Conducente impegna l’incrocio in contromano ad alta velocità, ma non è il solo responsabile del sinistro…

In caso di concorso tra condotte colpose, di cui l’una integri la violazione dell’obbligo di precedenza e l’altra la violazione dell’obbligo di limitare la velocità, la seconda di tali condotte non è idonea, di per sé, ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito dalla precedenza e l’incidente.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 20618/15, depositata il 14 ottobre. Il caso. Un uomo ed una donna chiedevano la condanna di un terzo al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale occorso con il medesimo. Questi, assumendo che la responsabilità del sinistro fosse da imputare alla donna, formulava domanda riconvenzionale nei confronti di questi ultimi e chiamava in causa il loro assicuratore. Il Tribunale accoglieva la domanda principale, rigettando la riconvenzionale, e la Corte d’appello confermava la pronuncia di primo grado. Tale decisione viene impugnata per cassazione dall’originario convenuto, che lamenta che la Corte di merito avrebbe errato nell’escludere la responsabilità della donna senza accertare se anch’essa si fosse attenuta alle regole del codice della strada. Niente presunzione di colpa se è certa la condotta di un conducente e incerta quella dell’altro. Sul punto, gli Ermellini hanno innanzitutto chiarito che l’articolo 2054, comma 2, c.c. pone a carico dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale una presunzione di pari corresponsabilità, per vincere la quale non basta dimostrare che l’altro conducente abbia tenuto una condotta colposa, ma occorre dimostrare che tale condotta fosse anche imprevedibile od inevitabile - dimostrazione che può essere fornita anche dimostrando che la colpa altrui sia stata talmente grave da costituire la causa esclusiva del sinistro. Ne deriva che il giudice chiamato a ricostruire la dinamica di un sinistro può ritenere superata la presunzione di cui all’articolo 2054, comma 2, c.c., quando «uno dei conducenti provi sia di avere rispettato le regole del codice della strada e di comune prudenza, sia che l’altrui condotta scorretta non fosse prevedibile od evitabile uno dei conducenti provi che la condotta di guida dell’antagonista fu di una gravità tale, da costituire causa esclusiva del sinistro, in virtù della massima d’esperienza res ipsa loquitur». La presunzione di colpa di cui all’articolo 2054, comma 2, c.c., dunque, secondo il Supremo Collegio non può mai ritenersi vinta quando sia impossibile stabilire quale condotta di guida abbiano tenuto i due conducenti o sia certa la colpa di uno dei conducenti, ma incerta quella dell’altro. Conducente impegna crocevia nonostante arrivi da destra un veicolo contromano ad alta velocità in colpa. Nel caso di specie, la Corte territoriale, secondo i Giudici di Piazza Cavour, la Corte d’appello ha violato l’articolo 2054, comma 2, c.c., per aver condannato al risarcimento in via esclusiva uno solo dei conducenti coinvolti, nonostante avesse accertato che anche l’altro tenne una condotta non esente da responsabilità. Deve infatti ritenersi pacifico, concludono dal Palazzaccio, secondo la giurisprudenza di legittimità, che «la responsabilità del conducente onerato dalla precedenza non può essere esclusa per il solo fatto che l’altro conducente non abbia tenuto la mano destra, invadendo la carreggiata riservata ai veicoli procedenti in senso inverso». Inoltre, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, «in caso di concorso tra condotte colpose, di cui l’una integri la violazione dell’obbligo di precedenza e l’altra la violazione dell’obbligo di limitare la velocità, la seconda di tali condotte non è idonea, di per sé, ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito dalla precedenza e l’incidente». La sentenza, dunque, viene cassata con rinvio alla Corte di merito, che nel riesaminare il caso dovrà attenersi al seguente principio di diritto «è in colpa il conducente che, nell’approssimarsi ad un crocevia, lo impegna nonostante preveda o possa prevedere l’approssimarsi dalla propria destra d’un veicolo marciante contromano e ad elevata velocità. Ne consegue che, una volta accertate in fatto tali circostanze, al giudice di merito non è consentito ritenere superata la presunzione di cui all’articolo 2054, comma 2, c.c., a carico del primo conducente».

