Se dopo l’avviso di conclusione delle indagini, manca l’elezione di domicilio…

oltre alla dichiarazione o determinazione dello stesso, le successive notificazioni dovranno essere effettuate presso il luogo in cui si è perfezionata la prima.

È il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 56079/17 depositata il 15 dicembre. La vicenda. Nell’ambito di un procedimento per maltrattamento di animali, l’imputato ricorre in Cassazione per l’annullamento della sentenza di condanna di seconde cure deducendone la nullità per omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio. In particolare, afferma il ricorrente, il decreto suddetto sarebbe stato notificato non presso la sua residenza «ma presso un domicilio mai eletto». Notifica. Il Collegio, analizzando la vicenda, riscontra che l’avviso di conclusione delle indagini era stato notificato presso il domicilio dell’odierno ricorrente a mani proprie e che, in assenza di elezione di domicilio e della nomina di un difensore di fiducia, il successivo decreto di citazione a giudizio era stato notificato a mezzo raccomandata presso il medesimo indirizzo, notificazione perfezionatasi per compiuta giacenza stante l’assenza del destinatario. Tali adempimenti risultano coerenti con l’articolo 157 c.p.p. che detta la disciplina per la notificazione all’imputato non detenuto, posto che, come ricorda la Corte, «tramite il primo atto notificato l’avviso ex articolo 415-bis c.p.p. l’imputato era avvertito, ex articolo 161, comma 2 e 369-bis c.p.p., che in caso di mancata, insufficiente o inidoneità della dichiarazione di domicilio, le successive notificazioni sarebbero state eseguite nel luogo in cui l’atto era stato notificato» e dunque presso il suo domicilio. In conclusione, la Corte nega ogni fondamento alla censura affermando il principio di diritto secondo cui nel caso in cui, dopo la prima notificazione e in presenza di un avvertimento prescritto dagli articolo 161, comma 2 Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni e 369-bis c.p.p. Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa , manchi un domicilio dichiarato, eletto o determinato, le successive notificazioni devono essere compiute nello stesso luogo in cui si è perfezionata la prima ex articolo 157 c.p.p In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 settembre – 15 dicembre 2017, numero 56079 Presidente Savani – Relatore Gai Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 23 gennaio 2017, il Tribunale di Ferrara ha condannato B.R. , alla pena di Euro 3.000 di ammenda, per il reato di cui all’articolo 727 cod.penumero , perché deteneva tre cani adulti e quattro cuccioli in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive agli stessi di gravi sofferenze denutriti, con presenza di lesioni , fatto commesso in omissis fino al omissis . 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’articolo 606, comma 1, lett. c cod. proc. pen e nullità della sentenza ex articolo 178 comma 1 lett. c e 179 cod.proc.penumero per l’omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio all’imputato. La nullità assoluta e di ordine generale sarebbe conseguente alla circostanza che il decreto di citazione a giudizio sarebbe stato notificato non presso la residenza dell’imputato, bensì presso un domicilio mai eletto, da cui la mancata notifica del decreto di citazione a giudizio all’imputato e conseguente nullità assoluta della sentenza. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio. Considerato in diritto 4. Il ricorso non è fondato. Dall’esame degli atti, a cui questa Corte ha accesso in presenza della devoluzione di un error in procedendo, risulta che l’imputato non ha eletto domicilio, che l’avviso di conclusione delle indagini, ex articolo 415-bis cod.proc.penumero , è stato notificato al domicilio di fatto in omissis a mani proprie, che, in assenza di elezione di domicilio e nomina di un difensore di fiducia, il decreto di citazione a giudizio è stato notificato in omissis , a mezzo raccomandata, con notificazione perfezionata con la compiuta giacenza stante l’assenza del destinatario. L’articolo 157 cod.proc.penumero , che detta la disciplina per la notificazione all’imputato non detenuto, stabilisce che, salvo quanto previsto dall’articolo 161 cod.penumero ossia il caso di elezione/dichiarazione di domicilio, la prima notificazione all’imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona o in mancanza alla persone qualificate indicate dalle norma. Se ciò non è possibile la notificazione, questa è eseguita nella casa di abitazione o nei luoghi in cui l’imputato esercita l’attività lavorativa o, ai sensi del comma 2, nel luogo di temporanea dimora o recapito. La prima notificazione, ossia la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415-bis cod.proc.penumero , è stata correttamente espletata, ai sensi dell’articolo 157 cod.penumero , con consegna dell’atto a mani proprie dell’imputato nel luogo di dimora temporaneo o non non risultando, l’imputato, avere una residenza né nel Comune di omissis , né in quello di . La successiva notificazione del decreto di citazione a giudizio all’imputato è stata effettuata nel Comune di omissis , luogo ove in precedenza si era perfezionata, a mani proprie, la precedente notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini, atto che - si rammenta - contiene gli avvisi ex articolo 161 comma 2, 369-bis e 415-bis cod.proc.penumero , e in assenza di elezione di domicilio. Deve, infatti, rammentarsi che, tramite il primo atto notificato l’avviso ex articolo 415 bis cod.proc.penumero l’imputato era avvertito, ex articolo 161 comma 2, 369-bis cod.proc.penumero , che in caso di mancata, insufficiente o inidoneità della dichiarazione di domicilio, le successive notificazioni sarebbero state eseguite nel luogo in cui l’atto era stato notificato, ossia, nel caso in esame, in omissis , ove in assenza del destinatario, si è perfezionata la notificazione con la compiuta giacenza. Tale notificazione è stata correttamente effettuata, ai sensi dell’articolo 157 cod.proc.penumero , norma generale che trova applicazione nell’ipotesi in cui l’imputato, dopo la prima notificazione e gli avvertimenti di legge, non abbia eletto domicilio e non abbia nominato difensore di fiducia, ed è stata correttamente effettuata nel luogo, la dimora , ove era avvenuta a mani proprie la prima notificazione. Deve affermarsi il principio di diritto secondo cui nell’ipotesi in cui dopo la prima notificazione, in presenza di avvertimento prescritto dall’articolo 161, comma 2, 369 -bis cod. proc. penumero , manchi un domicilio dichiarato, eletto o determinato , le successive notificazioni vanno compiute, ai sensi dell’articolo 157 dello stesso codice, che è norma generale, nello stesso luogo in cui si è perfezionata la prima notificazione. Ne consegue che alcuna nullità assoluta conseguente ad omessa citazione a giudizio dell’imputato sussiste nel caso in esame. 5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.