I termini d’uso nella revocatoria fallimentare

Molti sono i nodi della revocatoria fallimentare. Tra gli altri, il concetto di termini d’uso pone all’interprete un bivio che ormai sembra superato.

La par condicio creditorum è direttrice imprescindibile per leggere ed applicare le norme dedicate al fallimento. Gli addentellati normativi sono davvero numerosi così, una visione di insieme deve talvolta recedere rispetto all’individuazione e trattazione di aspetti specifici della disciplina. Tuttavia non è detto che la parcellizzazione dell’indagine possegga implicazioni negative il caso dei termini d’uso rimanda infatti al piano dei principi la par condicio creditorum , in concomitanza con la salvaguardia dell’impresa in difficoltà nell’ottica dell’uscita dalla crisi , con interessanti risvolti. I termini d’uso . Il riferimento normativo è noto Non sono soggetti all'azione revocatoria a i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso art. 67, comma 3, l. fall. . Il bivio è di facile individuazione da un lato adottare come parametro modelli generali ed astratti, dall’altro preferire un’elasticità che si misuri con peculiarità specifiche di dinamiche contrattuali tutt’affatto particolari. Vero è che a volte il linguaggio del legislatore è pasticciato oppure criptico, persino volutamente esoterico nondimeno le norme vanno applicate. Che fare? Sul tema l’intervento nomofilattico ha registrato uno sforzo particolarmente fecondo la dizione normativa [termini d’uso] non è particolarmente chiara, mentre lo è la ratio della norma, intesa a favorire la conservazione dell’impresa nell’ottica dell’uscita dalla crisi, mentre la precedente disciplina della revocatoria era ritenuta di serio ostacolo alle prospettive di risanamento dell’impresa così Cassazione, sez. I, n. 25162/16, in motivazione, par. 2.1. In questa cornice, la Suprema Corte aggiunge che il riferimento della l. fall., art. 67, comma 3, lett. a , ai termini d’uso , ai fini dell’esenzione della revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico in questione ibidem . L’indicazione appare pienamente in linea con la più attenta giurisprudenza di merito la causa di esenzione postula l’utilizzo di mezzi solutori ordinari ed il rispetto dei termini di pagamento originariamente convenuti tra le parti, ovvero di quelli che pur diversi da quanto inizialmente previsto dai contraenti siano riconducibili ad una convenzione tra di loro instauratasi successivamente in modo tacito o esplicito Tribunale di Roma, sez. fall., 10.9.2014 deve intendersi eseguito nei termini d’uso quel pagamento che non solo sia avvenuto con mezzi normali ma anche con una tempistica coerente con il regolamento negoziale accettato dalle parti ovvero, in via subordinata usualmente in essere tra le parti e dunque anch’essa caratterizzata da profili di normalità Tribunale di Roma, sez. fall., n. 11407/14 conformi, nn. 10103 e 10102/14 conformi altre curie Trib. Marsala sent. del 24/06/2011, Trib. Salerno sent. n. 1559/13, Trib. Salerno sent. n. 1196/13, Trib. Salerno, sent. n. 2484/2013, Trib Milano sent. n. 2864/2013, Trib. Milano sent. n. 5115/2012, Trib. Milano sent. n. 12776/12, Trib. Milano sent. n. 14522/12, Trib. Milano del 28/07/11, Trib. Monza del 24/04/12, Trib. Modena sent. n. 472/13. L’orientamento si deve ritenere rafforzato da un più recente pronunciamento del Giudice delle leggi L'assegno postdatato, inteso nella sua obiettiva idoneità strumentale a costituire mezzo di pagamento equivalente al denaro, non perde le sue caratteristiche di titolo di credito, per cui gli atti estintivi di debiti, effettuati con assegni postdatati non costituiscono mezzi anormali di pagamento e non sono, pertanto, assoggettati all'azione revocatoria fallimentare prevista dall'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall. così Cassazione, sez. I civile, n. 504/17, in motivazione par. 5 conformi Cass. nn. 3136/16, 3471/11, 4033/1974 . Un salto nel passato il Tribunale di Bari sez. IV, 16/09/2008, n. 2078 , con decisione di perdurante attualità, aveva precisato che La prova dell’esistenza del presupposto oggettivo dell'azione intrapresa dalla curatela ai sensi dell'art. 67 comma 2 l. fall., e cioè la lesione della par condicio creditorum attuata mediante il pagamento effettuato dalla società poi dichiarata fallita, con assegno bancario nell'anno anteriore alla procedura di concordato preventivo cui era stata sottoposta, non esime la stessa attrice dal fornire la prova della ricorrenza del presupposto soggettivo dell'azione revocatoria intrapresa. A tal proposito, la conoscenza, da parte del terzo, dello stato di insolvenza in cui versa il solvens poi dichiarato fallito deve essere effettiva e non soltanto potenziale, non essendo sufficiente la semplice conoscibilità di tale stato. Tale prova può essere data anche con presunzioni, sempre che queste, per i loro requisiti di gravità, precisione e concordanza, siano tali da far presumere che il terzo creditore, usando la comune diligenza, valutata in relazione alla specifica situazione oggettiva e soggettiva, non avrebbe potuto non rendersi conto dello stato di dissesto economico e di crisi irreversibile in cui versava il debitore all’epoca in cui ebbe ad eseguire il pagamento così la massima in giurisprudenzabarese.it . Il pagamento di un assegno nell’anno precedente al fallimento ad esempio può senz’altro collocarsi tra le operazioni esenti da revocatoria fallimentare, giusta il dettato dell’art. 67 l. fall., a fronte di una fornitura che intervenga tra partner commerciali consolidati. L’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, con affrancamento da modelli generali ed astratti di parametrazione del concetto termini d’uso , privilegia l’individuazione sulla base anche della consuetudine tra le parti. Forse siamo dinnanzi a una scelta non tanto tecnica quanto politica, il che ci ricorda che la politicità del diritto, qualche che sia la visione del mondo, non fa sconti a nessuno.