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 giugno – 14 ottobre 2015, numero 20618 Presidente Petti – Relatore Rossetti Svolgimento del processo 1. Il OMISSIS L.S. , mentre era alla guida d'un motociclo, venne a collisione col veicolo condotto da B.R. , di proprietà di C.G. ed assicurato dalla SAI s.p.a 2. Nel 1994 C.G. e B.R. convennero L.S. dinanzi al Tribunale di Firenze, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni rispettivamente patiti in conseguenza del sinistro. L.S. si costituì e, assumendo che la responsabilità dell'accaduto fosse da imputare a B.R. , propose domanda riconvenzionale nei confronti degli attori, e chiamò in causa l'assicuratore di costoro, ovvero la SAI s.p.a. che in seguito muterà ragione sociale in Fondiaria-SAI s.p.a. . 3. Dopo dodici anni di giudizio, con sentenza 13.10.2006 numero 3696 il Tribunale di Firenze accolse la domanda principale e rigettò la riconvenzionale. La sentenza venne appellata da L.S. . La Corte d'appello di Firenze con sentenza 31.12.2011 numero 1722 rigettò il gravame. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da L.S. , con ricorso fondato su quattro motivi. Hanno resistito con controricorso C.G. e B.R. . Motivi della decisione 1. Il primo motivo di ricorso. 1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata da una nullità processuale, ai sensi dell'articolo 360, numero 4, c.p.c., sia da un vizio di motivazione, ex articolo 360, numero 5, c.p.c. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello avrebbe rigettato immotivata mente le sue richieste istruttorie aventi ad oggetto prove testimoniali , che invece si sarebbero dovute ritenere ammissibili e rilevanti. 1.2. Il motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta l'errar in procedendo, infondato nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione. Quanto al primo aspetto, va detto che lo stabilire se una richiesta istruttoria sia ammissibile e rilevante è un giudizio di merito, sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione secondo l'articolo 360, numero 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis . Quanto al secondo aspetto, nel caso di specie la Corte d'appello ha rigettato le richieste istruttorie formulate dall'attore in base all'assorbente motivo che esse avevano ad oggetto circostanze di fatto contrastanti con quelle risultanti da un rapporto della polizia municipale motivazione, questa, che non è né illogica, né contraddittoria. 2. Il secondo motivo di ricorso. 2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all'articolo 360, numero 3, c.p.c Si assume violato l'articolo 2054, comma 2, c.c Espone, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe violato l'articolo 2054 comma 2, c.c., là dove ha escluso la responsabilità di B.R. , senza accertare se anche essa si fosse attenuta alle regole del codice della strada. 2.1. Il motivo è fondato. L'articolo 2054, comma 2, c.c., pone a carico dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale una presunzione di pari corresponsabilità. Per vincere tale presunzione non basta dimostrare che l'altro conducente abbia tenuto una condotta colposa, ma occorre dimostrare che l'altrui condotta colposa fosse anche imprevedibile od inevitabile. Questa dimostrazione può essere fornita anche dimostrando che la colpa altrui sia stata talmente grave da costituire la causa esclusiva del sinistro. Corollario di queste regole è che il giudice chiamato a ricostruire la dinamica d'un sinistro può ritenere superata la presunzione di cui all'articolo 2054, comma 2, c.c., quando, alternativamente a uno dei conducenti provi sia di avere rispettato le regole del codice della strada e di comune prudenza sia che l'altrui condotta scorretta non fosse prevedibile od evitabile b uno dei conducenti provi che la condotta di guida dell'antagonista fu di una gravità tale, da costituire causa esclusiva del sinistro, in virtù della massima d'esperienza res ipsa loquitur. Ne consegue che la presunzione di colpa di cui all'articolo 2054, comma 2, c.c., non può mai ritenersi vinta quando a sia impossibile stabilire quale condotta di guida abbiano tenuto i due conducenti b sia certa la colpa di uno dei conducenti, ma incerta quella dell'altro. 3.2. Nel caso di specie, la Corte d'appello era chiamata a valutare le responsabilità dei conducenti di due veicoli, venuti a collisione nell'area di un crocevia. La Corte d'appello ha accertato in fatto che L.S. , ai momento del sinistro, procedesse a velocità elevata e sulla mezzeria riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta. Ha altresì, accertato in fatto che B.R. , prima dell'urto, proveniva da una strada che confluisce in quella dalla quale proveniva L.S. , formando un incrocio a T , ed aveva svoltato alla propria destra. Dinanzi a questi elementi obiettivi, la Corte d'appello ha ritenuto L.S. responsabile esclusivo dell'accaduto, mostrando implicitamente di ritenere superata, da parte di B.R. , la presunzione di corresponsabilità su essa gravante. 3.3. Questa statuizione è infirmata da un vizio di falsa applicazione dell'articolo 2054, comma 2, c.c., sotto il profilo del c.d. vizio di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta. La Corte d'appello, infatti, non ha applicato l'articolo 2054, comma 2, c.c. fattispecie astratta , in una ipotesi in cui essa stessa aveva accertato una condotta colposa a carico di B.R. fattispecie concreta . 3.4. Infatti, come accennato, il giudice di merito accertò in fatto che B.R. doveva eseguire una svolta alla propria destra, e L.S. proveniva dalla destra rispetto all'antagonista. In questa situazione di fatto non si poteva uscire dall'alternativa a se l'urto avvenne sulla mezzeria riservata a L.S. , B.R. era in colpa per averla invasa b se, come accertato dalla Corte d'appello, l'urto avvenne sulla mezzeria riservata a B.R. , questa avrebbe avuto ogni agio di avvistare l'avvicinarsi del motociclo, ed avrebbe dovuto concedergli la prescritta precedenza prima di effettuare la svolta a destra. È, infatti, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la responsabilità del conducente onerato dalla precedenza non può essere esclusa per il solo fatto che l'altro conducente non abbia tenuto la mano destra, invadendo la carreggiata riservata ai veicoli procedenti in senso inverso ex multis, Sez. 3, Sentenza numero 4046 del 21/09/1977, Rv. 387728, in seguito sempre conforme . Né rilevava, ai fini di escludere la colpa di B.R. , l'elevata velocità tenuta da L.S. anche in questo caso è infatti pacifico che in caso di concorso tra condotte colpose, di cui l'una integri la violazione dell'obbligo di precedenza e l'altra la violazione dell'obbligo di limitare la velocità, la seconda di tali condotte non è idonea, di per sé, ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito dalla precedenza e l'incidente ex multis, Sez. 6-3, Ordinanza numero 15504 del 20/06/2013, Rv. 627008 . La Corte d'appello, in definitiva, ha violato l'articolo 2054, comma 2, c.c., per avere condannato al risarcimento in via esclusiva uno solo dei conducenti coinvolti, sebbene essa stessa avesse accertato in facto che anche l'altro tenne una condotta non esente da responsabilità. 3.5. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, la quale nel riesaminare il caso si atterrà al seguente principio di diritto È in colpa il conducente che, nell'approssimarsi ad un crocevia, lo impegna nonostante preveda o possa prevedere l'approssimarsi dalla propria destra d'un veicolo marciante contromano e ad elevata velocità. Ne consegue che, una volta accertate in fatto tali circostanze, al giudice di merito non è consentito ritenere superata la presunzione di cui all'articolo 2054, comma 2, c.c., a carico del primo conducente. 3. Il terzo motivo di ricorso. 3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'articolo 360, numero 5, c.p.c Espone, al riguardo, che la Corte d'appello, nell'affermare la sua responsabilità esclusiva, avrebbe malamente valutato le prove. 3.2. Il motivo è manifestamente inammissibile. Il ricorrente infatti non denuncia alcun vizio logico della motivazione, ma sollecita da questa Corte una nuova e diversa valutazione delle prove, rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. 4. Il quarto motivo di ricorso. 4.1. Col quarto motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'articolo 360, numero 5, c.p.c Espone, al riguardo, la Corte d'appello avrebbe ricostruito la condotta di guida di L.S. senza disporre di valide prove. 4.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, per le medesime ragioni indicate al § 3.2. 5. Le spese. Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell'articolo 385, comma 3, c.p.c P.Q.M. la Corte di cassazione, visto l'articolo 380 c.p.c. - accoglie il secondo motivo di ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione - rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle dei gradi di merito.