RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 28 FEBBRAIO 2017, N. 5053 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA – CORREZIONE. Istanza di correzione di errore materiale - Notificazione - Inidoneità a far decorrere il termine breve di impugnazione - Ragioni. La notifica dell’istanza di correzione di errore materiale della sentenza è inidonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c., stante la natura amministrativa e non impugnatoria del procedimento di correzione, sicché non può trovare applicazione il principio per il quale, ai fini della decorrenza del detto termine, la notifica dell'impugnazione equivale, sul piano della conoscenza legale da parte dell'impugnante, alla notificazione della sentenza impugnata. Si richiamano a Sez. 3, Sentenza n. 20547 del 2004 Il principio secondo cui la notificazione dell'impugnazione, ancorché quest'ultima sia inammissibile o improcedibile, equivale, sul piano della conoscenza legale da parte dell'impugnante, alla notificazione della sentenza impugnata, si applica anche nell'ipotesi in cui la dichiarazione d'inammissibilità o d'improcedibilità non precluda la proponibilità di un diverso rimedio, il quale, pertanto, deve essere notificato nel termine breve decorrente dalla proposizione dell'impugnazione originaria in forza di tale principio, la S.C. ha ritenuto tardivo il ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., avverso l'ordinanza con cui il Presidente del Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di determinazione del prezzo offerto ex art. 2889 c.c. per la liberazione di immobili da ipoteca, proposto oltre i sessanta giorni dal deposito del reclamo al Collegio avverso il medesimo provvedimento, reclamo successivamente dichiarato inammissibile dal Collegio . b Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1207 del 2015 Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è diretto a porre rimedio ad un vizio meramente formale della sentenza, derivante da divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, con esclusione di tutto ciò che attiene al processo formativo della volontà. Coerentemente, detto procedimento, ed il provvedimento mediante il quale la sentenza può essere corretta, hanno natura amministrativa, sicché, al riguardo, non opera il principio della immutabilità del giudice, di cui all'art. 276 c.p.c., dovendosi intendere il riferimento di cui all'art. 287 alla correzione effettuata dallo stesso giudice nel senso di stesso ufficio giudiziario , senza che rilevi la persona fisica del magistrato che ha pronunciato il provvedimento. SEZIONI UNITE ORDINANZA 28 FEBBRAIO 2017, N. 5059 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Diniego del questore - Impugnazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza – Ragioni. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione del provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, richiesto ex art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, all'esito del rigetto, da parte della Commissione territoriale competente, della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto, nel quadro delineato dall'art. 32 d.lgs. n. 25/2008, di attuazione della Direttiva 2005/85/CE, le Commissioni territoriali sono espressamente tenute, quando non accolgano la domanda di protezione internazionale, a valutare, per i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 6, cit., le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, mentre al questore non è più attribuita alcuna discrezionalità valutativa in ordine all’adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi umanitari ciò in coerenza con il rilievo che la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli art. 2 Cost. e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui può demandarsi solo l'accertamento dei presupposti di fatto legittimanti la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato al legislatore. Si richiama Cass. Sez. U, Ordinanza n. 19393 del 2009 La controversia avente ad oggetto una domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta in data anteriore al 20 aprile 2005, e quindi disciplinata dagli artt. 5, comma 6, e 19 d.lgs. n. 286/1998 e dall'art. 28, lett. d , del d.P.R. n. 394/1999, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore.