M. La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia.