Confermato il provvedimento adottato nei confronti del proprietario del veicolo. Irrilevante il fatto che egli abbia ottenuto la sospensione del verbale. Resta comunque l’obbligo di rispondere in modo preciso alla richiesta dei dati relativi all’uomo che ha violato le norme sulla circolazione stradale.
Non rispettato il codice della strada. I vigili ne prendono atto, ma possono solo annotare il numero di targa. Per risalire all’identità del conducente debbono chiedere lumi al proprietario del veicolo, che non può sottrarsi a quest’obbligo. Irrilevante, difatti, che egli sia riuscito ad ottenere la sospensione della esecutività del verbale Cassazione, sentenza numero 20477/16, sezione Sesta Civile, depositata l’11 ottobre . Dati. Sanzione legittima, sanciscono ora i Magistrati della Cassazione, nei confronti del proprietario del veicolo per non avere comunicato «le generalità del conducente» al momento dell’«infrazione stradale». Smentite le valutazioni compiute prima dal Giudice di Pace e poi dai giudici del Tribunale e centrate sul fatto che l’uomo «aveva impugnato il verbale», ottenendo «la sospensione della esecutività» con conseguente ‘congelamento’ «anche del termine previsto ai fini della comunicazione» relativa ai «dati personali e della patente del conducente al momento della violazione». I Giudici del ‘Palazzaccio’ condividono l’obiezione mossa dal Ministero dell’Interno, secondo cui «né la sospensione cautelare della esecutività del verbale, né l’annullamento del verbale» possono incidere sull’«obbligo della comunicazione». Ciò perché «l’obbligo di comunicare i dati del conducente, richiesti dalla pubblica amministrazione, attiene a un dovere di collaborazione di natura autonoma, separatamente sanzionato, non condizionato alla contestazione della violazione». Confermato, quindi, il «verbale» nei confronti del «proprietario del veicolo» rimasto in silenzio di fronte alla richiesta di identificare il conducente responsabile della «violazione» compiuta in strada.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, sentenza 26 maggio – 11 ottobre 2016, numero 20477 Presidente Manna – Relatore Picaroni Ritenuto che il Giudice di pace di Stilo, con la sentenza numero 105 del 2009, accolse l'opposizione proposta da E. V. B. al verbale di accertamento numero 1260001006152 della violazione degli articolo 126-bis e 180, comma 8, del d.lgs. numero 285 del 1992, emesso per violazione dell'obbligo di comunicare le generalità del conducente del veicolo di sua proprietà che aveva commesso una infrazione stradale che il Tribunale di Locri, con sentenza depositata il 20 dicembre 2014, ha rigettato l'appello proposto dal Ministero dell'interno sul rilievo che il sig. B. aveva impugnato il verbale di contestazione presupposto e ottenuto la sospen sione della relativa esecutività, con conseguente sospensione anche del termine previsto ai fini della comunicazione dall'articolo 126-bis dei d.lgs. numero 285 del 1992, in applicazione del principio sancito dalla sentenza della Corte costituzionale numero 27 dei 2005 che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell'interno, sulla base di un motivo che l'intimato non ha svolto difese. Considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione in forma semplificata che con l'unico motivo è dedotta violazione degli articolo 126-bis e 180, comma 8, del d.lgs. numero 285 dei 1992, in riferimento all'articolo 360, numero 4, cod. proc. civ. e si contesta la ritenuta accessorietà dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 126-bis in capo al proprietario del veicolo, rispetto all'accertamento della violazione stradale rilevata a carico del veicolo medesimo che, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, si tratterebbe di viola zioni autonome, con la conseguenza che né la sospensione cautelare della esecutività dei verbale presupposto, né l'annullamento dei verbale presupposto incide rebbero sull'obbligo della comunicazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità è richiamata Cass., sez. 2, sentenza numero 22881 del 2010 che la doglianza è fondata che, come ripetutamente affermato da questa Corte, il termine entro cui il proprietario dei veicolo è tenuto, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, a comunica re all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito da ultimo, Cass., sez. 2, sentenza numero 15542 dei 2015 che, ribadito il principio secondo cui l'obbligo di comunicare i dati del con ducente richiesti dalla P.A. attiene ad un dovere di collaborazione di natura auto noma, separatamente sanzionato, non condizionato alla contestazione della vio lazione presupposta , il ricorso deve essere accolto e deciso nel merito, in appli cazione dell'articolo 384 cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti che le spese dell'intero giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione e condanna E. V. B. al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, per il primo grado, in euro 300,00, per il grado di appello, in euro 400,00, e per il giudizio di cassazione, in euro 600,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito per ciascuna liquidazione.